Il tempo necessario a indossare gli indumenti da lavoro deve essere retribuito?

16.10.2025

A cura di Avv. Claudio Serra

Spesso si sente parlare del c.d. "tempo-tuta", ovvero del tempo necessario al lavoratore dipendente per indossare la divisa aziendale e/o i dispositivi di protezione individuale (i quali ultimi, come noto, sono finalizzati alla salvaguardia della sua sicurezza personale sul luogo di lavoro).

Il tema è di particolare importanza, perché sono molto numerose le cause nelle quali si discute se tale tempo vada considerato "orario di lavoro" (e, dunque, retribuito) oppure no.

La legge nulla dispone, poiché il d.lgs. n. 66/2003 si limita a definire l'orario di lavoro come «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni».

La giurisprudenza europea ha aggiunto la precisazione secondo cui non rientrano nell'orario di lavoro tutti quei periodi in cui il lavoratore può gestire liberamente il suo tempo e dedicarsi ai propri interessi; ma, ancora, non è specificato nulla in merito al tempo necessario per indossare la divisa e/o appunto, i DPI.

Occorre dunque esaminare, in primo luogo, il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro; se nemmeno il CCNL dovesse disciplinare tale profilo, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ha affermato che il "tempo-tuta" rientra nell'orario di lavoro solo quando è assoggettato al potere direttivo, ovvero quando luogo e tempo delle operazioni di vestizione e svestizione siano imposti dal datore di lavoro.

Questo accade di frequente, in particolare, quando sussistono esigenze di igiene e sicurezza, per le quali gli indumenti devono essere conservati e lavati nei locali aziendali, senza poter essere portati e indossati all'esterno.

Se invece, ad esempio, i dipendenti possono conservare gli indumenti/DPI presso la propria abitazione e arrivare al lavoro avendoli già indossati, tale attività rientrerà fra le condotte prodromiche allo svolgimento dell'attività lavorativa e, pertanto, non darà diritto ad alcun autonomo corrispettivo.