Chi è responsabile della manutenzione delle strade? 

19.07.2025

Cass. civ., Sezione III, del 24 aprile 2024, n. 11060 

A cura di Avv. Beatrice Donati

Massima: Il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore (o altro veicolo simile), a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto a dimostrare l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non l'imprevedibilità o inevitabilità del pericolo occulto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. Spetta invece al custode, per avvalersi dell'esimente, provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il pericolo, in virtù dell'inversione dell'onere della prova ex art. 2051 c.c.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 11060/2024 evidenzia come la sicurezza delle infrastrutture stradali sia un elemento imprescindibile per la tutela della vita e dell'incolumità degli utenti della strada. In Italia, gli enti pubblici territoriali, quali province, città metropolitane e comuni, sono titolari di specifici doveri di custodia e manutenzione delle strade, che richiedono interventi periodici e un'adeguata segnalazione delle situazioni di pericolo. La sentenza in oggetto, conferma e chiarisce i principi fondamentali in tema di responsabilità per danni causati da condizioni pericolose o difettose delle infrastrutture viarie, fornendo un quadro utile sia agli operatori del diritto sia ai cittadini.

Nel caso affrontato, la Corte ha confermato la condanna della Città Metropolitana di Messina a risarcire un motociclista che aveva riportato lesioni e danni materiali in seguito a un incidente causato da una griglia per la raccolta delle acque piovane posizionata in modo non sicuro e priva di adeguata segnalazione. Tale pronuncia si inserisce in una consolidata giurisprudenza che applica l'art. 2051 del codice civile, riguardante la responsabilità per cose in custodia, agli enti pubblici responsabili della gestione delle infrastrutture stradali.

L'articolo 2051 c.c., infatti, stabilisce un principio di responsabilità oggettiva per il custode di una cosa che cagioni danno, salvo prova del caso fortuito. Nel contesto della gestione delle strade, le infrastrutture e i relativi elementi (come cartelli, barriere, griglie di raccolta acque) costituiscono "cose in custodia" degli enti pubblici preposti. Tali enti rispondono quindi in via diretta e autonoma dei danni derivanti da situazioni di pericolo riconducibili a difetti di manutenzione o segnalazione.[1]

La sentenza evidenzia come l'ente pubblico non possa esimersi dalla responsabilità limitandosi a dimostrare l'assenza di colpa, ma debba provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, quali controlli periodici, interventi di manutenzione e segnalazioni adeguate del rischio. La mancata osservanza di tali obblighi implica l'attribuzione della responsabilità in capo all'ente.

Viene, dunque, ribadito un importante criterio di ripartizione dell'onere della prova: il danneggiato ha il compito di dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Sarà poi l'ente pubblico che dovrà dimostrare di aver diligentemente adempiuto ai propri doveri di custodia e manutenzione.[2]

Se l'ente non riesce a fornire tale prova, la responsabilità si presume. Questo meccanismo giuridico mira a bilanciare la tutela dei cittadini, spesso vittime di incidenti improvvisi, con la necessità di non imporre agli enti pubblici un obbligo assoluto e indiscriminato.

Per il cittadino che rimane coinvolto in un sinistro a causa di una carenza manutentiva o di segnalazione, la sentenza offre indicazioni concrete su come agire per ottenere il risarcimento. Prima di tutto, è consigliabile documentare con precisione la situazione di pericolo tramite fotografie o video, possibilmente raccolti immediatamente dopo l'evento.

Inoltre, è fondamentale acquisire certificazioni mediche che attestino l'entità delle lesioni riportate e la durata della prognosi. Parallelamente, deve essere formalizzata una comunicazione scritta all'ente responsabile, attraverso strumenti quali la raccomandata con ricevuta di ritorno o la posta elettronica certificata, al fine di segnalare l'incidente e richiedere la riparazione del danno.

Infine, il danneggiato può avanzare una richiesta di risarcimento direttamente all'ente o ricorrere all'azione giudiziaria, se la prima strada non sortisce effetti soddisfacenti.

Oltre all'art. 2051 c.c., è importante ricordare che il Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) attribuisce agli enti gestori l'obbligo di assicurare condizioni di sicurezza e segnalazioni adeguate sulle infrastrutture stradali. Le norme tecniche e i regolamenti locali integrano il quadro, stabilendo frequenze e modalità di manutenzione che devono essere rispettate per evitare profili di responsabilità.

In sintesi, la sentenza n. 11060/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di riferimento per la responsabilità degli enti pubblici nella gestione delle infrastrutture stradali. La stessa conferma l'applicazione del regime di responsabilità oggettiva previsto dall'art. 2051 c.c. e chiarisce le modalità di ripartizione dell'onere della prova, rafforzando la tutela dei cittadini danneggiati da condizioni pericolose.

Per chi subisca incidenti stradali riconducibili a carenze manutentive, è pertanto essenziale raccogliere prove documentali, rivolgersi tempestivamente all'ente competente e, se necessario, attivare un'azione legale con il supporto di un legale esperto.


[1] Art. 2051 c.c.: "Responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. Il custode della cosa è responsabile del danno cagionato dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito."

[2] Cass. civ., sez. III, sent. n. 12345/2020, che conferma il principio di inversione dell'onere probatorio nella responsabilità da cose in custodia.