Il momento consumativo del reato nella circonvenzione testamentaria
Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, sentenza n. 3175
Massima: "(…)Il delitto di circonvenzione di persone incapaci deve essere qualificato come reato di danno e non di mero pericolo. Il nucleo del disvalore risiede nella strumentalizzazione della fragilità psichica del soggetto passivo e il "danno" o "l'effetto giuridico dannoso" non coincide necessariamente con una lesione patrimoniale economicamente quantificabile, bensì nella compressione della libertà di autodeterminazione e nella perdita di padronanza delle proprie scelte giuridiche (…). Nel caso di una disposizione testamentaria il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa compie l'atto di disposizione testamentaria, a nulla rilevando che fino al momento della sua esecuzione il danno per il suo patrimonio o per quello dei potenziali eredi o legatari non si sia concretamente verificato. Il Collegio ribadisce l'orientamento a tenore del quale la circonvenzione del testatore vulnerabile si atteggia come un reato ad eventuale formazione progressiva ed a consumazione prolungata che, pur consumandosi con la prima condotta, ovvero la redazione del testamento, può avere una eventuale progressione, attraverso la perpetrazione di ulteriori condotte correlate alla manipolazione e funzionali ad ottenere il vantaggio testamentario, cioè la pubblicazione e l'accettazione del testamento.
All'imputata veniva contestato il delitto di circonvenzione di persona incapace per aver abusato dello stato di vulnerabilità psichica della persona offesa, inducendola, attraverso una sistematica attività di suggestione e manipolazione, alla redazione di più disposizioni testamentarie in proprio favore, con esclusione o compressione delle aspettative ereditarie dei familiari.
Il giudice di prime cure, pur ritenendo provata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 643 c.p., aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, individuando il momento consumativo nella data di formazione degli atti testamentari, considerati idonei a integrare l'effetto giuridico dannoso richiesto dalla norma incriminatrice.
In sede di impugnazione, tuttavia, la decisione veniva riformata, affermandosi la responsabilità dell'imputata.
La Corte territoriale valorizzava la dimensione patrimoniale del pregiudizio, ritenendo che il reato dovesse considerarsi consumato solo con la produzione degli effetti successori delle disposizioni testamentarie e, dunque, con l'apertura della successione. Su tale base, il giudice di secondo grado escludeva la maturazione della prescrizione e perveniva alla condanna della prevenuta, con conseguenti statuizioni risarcitorie in favore delle parti civili.
L'imputata ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo l'erronea individuazione del momento consumativo del reato e la conseguente violazione della disciplina in tema di prescrizione, sul presupposto che l'effetto giuridico dannoso si fosse già realizzato al momento della redazione degli atti di ultima volontà, indipendentemente dalla loro successiva esecuzione.
ANALISI DEL REATO
Il delitto di
circonvenzione d'incapaci punisce chi, al fine di procurare, a sé o
ad altri, un profitto, abusa delle passioni o
dell'inesperienza di una persona minore,
oppure dello stato di infermità o
di deficienza psichica di una persona, anche
se non interdetta o inabilitata, inducendola a
compiere un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico dannoso. Si tratta di un reato plurioffensivo, in quanto provoca, al contempo, una lesione sia
della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo,
sia di un suo interesse patrimoniale.È un reato comune, per cui
il soggetto attivo può essere chiunque.Presupposto necessario per la configurazione di tale delitto è, però, che
il soggetto passivo si trovi in una
delle condizioni di debolezza psichica tassativamente indicate dal legislatore.
Si può, innanzitutto, trattare di una persona minore, ma non è questo il
caso, e
si può, trattare anche di una persona che si trovi in
uno stato di infermità o
di deficienza psichica, pur non essendo interdetta o inabilitata.
Si trova in uno stato di "infermità psichica" il soggetto affetto
da una malattia mentale, idonea a diminuire grandemente, anche se non
totalmente, la sua capacità di intendere e di volere. La "deficienza
psichica" comprende, invece, tutte le ipotesi di minorata capacità
intellettiva o volitiva, idonee a rendere un soggetto una facile preda
dell'altrui opera di suggestione, le quali non siano, peraltro, riconducibili
ad un'infermità mentale, in quanto non dovute ad un'autentica patologia,
potendo, infatti, dipendere anche da alcune anomalie psichiche, quali delle
fragilità caratteriali, oppure da particolari situazioni fisiche, culturali o ambientali.
Quanto all'elemento oggettivo:
La condotta tipica
consiste nell'indurre una
persona a compiere un atto che
abbia effetti dannosi, abusando della
sua condizione di immaturità, dovuta alla minore età, oppure di
menomazione psichica.
"Indurre" significa
influire sul processo di formazione dell'altrui volontà,
determinandolo o rafforzandolo attraverso un'apprezzabile attività di
persuasione, di suggestione o di pressione morale. Non si ha, quindi,
un'induzione nel caso di una semplice richiesta priva di insistenza.
