Tra apparenza e finzione giuridica

30.07.2020

Tra apparenza e finzione giuridica, la buona fede durante la pendenza del contratto condizionale

Non sempre le cose sono come sembrano; questo concetto, oltre ad accompagnare la quotidianità, viene talvolta in rilievo anche in ambito giuridico.

L'apparentia iuris può essere definita come quella situazione che, per l'insieme delle circostanze oggettive da cui è costituita, appaia diversa dalla realtà.

Nel diritto civile, specie in ambito contrattuale, può accadere che si crei una divergenza tra quanto voluto dalle parti (o da una sola di esse) e quanto appare tale all'esterno.

Il tema dell'apparenza e i rimedi che l'ordinamento apporta al fine di dare certezza giuridica al rapporto tra le parti si intrecciano con i concetti generali di buona fede e correttezza che contraddistinguono tutta la materia contrattuale.

Il concetto generale di apparenza del diritto si può spiegare in questo modo:

colui che crea l'apparenza di una situazione di fatto o di diritto ne subisce le conseguenze giuridiche nei confronti di chi vi abbia fatto ragionevole affidamento.

Si pensi, ad esempio, agli istituti della simulazione ex art. 1414 e ss. c.c., del pagamento al creditore apparente ex 1189 c.c., l'affidamento nei confronti di chi appare rappresentante (art. 1398 c.c.) o erede (art. 534 c. 2 c.c.); tutti casi in cui particolari circostanze oggettive fanno risultare all'esterno una situazione differente rispetto a quella reale.

Lo stesso fenomeno, però, può talvolta verificarsi anche all'interno dello stesso rapporto contrattuale dove una parte, in violazione degli obblighi di buona fede, può adoperarsi affinchè una situazione risulti difforme dal reale.

Per limitare le ripercussioni create dalla difformità tra realtà giuridica e realtà storica, la giurisprudenza ha creato il rimedio generale della finzione giuridica volto a tutelare l'affidamento in buona fede della parte ingannata dall'apparenza.

Nello specifico attraverso questo strumento:

si finge esistente ciò che in realtà non esiste o, viceversa, si finge inesistente ciò che in realtà esiste, affinchè un determinato fatto storico possa produrre effetti giuridici, che, altrimenti, non scaturirebbero

Per affrontare la tematica in riferimento al contratto c.d. condizionale è utile osservare, dapprima, come in ambito negoziale viga il principio di autonomia contrattuale che, ai sensi dell'art. 1322 c.c., consente alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto anche attraverso l'inserimento di clausole o condizioni idonee al perseguimento della causa concreta sottesa alla stipula.

Le parti hanno la possibilità, quindi, di autodeterminarsi rispetto alle loro effettive esigenze, ma sono tenute a rispettare le regole generali di buona fede e correttezza a partire dalla fase delle trattative e per tutta la fase di esecuzione del contratto. (art. 1337 e 1375 c.c.)

Il principio di buona fede è richiamato anche all'art. 1358 c.c. che prescrive il comportamento da serbare durante la pendenza di un contratto condizionale.

Il 1358 c.c. prevede, infatti, un dovere di buona fede che, sebbene a prima vista parrebbe ricadere solo su colui che è titolare precariamente del diritto, in realtà è stato esteso dalla giurisprudenza a entrambe le parti; non potrebbe essere altrimenti, in quanto il dovere di buona fede opera bilateralmente in ogni fase del contratto.
Andando con ordine:

Cos'è la condizione?

Gli artt. 1354 e ss c.c. consentono alle parti di subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto.

La condizione è una clausola accessoria che, come il termine, diventa essenziale nel momento in cui le parti decidono di inserirla nel rapporto contrattuale.

Non tutti i contratti permettono l'apposizione di una condizione, si pensi ai c.d. negozi puri (matrimonio, atto di adozione, accettazione dell'eredità) che per loro natura non possono mai essere condizionati.

Fuori da questi casi, quando un contratto è sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, è immediatamente valido ma i suoi effetti sono condizionati dall'avverarsi o meno di un determinato accadimento.

La condizione sospensiva sospende, infatti, gli effetti del contratto fino all'avverarsi dell'evento che ne forma oggetto, mentre con la condizione risolutiva gli effetti del negozio si producono da subito, salvo venir meno con il verificarsi dell'evento.

Il Codice civile, al Capo II del titolo riguardante il contratto in generale, dedica alcuni articoli proprio alla disciplina del contratto condizionale sancendone da un lato i criteri per la sua validità e dall'altro gli effetti che lo stesso produce medio tempore.

