
Trasferimento di azienda
A cura di Avv. Laura Giusti
Il trasferimento di azienda si verifica quando, a seguito di operazioni societarie di varia natura (cessione, scissione, fusione, affitto, usufrutto), il titolare dell'attività venga a mutare.
Il trasferimento può riguardare l'intera azienda o parte di (c.d. trasferimento di ramo d'azienda).
È necessario, inoltre, che la cessione avvenga con riferimento ad una vera e propria entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo.
Si precisa che per la ricorrenza del predetto trasferimento è fondamentale che i beni oggetto della cessione conservino un residuo di organizzazione, che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. 09.10.2009, n. 21481).
Il trasferimento d'azienda può avvenire attraverso l'utilizzo di negozi giuridici differenti (es. vendita, affitto d'azienda, donazione, cessione di azienda).
È importante, prima di parlare di trasferimento d'azienda, stabilire se i beni che formano oggetto di un atto dispositivo dell'imprenditore costituiscano o meno un'azienda oppure se non si tratti semplicemente del trasferimento di singoli beni aziendali.
La soluzione al problema è data dalla capacità o potenzialità produttiva del complesso dei beni che formano oggetto di disposizione.
Se il complesso dei beni è in grado di produrre beni o servizi è corretto definire il trasferimento come trasferimento d'azienda; se il complesso dei beni trasferiti non è in grado di produrre beni o servizi, si ha un trasferimento di singoli beni.
Si evidenzia che il complesso dei beni che formano oggetto di trasferimento può essere qualificato come azienda anche se la capacità produttiva del complesso dei beni è soltanto potenziale.
Per il trasferimento d'azienda la forma richiesta ai fini della validità del contratto è libera, fatto salvo il caso in cui rientrino nel compendio aziendale beni immobili o beni mobili registrati, nel qual caso la forma richiesta è quella scritta.
Per quanto riguarda, invece, la forma richiesta a fini probatori, il Codice Civile prescrive la forma scritta. Pertanto, il contratto di trasferimento d'azienda può essere provato soltanto per iscritto.
Relativamente alla forma richiesta ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese il Codice Civile prescrive la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
L'iscrizione nel Registro delle Imprese deve avvenire nel termine di 30 giorni dalla data del contratto a cura del Notaio.
Nel disciplinare il trasferimento d'azienda il legislatore ha perseguito l'obiettivo di evitare che il cedente, in un periodo prossimo al trasferimento d'azienda, assuma un comportamento concorrenziale a svantaggio dell'acquirente.
Il Codice Civile, all'art. 2557, stabilisce che chi aliena un'azienda commerciale debba astenersi per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento d'azienda dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze possa sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il trasferimento d'azienda comporta alcuni effetti:
1. Divieto di concorrenza: l'alienante, ovvero colui che trasferisce l'azienda, ha l'obbligo di astenersi dall'avviare una nuova impresa che possa, per le proprie caratteristiche, esercitare una concorrenza con l'azienda alienata. L'obiettivo del legislatore è evidentemente quello di evitare che la clientela possa essere "confusa", e dunque sviata dall'azienda ceduta alla nuova.
2. Successione nei contratti: in seguito al trasferimento del complesso dei beni, infatti, l'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda. A tale regola generale vi sono però due eccezioni: le parti possono concordare una diversa volontà, scegliendo di escludere un processo successorio per alcuni rapporti; in ogni caso la regola non si applica nei contratti che abbiano carattere personale.
