
La sentenza di proscioglimento e la sentenza di condanna
A cura di Avv. Laura Giusti
Sono pronunce di proscioglimento sia la sentenza di non doversi procedere, che la sentenza di assoluzione.
Tuttavia, soltanto la sentenza di assoluzione, porta con sé un vero e proprio accertamento del fatto.
Più nel dettaglio, il Giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo se:
1. l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (art. 529 comma 1 c.p.p.);
2. la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria (art. 529 comma 2 c.p.p.);
3. salvo quanto disposto dall'art. 129 comma 2 c.p.p. il reato è estinto (art. 531 comma 1 c.p.p.);
4. vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato (art. 531 comma 2 c.p.p.).
La sentenza di assoluzione, invece, è disciplinata dalla norma di cui all'art. 530 c.p.p., ai sensi del cui comma 1 il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione, indicandone la causa nel dispositivo:
1. se il fatto non sussiste;
2. se l'imputato non lo ha commesso;
3. se il fatto non costituisce reato
4. se il fatto non è previsto dalla legge come reato;
5. se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione.
Il Giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussista, che l'imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile.
Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il Giudice, ai sensi del comma 3 dell'articolo in discorso, pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.
Con la sentenza di proscioglimento, il Giudice, ex art. 532 c.p.p., ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.
Il Giudice, invece, pronuncia sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.
Se la condanna riguarda più reati, il Giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e, quindi, determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.
Nei casi previsti dalla legge, il Giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza.
Quando ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il Giudice provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., anche se connessi ad altri reati, il Giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà.
Il Giudice, secondo quanto stabilito dalla norma di cui all'art. 534 c.p.p., condanna la persona, civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.
La sentenza di condanna pone, ex art. 535 c.p.p., a carico del condannato il pagamento delle spese processuali. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'art. 692 c.p.p.