Violenza privata e relazioni sentimentali
Cass. pen. Sez. V, 28 gennaio 2022, n. 20436
L'art. 610 del codice penale punisce quelle condotte che, poste con violenza o minaccia, costringano gli altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dovuto decidere se tale fattispecie di reato sia configurabile anche nel contesto di una relazione sentimentale, in cui un partner imponga all'altro di non interrompere la relazione tra loro.
Nel caso in esame, l'imputato, per il tramite del difensore, ha sostenuto come, nel contesto di un rapporto, la condotta volta a non farsi lasciare dalla propria compagna non si possa qualificare come coartatrice della volontà altrui, poiché la relazione tra due persone non può essere imposta con violenza o minaccia.
Dichiarando il ricorso inammissibile, il Giudice di Legittimità ha evidenziato come l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 610 c.p. sia costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa.
Nella fattispecie in questione, quindi, le condotte costituiscono il mezzo attraverso cui la vittima viene obbligata sostanzialmente ad accettare un comportamento altrui.
Nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, è stata rilevata la sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 610 c.p., individuato nell'atteggiamento intimidatorio dell'imputato che si è sostanziato nella minaccia, anche di morte, alla persona offesa nel caso in cui quest'ultima avesse interrotto la loro relazione, forzandola anche a rimanere in casa. Condotte supportate altresì dalla coscienza e volontà di imporre alla vittima di subire quindi azioni illegittime.
La Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto condivisibile il percorso giuridico dei giudici di merito che avevano condannato l'imputato.