Lo strappo dell’orologio dal polso può configurare il reato di rapina e non di furto

29.06.2022

Cass. Pen. sez. II, 10 febbraio 2022, n.12453

Recentemente, la sottrazione di dosso di un bene da una persona è stata al centro di dibattito giurisprudenziale, in quanto la condotta può essere sussunta sotto la fattispecie più grave di rapina o più lieve di furto con strappo; in tal caso, occorre analizzare dettagliatamente le modalità con cui viene posta in essere l'azione penalmente rilevante.

In merito a tale sfumatura giuridica, si è pronunciata da ultimo la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, con la sentenza n. 12453/2022.

Nel caso di specie, il Supremo Giudice ha dovuto decidere sul ricorso presentato dai difensori degli imputati, i quali sostenevano la tesi secondo cui la condotta contestata ai propri assistiti doveva essere ridimensionata, ossia derubricata in furto con strappo anziché in rapina aggravata; in particolare, secondo la difesa l'episodio, ossia lo sganciamento di un orologio tenuto al polso da apposito cinturino, doveva essere qualificato come un mero "scippo".

Tuttavia, il Giudice di Legittimità, respingendo il motivo di ricorso, ha ritenuto corretta la valutazione svolta dai giudici di merito, ossia quella di considerare la condotta posta in essere dagli imputati come rapina aggravata.

Segnatamente, nel corpo del proprio provvedimento, la Corte di Cassazione ha spiegato la differenza tra furto con strappo e rapina: "Nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra persona e cosa, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona; ma ricorre la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, sì che la violenza necessariamente si estende alla persona in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa".

Nel caso di specie, applicando il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 16899/2019, la Corte ha ritenuto che "la particolare tipologia dell'oggetto sottratto alla vittima, un orologio tenuto al polso da apposito cinturino, dovesse fare escludere la possibilità di ritenere configurabile il semplice furto con strappo posto che la sottrazione alla vittima comporta, necessariamente, un quantum di violenza in danno della stessa che doveva essere pur brevemente immobilizzata e comunque subire lo sganciamento dell'orologio contro la sua volontà". Tale circostanza è stata ritenuta corroborata anche dal fatto che la vittima avesse riportato delle lesioni a causa della violenza realizzata dagli imputati, consistita in una ferita proprio al polso sinistro e cioè in quella parte del corpo in cui la persona offesa teneva agganciato l'orologio, indice inequivocabile che vi sia stata quindi un'aggressione fisica.

Pertanto, secondo l'insegnamento del Giudice di Legittimità, il criterio discretivo tra le due fattispecie di reato deve essere individuato sul dove sia esercitata la violenza: si configura la rapina quando la violenza fisica o psichica viene esercitata direttamente sulla persona per conseguire il bene, diversamente sarà integrato il reato di furto con strappo quando l'azione è rivolta esclusivamente verso il bene al fine di sottrarlo al detentore, conseguendo così l'impossessamento.

Avv. Elia Francesco Dispenza