Il parcheggio selvaggio è reato?

04.02.2026

A cura di Avv. Rosa Dello Spedale Venti

La giurisprudenza penale si è trovata più volte ad affrontare il tema della sosta non regolare di un autoveicolo, spiegando come questa azione normalmente punita come illecito amministrativo può configurare invece il reato di violenza privata come previsto dall'art. 610 del codice penale.

La distinzione tra i due tipi di illecito sta nella incidenza che l'azione ha in modo concreto sulla libertà di movimento della persona coinvolta.

Secondo un orientamento ormai consolidato, la violenza posta in essere ex art. 610 c.p. non è limitata all'uso della forza fisica nei confronti della persona, ma include anche quel tipo di violenza configurata come ''impropria'', cioè una violenza che si realizza con strumenti, cose o modalità tali da costringere qualcuno a fare qualcosa. In tale ottica, l'autoveicolo può diventare un mezzo di costrizione quando viene usata per ostacolare materialmente la libertà di movimento della persona.

Per la Corte di Cassazione, si configura, dunque, il reato di violenza privata nei casi in cui ''la sosta impedisce concretamente l'entrata o l'uscita di altri veicoli o comunque limita la libertá di movimento, ponendo in essere una situazione in cui i soggetto passivo è bloccata contro la sua volontà.'' In questi casi, la vittima si trova costretta a sopportare una compressione del suo diritto alla libertà di movimento.

Dunque, l'elemento tipico di tale fattispecie è la costrizione che non si può considerare integrata solo per una mera difficoltà ma richiede invece un ostacolo effettivo e che non sia di breve durata. 

Bisogna, inoltre, effettuare una valutazione specifica del caso concreto, tenendo in considerazione le modalità di parcheggio, per quanto tempo è durato l'ostacolo e quali alternative reali aveva la persona offesa.

Per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, la giurisprudenza chiarisce che si tratta di dolo generico in quanto ''la persona ha la consapevolezza di porre in essere un'azione che è in grado di limitare la libertà di movimento altrui.'' 

Dunque non serve che chi parcheggia abbia rappresentata una volontà chiara di costringere, l'importante che accetti il rischio che la sua azione limiti la libertà altrui. 

Quindi, anche una sosta di comodità o effettuata con negligenza potrebbe assumere rilevanza penale.

C'è da menzionare anche il rapporto tra a fattispecie penale e le violazioni del Codice della Strada. Su questo punto la giurisprudenza esclude che la presenza di una sanzione amministrativa impedisca la contestazione del reato di violenza privata, poiché le norme tutelano interessi giuridici diversi. Le regole del Codice della Strada servono per garantire l'ordine della circolazione invece l'articolo 610 c.p. protegge la libertà di autodeterminazione dell'individuo. 

Perciò se si supera la semplice irregolarità si può attivare l'azione penale.

In sintesi, la giurisprudenza mette in rilievo che la sosta non corretta dell'autoveicolo può integrare il reato di violenza privata quando si trasforma in un uso anche coercitivo del mezzo e cioè si produce una effettiva compressione della libertà altrui. 

La separazione tra illecito amministrativo e illecito penale viene rimessa a una valutazione molto attenta del caso concreto così da evitare applicazioni errate della responsabilità penale ma comunque garantendo una tutela adeguata dei diritti fondamentali.