Nessun indennizzo per il cliente se il suo veicolo viene rubato dal parcheggio dell’hotel ove alloggia
Cass. civ. n. 12840 del 13 maggio 2025
A cura di Avv. Michele Zabeo
Massima: "La responsabilità dell'albergatore ex art. 1785 quinquies c.c. per il furto di veicoli lasciati nei parcheggi annessi all'albergo sussiste solo in presenza di un vero e proprio contratto di deposito, perfezionato mediante la consegna o affidamento delle chiavi o del veicolo stesso all'albergatore o a un suo incaricato. In assenza di detti presupposti, ed in presenza di cartelli che segnalano l'assenza di custodia, non sussiste alcun obbligo di custodia né responsabilità dell'albergatore per furto o danneggiamento del veicolo"
La vicenda da cui trae origine la controversia riguardava il cliente di un hotel il quale aveva soggiornato per qualche giorno presso tale struttura lasciando, per tutta la durata della sua permanenza, la sua motocicletta presso il garage dell'albergo. Il mezzo veniva rubato e, dunque, il cliente agiva giudizialmente nei confronti della struttura alberghiera per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
L'albergo convenuto si costituiva rilevando come non si fosse concluso tra le parti un contratto di deposito e, dunque, chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Brescia ed anche la Corte d'Appello rigettavano la domanda di risarcimento rilevando, in punto di fatto, che il parcheggio dell'albergo era privo di cancello ed erano presenti cartelli i quali indicavano che l'area era incustodita e che ciò escludeva l'integrazione di un contratto di deposito ordinario o alberghiero che, invece, presuppongono la consegna del bene all'albergatore la cui responsabilità risulta esclusa in base all'art. 1785 quinquies c.c.. Rilevava altresì che non si potesse rinvenire un affidamento incolpevole del cliente circa l'assunzione di obblighi di custodia da parte dell'albergo e ciò in ragione della chiara cartellonistica ivi presente e di cui sopra.
Ricorre per Cassazione l'attore rilevando l'errata valutazione delle prove nei primi gradi di giudizio, ritenendo che i cartelli non vi fossero all'epoca e, in diritto, ritenendo che l'art. 1785 quinquies c.c. non poteva trovare applicazione. Riteneva, al contrario, che la messa a disposizione da parte della struttura di uno spazio per i veicoli e l'aver lì posteggiato il proprio mezzo, permetteva di considerare perfezionato un contratto di deposito tra le Parti anche in assenza di consegna del veicolo ovvero delle chiavi.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso rilevando che l'art. 1785 quinquies c.c, collocato tra le norme del contratto di deposito alberghiero, è chiaro nell'escludere la responsabilità dell'albergatore per ciò che concerne, tra gli altri, i veicoli. Dunque, il fondamento e la disciplina del rapporto giuridico va ricercato altrove ovvero nella disciplina del deposito ordinario così come disciplinato dal Codice civile. Occorre allora verificare se, effettivamente, tra le Parti sia venuto a crearsi un contratto di deposito.
Preliminarmente vengono richiamati solidi e molteplici precedenti della stessa Cassazione i quali hanno rilevato che, solo con la consegna delle chiavi del mezzo alla struttura alberghiera viene ad integrarsi un contratto di deposito ordinario e ciò in quanto tale traditio non è solo una mera cortesia ma rappresenta idealmente la consegna del veicolo alla struttura facendo così sorgere i diritti e i doveri in capo alle Parti; si tratta, in effetti, di un contratto reale. Riteneva, viceversa, che non potesse ritenersi concluso un siffatto contratto per fatti concludenti il cui perfezionamento presuppone la prova di circostanze fattuali non riscontrate né provate nel caso di specie.
Tale carenza probatoria conduce, altresì, ad escludere quanto rilevato in altre pronunce della giurisprudenza secondo cui può dirsi integrato comunque un contratto di deposito in presenza di condizioni che facciano presupporre un affidamento del mezzo da parte del cliente alla struttura pur in assenza di consegna specifica del bene quali ad esempio: la presenza di una sbarra che delimitava l'area di parcheggio, sistemi automatizzati di accesso o la mancanza di cartelli come quelli presenti nella struttura di cui si trattava.
Per tutte le ragioni e le considerazioni svolte, il ricorso veniva integralmente rigettato e il ricorrente condannato ex art. 96 co. III e IV c.p.c..