
Rottamazione quinquies: tutto quello che c’è da sapere
A cura di Dott.ssa Giorgia Antonelli
La legge di bilancio 2025 ha introdotto una nuova possibilità per chi desidera regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva: la Rottamazione - Quinquies.
La misura consente al contribuente di definire in modo agevolato i debiti affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo una parte delle somme dovute ed eliminando sanzioni e interessi.
COS'È LA ROTTAMAZIONE?
La rottamazione (o definizione agevolata) è uno strumento previsto dalla normativa fiscale che consente di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione (AdR), compresi gli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora, facilitando così il risanamento della posizione fiscale del debitore e riducendo il carico amministrativo per l'ente creditore.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUES?
Rientrano nella Rottamazione quinquies tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali, contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato.
Sono altresì ammessi, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del "saldo e stralcio" per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici.
Sono esclusi, invece, i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione quater e della riammissione alla Rottamazione-quater per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente versate tutte le rate scadute.
COSA SUCCEDE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
In seguito alla presentazione della domanda di adesione, l'Agenzia della Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo (debiti "definibili") della Rottamazione-quinquies, non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.
Resteranno, invece, in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda
COSA SI PAGA?
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato, la Rottamazione quinquies si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO?
È prevista l'inefficacia della Rottamazione-quinquies (ossia la "decadenza" dai relativi benefici) in caso di:
- omesso ovvero insufficiente versamento della prima e unica rata;
- mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, del piano rateale;
- mancato pagamento dell'ultima rata.
In caso di decadenza dai benefici della definizione agevolata, i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l'inefficacia della misura agevolativa, possono essere avviate o riprese le procedure cautelari o esecutive e, da ultimo, non è più possibile rateizzare il debito ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602/1973.
