
Le società di fatto
A cura di Avv. Laura Giusti
La società di fatto nasce quando due o più soggetti, pur non avendo manifestato esplicitamente, verbalmente o per iscritto, la volontà di perfezionare un contratto di società, agiscono tra loro come soci, tenendo un comportamento concludente circa l'esercizio in comune di un'attività economica al fine di dividerne gli utili. Mancando un atto scritto e di conseguenza l'iscrizione nel registro delle imprese, la società di fatto è anche irregolare.
La società di fatto non gode di personalità giuridica, ma solo di soggettività giuridica.
Laddove eserciti attività commerciale, la società di fatto (così come quella irregolare) è assoggettabile al fallimento, che peraltro dà luogo al fallimento di tutti i soci.
L'esistenza di una qualunque società e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, con la formazione del fondo comune e di un elemento soggettivo costituito dalla comune intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio di un'attività patrimoniale.
La società di fatto è regolata dalle norme che disciplinano la società semplice o la società in nome collettivo irregolare a seconda, rispettivamente, che eserciti o meno attività di natura commerciale.
Le società di capitali, date le forme prescritte dal Legislatore per l'atto costitutivo (atto pubblico e iscrizione nel Registro delle imprese) non possono costituirsi per fatti concludenti. Le società di persone, invece, in base al principio di libertà delle forme, possono costituirsi con comportamento concludente.
SOCIETA' OCCULTA
Secondo la definizione giurisprudenziale e dottrinale più accreditata, per tale si intende quella società che esiste esclusivamente nei rapporti interni tra soci, ma non nei rapporti esterni con i terzi.
Più segnatamente, può trattarsi tanto di una società di fatto, dunque caratterizzata dall'assenza di un qualsivoglia atto costitutivo, quanto di una società il cui contratto sia stato stipulato per iscritto, ma ovviamente tenuto segreto dai soci.
Dal momento in cui nelle relazioni giuridiche con i terzi non figuri esteriormente la società (in quanto occulta), ne consegue che ciò che si paleserà dinnanzi ad essi sarà qualcosa (o qualcuno) di diverso.
SOCIETA' APPARENTE
La figura in esame si presenta come società non esistente nei rapporti interni tra le parti, ma da considerarsi esistente all'esterno, laddove una pluralità di soggetti operi in maniera tale da ingenerare nei terzi il ragionevole affidamento circa la loro qualità di soci.
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
La società tra professionisti (abbreviata con STP) è una forma di attività d'impresa costituita tra professionisti iscritti agli albi professionali.
Compare per la prima volta in Italia nel 2011 (regolamentata dalla Legge 183/2011 e dal successivo DM n. 34/2013, che ne stabilisce i requisiti e le modalità di funzionamento) per offrire numerose opportunità ai professionisti che la costituiscono.
La disciplina della STP stabilisce che una società deve:
- svolgere attività professionale,
- essere costituita attraverso una forma societaria già presente nel nostro ordinamento.
L'attività svolta può essere:
- Monodisciplinare, quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale.
- Pluridisciplinare, quando l'oggetto sociale, invece, prevede l'esercizio di più attività professionali.
Come si costituisce una STP?
Il processo di costituzione prevede la stipula di un atto costitutivo e uno statuto, che devono essere redatti per atto pubblico e iscritti nel Registro delle Imprese. Successivamente, la STP deve essere iscritta anche nel relativo albo professionale, al fine di garantire il rispetto delle norme deontologiche.
La costituzione della STP avviene seguendo un iter procedurale ben delineato.
L'iter procedurale è il seguente:
1) presentazione domanda all'ordine: i soci che vogliono costituire una società tra professionisti devono fare domanda al Consiglio dell'ordine territorialmente competente dove si trova la sede legale della società;
2) iscrizione presso l'albo: il Consiglio dell'ordine accetta la domanda, la analizza e verifica la conformità alle leggi, iscrivendo la società professionale nella sezione speciale dell'albo;
3) iscrizione nella sezione speciale: il rappresentante della società, su sua richiesta, può iscrivere all'iscrizione presso il Registro Imprese.
Il certificato di iscrizione deve indicare la qualifica di società tra professionisti.
Nella domanda vengono inseriti anche i nomi dei soci che fanno parte della società. Se ci sono cambiamenti come l'ingresso di nuovi soci, devono essere comunicati all'ordine. Se ci sono altre modifiche all'atto costitutivo, allo statuto o al contratto sociale, devono essere comunicate all'ordine. Questi cambiamenti influiscono sulla composizione sociale.
Chi può costituire una società di professionisti?
Può costituire una STP solo chi esercita una professione protetta Pertanto, possono svolgere attività professionale mediante società.
La costituzione di una società tra professionisti deve rispettare determinati requisiti:
1. Esercizio dell'attività: i soci della società devono svolgere solo attività professionale;
2. Capitale sociale: il numero dei soci professionisti che partecipano al capitale deve avere almeno una maggioranza di due terzi. Se per oltre sei manca questo requisito la società viene sciolta.
3. Soci della STP: i soci della società devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi. I soci non professionisti possono partecipare pure ma devono svolgere attività tecniche strumentali alla società o devono parteciparvi solo per finalità di investimento.
4. Denominazione sociale: è obbligatorio inserire l'indicazione di società tra professionisti.
5. Polizza assicurativa: è obbligatorio stipulare un'assicurazione che garantisca la copertura dei rischi derivanti da eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti della società.
6. Incarico professionale: conferito solo al socio professionista. Può essere designato direttamente o indirettamente dal cliente.
7. Cancellazione socio: l'esclusione del socio dal proprio albo di appartenenza comporta di rimozione anche della società.
