Cosa sono le società fiduciarie?

18.12.2025

A cura di Dott.ssa Michela Falcone

Le società fiduciarie che trovano ancora oggi la propria disciplina prevalentemente nella legge n. 1966 del 1939 (Disciplina delle società fiduciarie e di revisione), e della quale si auspica fortemente una riforma organica che non è più deferibile, sono delle società che hanno ad oggetto l'esercizio in forma di impresa, dell'attività di amministrazione di beni per conto di terzi, di organizzazione e di revisione contabile di aziende.

Tali attività sono legittimate in virtù di un'autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, a cui, in alcuni casi specifici, si aggiungono anche la vigilanza della Banca d'Italia e della Consob.

Occorre precisare che ai sensi dell'articolo 199 co. 2 TUF, le società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 c.c., sono autorizzate ed iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB e sottoposte alla vigilanza, oltre che del Ministero dello sviluppo economico, anche della Banca d'Italia, in ordine al rispetto della normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio.

Inoltre, nel caso in cui le società fiduciarie facciano parte di un gruppo bancario sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob, ove svolgano attività di gestione di patrimoni attraverso operazioni in valori mobiliari e operino come intermediari finanziari.

Le società fiduciarie nel panorama giuridico italiano rappresentano un elemento di novità dal momento che esse operano secondo lo schema della fiducia germanica e non secondo lo schema della fiducia romanistica tipico del nostro sistema.

Tali società, infatti, si caratterizzano per la scissione tra intestazione formale e intestazione sostanziale nell'ambito delle prerogative proprietarie.

Scissione non ammessa in genere alla luce del principio di tipicità dei diritti reali, ma prevista nell'ambito dei titoli di credito.

La fiducia germanica non realizza un trasferimento pieno della proprietà del bene, ma si limita ad attribuire al fiduciario la legittimazione a disporre di un bene di cui il fiduciante rimane titolare.

Essa si fonda sulla cd. frammentazione del dominio, la separazione tra titolarità e legittimazione, cioè potere di disporre di un bene altrui.

La principale conseguenza di questo modello è l'opponibilità ai terzi del vincolo fiduciario, e di dare al fiduciante una tutela reale e non obbligatoria.