Il trasporto di sostanza stupefacente deve essere assorbito nella condotta lecita di detenzione ad uso personale
Cass. pen., Sez. III, 18 aprile 2025, n. 15485
A cura di Avv. Sara Spanò
Massima: La condotta di trasporto di sostanza stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha in comune con quella di detenzione la disponibilità di fatto della sostanza tanto che qualora il soggetto detenga la droga per uso personale e contestualmente la porti con sé, il trasporto resta assorbito nella condotta lecita di detenzione a fini individuali.
La Corte di appello confermava la sentenza emessa, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari, il quale si era espresso in una duplice direzione: da un lato, aveva dichiarato il soggetto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990 per il trasporto di stupefacenti; dall'altro, invece, lo aveva assolto dal reato di acquisto di sostanza drogante con la formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato".
Avverso la pronuncia di merito, l'imputato ricorreva in cassazione, adducendo due motivi.
Nel primo lamentava sia la violazione dell'art. 15 c.p. sia il vizio di motivazione, poiché i giudici di appello non avevano operato l'assorbimento della condotta di trasporto in quella penalmente lecita di acquisto delle sostanze stupefacenti per uso personale.
Nel secondo, inoltre, contestava il vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, poiché il Tribunale di secondo grado non solo aveva erroneamente negato la configurazione della fattispecie di acquisto di stupefacenti, ma aveva anche valorizzato le modalità dell'azione – ossia l'occultamento della droga in un vano dell'automobile situato sotto il bracciolo del conducente – senza una valutazione complessiva del fatto.
La decisione della Corte di Cassazione impone di focalizzarsi su due aspetti: l'uno attiene all'uso personale di stupefacenti; l'altro afferisce al principio di consunzione.
Quanto alla prima questione, occorre prendere in disamina l'art. 75 del d.P.R. 309/1990, il quale è rubricato "Condotte integranti illeciti amministrativi".
La norma, al comma 1, infligge una o più sanzioni amministrative anche alla condotta – fra i vari comportamenti elencati – di acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope per farne uso personale. Si ricava, dunque, che l'acquisto di droga è vietato dall'ordinamento, ma non rileva quale fattispecie penale, bensì è inquadrabile nel sistema amministrativo.
Le sanzioni amministrative, peraltro, si traducono nella sospensione e nel divieto di conseguimento di taluni documenti, articolandosi in quattro tipologie:
- la prima concerne la sospensione della patente di guida di autovetture, motoveicoli e ciclomotori o il divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
- la seconda riguarda la sospensione della licenza del porto d'armi o il divieto di conseguirla;
- la terza considera la sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o il divieto di conseguirli;
- la quarta si riferisce alla sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o al divieto di conseguirlo in caso di cittadini extracomunitari.
Si aggiunge, inoltre, che la durata delle sanzioni amministrative varia a seconda che gli stupefacenti siano inscrivibili nell'alveo delle droghe pesanti o di quelle leggere: nel primo caso, il soggetto sarà sottoposto alla relativa sanzione per un periodo compreso tra i due mesi e un anno; nella seconda ipotesi, invece, il lasso temporale si riduce da uno a tre mesi.
La seconda questione di diritto si concentra sul principio di consunzione o di assorbimento, in virtù del quale la commissione di un reato che sia strettamente funzionale a un altro e più grave reato comporta l'assorbimento del primo reato nel reato più grave.
Si sottolinea, cioè, che se un fatto è sussunto sia nella norma generale sia in una norma più specifica, si applica soltanto la norma generale che esaurisce il disvalore del fatto.
Quale ramificazione del concorso apparente di norme con fondamento normativo nell'art. 15 c.p., l'assorbimento è espressione del cd. "ne bis in idem" sostanziale, secondo cui per uno stesso fatto materiale non si possono imputare all'autore più fattispecie.
Nella consunzione, quindi, le norme devono perseguire scopi omogenei: essa si basa su un giudizio di valore e presuppone unità normativa.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, in riferimento al caso concreto "la condotta di trasporto della droga acquistata e detenuta per uso personale deve ritenersi assorbita nella precedente condotta di acquisto, già riconosciuta come lecita dai Giudici di merito, perché avente ad oggetto sostanza stupefacente per uso personale".
Sicché, nel caso di specie l'uso personale esclude la connotazione penalistica della condotta, con la conseguenza che il principio di assorbimento viene impiegato per fattispecie rilevabili amministrativamente.
Ne deriva che la condotta di trasporto di sostanze stupefacenti acquistate e detenute per uso personale deve essere considerata come una lunga manus della condotta di acquisto già riconosciuta come lecita.
Non è, pertanto, configurabile come reato di trasporto di sostanza stupefacente previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R n. 309/1990.
FONTI:
Il Sistema del diritto penale, Dike Giuridica ed. 2024-2025;
Art. 73 DPR n. 309/90;
Cass. III Sez. 18 aprile 2025, n. 15485;
www.altalex.com;
www.ntplusdiritto.ilsole24ore.com.