Vicinitas e privacy nei lavori condominiali

10.02.2023

La questione trae origine da un ricorso presentato al TAR per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma con cui il ricorrente, residente nelle vicinanze dell'abitazione oggetto di doglianza, lamentava che i lavori effettuati sull'edificio in questione - definiti di "restauro" e di "risanamento conservativo" - non fossero conformi alla legge, sia per un mutamento volumetrico del palazzo sia perché questi avevano comportato una maggiore visibilità sulla sua abitazione. I proprietari dell'immobile de quo nonché resistenti in giudizio adducevano invece come gli interventi fossero stati eseguiti a regola d'arte e sostenevano, ad ogni modo, sia l'inammissibilità del ricorso per la carenza della c.d. vicinitas, considerata la distanza tra le abitazioni, sia la mancata legittimazione a ricorrere in quanto non si ravvisava, a loro parere, un interesse ad agire in quanto il ricorrente non aveva neppure allegato al proprio atto introduttivo la lesione effettivamente subita dagli interventi eseguiti. Dunque, questi adducevano la totale legittimità delle lavorazioni effettuate.

Il Collegio - valutate le posizioni di ambo le parti - ha ritenuto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. In particolare, come precedentemente statuito dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 22 del 2021, in tema di impugnazione dei titoli edilizi, la c.d. vicinitas non è di per sé idonea a determinare l'esistenza di un interesse grave, concreto ed attuale a ricorrere. Dunque, la stessa appare essere un requisito necessario ma non sufficiente ai fini dell'azione.

Nel caso di specie, il condominio oggetto del dibattito non era neppure confinante con l'abitazione del ricorrente in quanto distava 23m ed inoltre ai fini dell'interesse a ricorrere non appariva sufficiente l'esistenza di un collegamento stabile tra i due edifici. Peraltro, in una collocazione come quella dei centri storici in cui i palazzi - oltre ad essere costruiti in posizioni molto ravvicinate tra loro - hanno anche caratteristiche architettoniche dissimili. Infatti, nel caso di specie, la distanza risultava considerevole e l'accoglimento del ricorso avrebbe quindi comportato la proliferazione di giudizi analoghi. Infine, il ricorrente lamentava che a seguito degli interventi eseguiti sugli immobili si fosse modificata la situazione preesistente con relativo pregiudizio in capo al medesimo in quanto, a suo avviso, si sarebbero modificati ed ampliati gli spazi di veduta sulla sua abitazione. In realtà i resistenti eccepivano, sulla base di allegata piantina, che i punti di veduta non erano stati alterati ed in merito all'erosione della privacy di cui il ricorrente si dogliava, il Collegio sottolineava che abitare in un centro storico rende per sua natura impossibile una piena tutela del diritto alla riservatezza.

Dott.ssa Lucrezia Menotti