Lo stalking condominiale

03.12.2025

A cura di Avv. Martina Carosi

La convivenza all'interno dei condomìni rappresenta una delle forme più comuni ma anche più complesse di interazione sociale. In questo contesto, la prossimità fisica e la condivisione di spazi comuni possono favorire la nascita di tensioni, attriti e conflitti che, in taluni casi, degenerano in comportamenti molesti e persecutori.

Quando tali condotte superano la soglia della mera irritazione o del disagio quotidiano, fino ad incidere concretamente sulla libertà e sulla serenità personale della vittima, si parla di stalking condominiale, fenomeno che riflette le difficoltà del vivere civile in spazi condivisi e la sottile linea di confine tra il conflitto di vicinato e la vera e propria persecuzione.

Esso è un reato non pienamente contemplato dall'art.612-bis c.p., ma che ha trovato ampio riconoscimento dalla Giurisprudenza di legittimità che con la Sentenza n. 20895 del 25 maggio 2011 ne ha esteso l'ambito di applicabilità anche all'ambito condominiale.

In particolare, il Supremo Collegio ha, infatti, superato un'interpretazione restrittiva dell'art. 612-bis c.p., ritenendo che il reato possa configurarsi anche quando le condotte moleste siano rivolte a più persone, purché unificate da un medesimo disegno persecutorio. In tale prospettiva, la Corte ha riconosciuto che anche due sole condotte possono integrare il reato, se idonee a generare nella vittima un grave stato d'ansia o di timore per la propria incolumità e a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Lo stalking condominiale, quindi, è da tempo entrato stabilmente nel panorama giurisprudenziale, segnando l'estensione dell'art. 612-bis c.p. anche a contesti estranei alla sfera affettiva.

La piena consacrazione della figura è giunta, poi, con la sentenza n. 26878/2016, nella quale la Corte ha affermato che il reato di atti persecutori sussiste anche quando un condomino adotta comportamenti esasperanti e reiterati tali da provocare nella vittima un perdurante stato d'ansia — nel caso concreto, tale da richiedere l'assunzione di tranquillanti — e a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.

Ma v'è di più, poiché con la recentissima sentenza n. 20386/2025, si è avuta un'ulteriore svolta fondamentale per lo stalking condominiale, poiché ne delimita l'ambito di applicazione: pur riconoscendo la rilevanza penale di condotte persecutorie connesse ai beni comuni, la punibilità è subordinata alla prova degli effetti lesivi su ciascuna vittima, imponendo un rigoroso accertamento probatorio e prevenendo derive di responsabilità collettiva in situazioni di mera conflittualità condominiale.

E' bene, inoltre, evidenziare che, in alcuni casi, alla configurazione dello stalking condominiale possono concorrere anche i rumori molesti provenienti dai vicini. 

La condotta idonea a integrare il reato di atti persecutori può infatti manifestarsi anche nel disturbare costantemente la quiete altrui con confusione e fragore, purché sia presente il dolo generico, ossia la volontà di porre in essere comportamenti molesti o minacciosi consapevoli della loro idoneità a produrre gli effetti previsti dall'art. 612-bis c.p.

A titolo esemplificativo, infatti, il Tribunale di Genova, nell'aprile 2015, ha condannato alcuni vicini per stalking condominiale a seguito di vessazioni nei confronti di una coppia di coniugi, concretizzatesi in scherni, insulti, minacce e, appunto, rumori particolarmente molesti.

Ad ogni modo, in riferimento all'accertamento della penale responsabilità del condomino molesto, essa può essere riconosciuta anche sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, purché ne siano accertate la credibilità soggettiva e l'attendibilità del racconto.

Resta comunque necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker, ma anche che essa abbia prodotto nella vittima le conseguenze psicologiche previste dall'art. 612-bis c.p., ossia, alternativamente: un perdurante e grave stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto o di persona legata da relazione affettiva, oppure un'alterazione significativa delle proprie abitudini di vita.

Lo stalking condominiale evidenzia l'importanza di tutelare la serenità dei singoli in contesti di convivenza condivisa. La giurisprudenza conferma che la punibilità richiede la dimostrazione concreta degli effetti sulla vittima, evitando di estendere automaticamente la responsabilità a tutti i condomini. 

La disciplina così delineata bilancia la protezione penale dei diritti individuali con la necessità di distinguere tra molestie gravi e normali conflitti di vicinato.