Sull’interesse della parte civile a impugnare o resistere nel giudizio di impugnazione circa la sussistenza di circostanze
Cass. Pen., Sezioni Unite, 12 dicembre 2025, n. 40000
Massima: La parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale. Non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.
A cura di Dott. Marco Misiti
Con sentenza del 12 dicembre 2025, n. 40000, le Sezioni unite hanno risolto un contrasto giurisprudenziale concernente la possibilità di individuare, in capo alla parte civile, un interesse a impugnare una sentenza di condanna per soli profili concernenti la esclusione di circostanze aggravanti o la applicazione di circostanze attenuanti. Parimenti, con il predetto provvedimento i giudici di legittimità hanno affrontato la medesima questione con riferimento all'interesse, ai fini della rifusione delle spese processuali, a resistere nel giudizio di impugnazione avanzato dall'imputato contro l'applicazione di circostanze aggravanti e la mancata concessione di circostanze attenuanti.
Sul punto, in giurisprudenza erano emerse tre diverse soluzioni.
Secondo una prima impostazione, deve essere considerata inammissibile per carenza d'interesse l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza che abbia escluso circostanze aggravanti o applicato circostanze attenuanti. Invero, tali punti della sentenza atterrebbero alla sola determinazione della pena con conseguente irrilevanza ai fini della determinazione del risarcimento del danno.
A dimostrazione della bontà di tale interpretazione, la giurisprudenza richiamava l'art. 651, comma 1, c.p.p., ai sensi della quale la sentenza di condanna irrevocabile avrebbe efficacia di giudicato nel giudizio civile relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nonché alla affermazione che l'imputato lo abbia commesso. Tale disposizione indirettamente rileverebbe ai fini della ricostruzione dei punti che possono essere impugnati dalla parte civile: visto che la sentenza di condanna non produce effetti di giudicato in procedimenti civili in relazione all'applicazione di circostanze, parallelamente la parte civile non avrebbe alcun interesse a proporre impugnazione su tali punti.
Di diverso avviso è stato un secondo orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la parte civile avrebbe interesse a impugnare in tutti i casi in cui si controverte in merito alla sussistenza di circostanze del reato qualora le stesse concorrano a individuare il disvalore del fatto. A titolo esemplificativo, tale rilevanza è stata attribuita alla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in quanto, se la condotta è stata posta in essere con metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa, la maggiore gravità del fatto acuisce i turbamenti psichici e la vittima subisce una più intensa intimidazione.
Un terzo orientamento – che si potrebbe definire intermedio – riteneva impossibile fornire una risposta al quesito in termini assoluti, rimettendo l'onere, in capo alla parte civile, di prospettare e, successivamente, dimostrare come l'accertamento o la negazione di circostanze del reato incida sulla quantificazione del danno.
Ad esito di una complessa e particolarmente articolata motivazione, le Sezioni unite hanno ritenuto di aderire alla seconda impostazione.
In particolare, la Suprema Corte ha definito le circostanze del reato – in assenza di una esplicita disposizione che fornisca elementi utili in merito e, anzi, in presenza di espressioni lessicali contraddittorie[1] – come elementi che accedono a un reato già perfetto (non rappresentandone quindi elementi costitutivi) che si pongono in rapporto di specialità con corrispondenti elementi della fattispecie semplice, in modo da costituirne una specificazione, un particolare modo d'essere, una variante di intensità di corrispondenti elementi generali. Effetto dell'applicazione di una circostanza è quello di determinare un aumento o una diminuzione della pena al fine di adeguare il trattamento sanzionatorio della fattispecie base all'effettivo disvalore del comportamento antigiuridico.
La concreta incidenza del riconoscimento delle circostanze sulla offensività del fatto e sul disvalore della condotta evidenzierebbe, secondo le Sezioni unite, l'erroneità delle premesse da cui muove la prima impostazione: gli elementi circostanziali non influenzano solo il trattamento sanzionatorio, ma anche la gravità della condotta, il grado di intensità del dolo o della colpa e, di conseguenza, l'entità del danno patito dalla parte civile.
Del resto, argomenta la Suprema Corte, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che, ai fini della liquidazione di quel particolare tipo di danno non patrimoniale identificato come danno morale, l'entità dello stesso viene individuato tenendo conto della gravità del fatto e dell'offesa arrecata, delle condizioni del danneggiato e dell'intensità del dolo e del grado della colpa, applicando i criteri previsti dall'art. 133 c.p.
In ogni caso – come emerge dalla lettura dei parr. 8.3.6. e 8.3.7. della sentenza in commento – l'ammissibilità della impugnazione (e la possibilità di resistere in giudizio con il beneficio della rifusione delle spese) dipende dalla natura della circostanza e, in particolare, dalla sua capacità di incidere sul pregiudizio discendente dal reato.
Le Sezioni unite non ignorano, tuttavia, l'esistenza del menzionato terzo orientamento giurisprudenziale, ritenendo tuttavia opportuno effettuare una distinzione: se la parte civile propone un atto di impugnazione, dovrà allegare le ragioni per le quali ritiene che una riformulazione del provvedimento gravato determini vantaggi per la sua posizione ai fini del risarcimento del danno; diversamente, se la parte civile contrasti l'altrui gravame per chiederne il rigetto o la declaratoria d'inammissibilità, la stessa non deve assolvere ad alcun onere di allegazione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che la parte civile ha interesse a impugnare una sentenza o a resistere in giudizio tutte le volte in cui la sussistenza di circostanze del reato incida sul disvalore del fatto, con conseguente rilievo ai fini della determinazione dell'ammontare del danno risarcibile.
[1] Merita evidenziazione la osservazione secondo la quale l'art. 59 c.p. fa riferimento a circostanze che attenuano o aggravano la pena, mentre gli artt. 61 e 62 c.p. si riferiscono a circostanze che attenuano o aggravano il reato.