Con una lettura al contrario dell'art. 1354 c.c. si desume che la condizione per essere valida, nonchè per rendere valido in generale il contratto sul quale è apposta, debba essere lecita e possibile.

Anche l'art. 1355 c.c. sancisce una causa di nullità della pattuizione condizionata che si verifica nel caso in cui il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipenda dal mero arbitrio di una delle due parti.

Si parla in questo caso di condizione meramente potestativa per distinguerla dalla condizione potestativa che si ritiene, invece, valida ed efficace.

Nella condizione potestativa l'evento deriva dall'atto di scelta rimesso alla valutazione di una delle parti che però non è arbitrario (come nella condizione meramente potestativa), in quanto implica una valutazione comparativa di interessi e non è rimesso ad un mero "capriccio" della parte che denota un'assenza di impegno giuridicamente vincolante.

Quando l'evento condizionante dipende, invece, da fattori causali esterni alla volontà delle parti si parla di condizione causale, mentre ci si riferisce alle condizioni miste se il fattore causale si affianca in parte a quello volitivo.

Come anticipato sopra, anche in pendenza del contratto condizionale il comportamento dei contraenti deve essere corretto e rispettoso dei reciproci interessi.

Si è ritenuto, quindi, che con la previsione in questione il legislatore abbia voluto solamente rafforzare il dovere di buona fede per il titolare del diritto, data la sua inevitabile posizione di vantaggio rispetto l'altra parte.

Entrambe le parti contrattuali hanno l'obbligo di non interferire sullo svolgimento naturale degli eventi, favorendo o impedendo il verificarsi della condizione.

Si inserisce qui il rimedio previsto dall'art. 1359 c.c. su cui è necessario soffermarsi con qualche considerazione.

Tale norma sancisce la finzione di avveramento della condizione che si verifica laddove l'evento condizionante non si sia verificato a causa del comportamento imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi.

In questo caso attraverso questo strumento

la condizione (che non si è avverata a causa del comportamento di una delle due parti) si considera come se si fosse avverata,

con la conseguenza che, se la stessa era sospensiva gli effetti del contratto cominceranno a prodursi automaticamente, mentre se era risolutiva il contratto sarà risolto e la parte in buona fede potrà richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Risulta evidente, quindi, come tale rimedio risponda all'esigenza di sopperire alla violazione del dovere di buona fede della parte che, in pendenza della condizione, abbia inciso volontariamente sul decorso causale degli eventi cambiandoli a suo favore.

Premessa la funzione dell'art. 1359 c.c., in giurisprudenza si è posto il dubbio riguardo la possibilità di applicare tale norma a tutte le tipologie di condizioni sopra descritte.

Benché il legislatore non abbia limitato espressamente l'utilizzo della finzione di avveramento alle sole condizioni causali o miste, pare difficile configurarne il suo presupposto, ossia la violazione della buona fede, nell'ipotesi in cui la condizione sia potestativa e quindi rimessa alla scelta libera di una parte.

La problematica si intreccia con un'altra tematica molto importante del diritto civile che riguarda il divieto di abuso del diritto:

se è vero che con la condizione potestativa la parte ha un potere negoziale maggiore rispetto all'altra è anche vero che di questo potere non potrà abusare, pena la violazione dell'obbligo generale di buona fede che opera, in questo caso, come limite all'esercizio del diritto potestativo.

Laddove, quindi, si provi che la parte abbia posto in essere una scelta contraria a buona fede e, abusando della sua posizione, abbia impedito l'avverarsi della condizione si potrà ritenere operante il 1359 c.c. e considerare quindi la condizione avveratasi.

Anche se l'art. 1359 c.c. si riferisce esplicitamente alla condizione che non si avvera prevedendo una finzione di avveramento si ritiene ad oggi che il medesimo principio possa applicarsi anche al caso contrario in cui la condizione si sia avverata per un fatto, contrario a buona fede, imputabile alla parte che aveva interesse all'avveramento; in questo caso avremo una finzione di non avveramento della condizione.

Alla luce di quanto esposto si vede, quindi, come l'ordinamento ritenga centrale il rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza nei rapporti negoziali prevedendo dei rimedi specifici, quali appunto la finzione giuridica, volta a favorire la parte che affidandosi incolpevolmente all'apparente lealtà dell'altra potrebbe altrimenti rimanere pregiudicata nei suoi interessi.

Avv. Giulia Solenni