Il ruolo della fiducia nell’ordinamento italiano: tra modello romanistico e modello germanico

11.03.2024

Il negozio fiduciario non è disciplinato in termini generali nel codice civile o nella legislazione speciale: la ricostruzione dei principi che ne regolano l'applicazione si deve, quindi, fondamentalmente all'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Invero, deve considerarsi che, pur in assenza di una organica disciplina, la fiducia è una figura che trova spazio, seppur in modo marginale, sia nel codice civile che nella legislazione speciale.

In ambito successorio, l'articolo 627 c.c. disciplina la fiducia testamentaria che non genera obbligazioni civili, ma dà luogo soltanto ad una obbligazione naturale.

Sempre in ambito testamentario, la fiducia viene, poi, in rilievo con la sostituzione fedecommissaria disciplinata dall'articolo 692 c.c. che si applica solo agli incapaci.

Al di fuori del codice civile, altre norme relative ai rapporti fiduciari si rinvengono nell'articolo 6 della legge 112 del 2016 (cd. legge sul "Dopo di noi") che menziona il contratto di affidamento fiduciario, come strumento alternativo al trust e ai vincoli di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c. e idoneo a realizzare forme di separazione patrimoniale.

Ancora, altra normativa speciale che si occupa della fiducia è la legge n. 1966 del 1939 relativa alle società fiduciarie.

La dottrina più recente, come è noto, definisce il negozio fiduciario come quello mediante il quale il fiduciante aliena un diritto per uno scopo ulteriore che il fiduciario si obbliga a realizzare, per poi ritrasferire il diritto stesso al fiduciante o ad un terzo.

Nell'ordinamento italiano il modello di fiducia che viene accolto è quello della fiducia romanistica che dà luogo ad un trasferimento del diritto di proprietà su un bene dal fiduciante al fiduciario, e che si atteggia nella duplice forma della fiducia dinamica e statica.

La fiducia dinamica comporta un trasferimento effettivo della proprietà del bene interessato; la fiducia statica, invece, non dà luogo alla alienazione del diritto: il bene è già di proprietà del fiduciario, poiché è stato acquistato personalmente dallo stesso o con mezzi messi a disposizione del fiduciante.

Il negozio fiduciario, in sostanza, è frutto della combinazione di effetti reali a favore del fiduciario e di effetti obbligatori a favore del fiduciante, ove l'effetto obbligatorio limita l'effetto reale.

Si è soliti affermare, sul piano funzionale, che proprio questa produzione combinata di effetti reali e di effetti obbligatori, determina una sproporzione tra il mezzo e il fine, perché il mezzo impiegato per trasferire la proprietà è eccessivo rispetto alla finalità in concreto perseguita.

La fiducia, vale ricordarlo, non ha rilievo nei rapporti esterni, infatti, è frequente la possibilità di abuso della propria posizione negoziale da parte del fiduciario, ma non si può negare che ha rilevanza giuridica tra le parti, grazie al pactum fiduciae che obbliga il fiduciario verso il fiduciante e, che in caso di abuso da parte del fiduciario dà luogo al risarcimento del danno e, ove possibile, alla sentenza costitutiva ai sensi dell'articolo 2932 c.c.

Da un punto di vista strutturale, la ricostruzione (più diffusa) per la quale, come si è accennato, il negozio fiduciario sia frutto di un collegamento negoziale tra un negozio ad effetti reali che comporta un trasferimento della titolarità del diritto al fiduciario e di un negozio meramente obbligatorio che impone al fiduciario l'uso convenuto del bene.

Questa ricostruzione viene criticata da una parte della dottrina, che evidenzia come la causa fiduciaria sia incompatibile con la causa del negozio di volta in volta utilizzato per perseguirla.

In passato, imperava la tesi che negava la validità del negozio fiduciario, proprio in considerazione della asserita incompatibilità tra la causa fiduciaria e la causa del negozio impiegato. Tale incompatibilità avrebbe determinato un'astrazione irragionevole e arbitraria della causa negoziale.

La tesi proposta in alternativa a quella appena illustrata ricostruisce il negozio fiduciario come un negozio unitario sorretto da un'autonoma e unitaria causa fiduciaria, che comporta il trasferimento della proprietà conformata dall'autonomia privata in termini fiduciari.

Anche questa tesi non è andata esente da critiche da parte di quanti ritengono che essa implichi il passaggio dalla fiducia romanistica alla fiducia germanica e conduca all'emersione di una nuova forma di proprietà, diversa da quella codicistica basata sulla perpetuità e sulla facoltà di disposizione.

Nel nostro ordinamento, invero, la fiducia germanica è un fenomeno eccezionale, che si caratterizza per un trasferimento non pieno della proprietà del bene, ma per la frammentazione del dominio, atteso che essa postula che la titolarità del diritto rimanga in capo al fiduciante e la legittimazione spetti, invece, al fiduciario.

I beni trasferiti fiduciariamente costituiscono un patrimonio separato che non è aggredibile da parte dei creditori del fiduciario.

In tale quadro, il principale ostacolo nei confronti dell'ammissibilità della fiducia germanica è rappresentato dalla scissione tra titolarità del diritto e legittimazione all'esercizio dello stesso, non ammessa alla luce del principio di tipicità dei diritti reali, salvo che nel settore dei titoli di credito e delle società fiduciarie.

Oggi, il dibattito sulla fiducia germanica si è riaperto soprattutto alla luce dell'inserimento nel codice civile dell'articolo 2645 ter c.c. che ha permesso la trascrivibilità, e quindi l'opponibilità ai terzi, dei vincoli di destinazione, da molti ritenuti dei vincoli fiduciari riconducibili al modello della fiducia germanica.

Le considerazioni svolte, pur non sconfessando il tradizionale orientamento secondo cui sulla base dei principi recepiti dall'ordinamento italiano il negozio fiduciario assume a riferimento il modello della fiducia romanistica, evidenziano, al tempo stesso, segnali di emersione del modello della fiducia germanica, che si affianca a quello tradizionale.

Dott.ssa Michela Falcone