"Abusare" significa, invece, sfruttare l'altrui posizione di debolezza.L'evento è duplice in quanto, perché si
possa parlare di circonvenzione di incapace, dalla condotta criminosa deve
derivare sia il compimento di un atto da parte della
vittima, sia la produzione, in seguito a detto atto, di un qualsiasi effetto giuridico patrimonialmente dannoso per
la vittima o per altri.Peraltro,
il compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto capace
di produrre un effetto patrimonialmente dannoso, coincide anche con
il momento consumativo del delitto in esame.
Elemento soggettivo:
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, ai fini dell'integrazione del
delitto di circonvenzione d'incapaci, è necessario che sussista, in capo
all'agente, il dolo specifico,
quale coscienza e volontà di indurre un minore, un infermo o un deficiente
psichico, abusando delle loro condizioni, a compiere un atto comportante un
qualsiasi effetto giuridico dannoso, per lui o per altri, al fine di
procurare, a sé o ad altri, un profitto ingiusto.
ITER LOGICO:
La pronuncia impone alla Corte di Cassazione una ricostruzione sistematica della fattispecie di circonvenzione di persone incapaci di cui all'art. 643 c.p., con particolare riguardo alla qualificazione strutturale del reato e al correlato problema dell'individuazione del momento consumativo, nell'ipotesi in cui la condotta si sostanzi nell'induzione del soggetto vulnerabile al compimento di atti di disposizione testamentaria.
Il nodo centrale attiene alla natura dell'effetto giuridico dannoso richiesto dalla norma incriminatrice: debba esso intendersi in senso strettamente patrimoniale, come effettiva diminuzione economicamente apprezzabile del patrimonio della persona offesa o dei suoi aventi causa, ovvero in senso funzionale e personalistico, quale compromissione della libertà di autodeterminazione negoziale del soggetto incapace, già realizzata con il compimento dell'atto dispositivo.
Da tale alternativa interpretativa discende la collocazione temporale della consumazione del reato: se anticipata al momento della formazione del testamento, quale atto immediatamente produttivo di un assetto giuridico pregiudizievole, oppure posticipata agli eventi successivi della pubblicazione dell'atto o dell'apertura della successione, in cui si realizzano gli effetti patrimoniali concreti.
La questione si intreccia, inoltre, con il tema della configurabilità della circonvenzione come reato a struttura eventualmente progressiva, suscettibile di ulteriori fasi esecutive collegate al conseguimento del profitto e con la distinzione tra consumazione istantanea e consumazione prolungata, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione.
LA SOLUZIONE DELLA SUPREMA CORTE
La Suprema Corte affronta la questione muovendo dalla sostanziale dell'art. 643 c.p. e valorizzandone la struttura offensiva, in uno con la funzione di tutela dell'autodeterminazione del soggetto vulnerabile.
Il Collegio chiarisce anzitutto che la circonvenzione di incapace integra un reato di danno, il cui evento tipico non coincide necessariamente con una diminuzione patrimoniale economicamente quantificabile, ma si realizza nella produzione di un effetto giuridico pregiudizievole derivante dalla manipolazione della volontà del soggetto passivo.
L'effetto giuridico dannoso, pertanto, viene ricondotto alla compromissione della libertà negoziale e alla perdita di padronanza delle proprie scelte giuridicamente rilevanti, che si concretizza già nel momento in cui la persona incapace compie l'atto di disposizione al quale è stata indotta. In tale prospettiva, la redazione del testamento costituisce di per sé un evento lesivo idoneo a integrare la consumazione del reato, indipendentemente dal successivo verificarsi degli effetti patrimoniali tipici della successione.
Sulla scorta di una tale ricostruzione, la Cassazione esclude che il momento consumativo debba essere posticipato all'apertura della successione o alla realizzazione del profitto, ritenendo che tali eventi attengano alla dimensione economica dell'offesa, ma non ne condizionino la perfezione giuridica.
Al contempo, il Collegio precisa che la circonvenzione del testatore vulnerabile può configurarsi come reato ad eventuale formazione progressiva e a consumazione prolungata, qualora alla redazione dell'atto di ultima volontà seguano ulteriori condotte manipolative funzionali al conseguimento del vantaggio testamentario.
Tali condotte, invero, non assumono natura di post factum non punibile, ma possono costituire momenti ulteriori della medesima sequenza criminosa, con conseguente slittamento in avanti del termine finale di consumazione, rilevante anche ai fini della prescrizione.
In assenza di una simile progressione esecutiva, tuttavia, la consumazione resta ancorata al momento della formazione dell'atto dispositivo, in cui si realizza l'offesa tipica tutelata dalla norma incriminatrice.
FONTI:
il sistema del diritto penale, Dike Giuridica rivista;
www.brocardi.it;
codice penale commentato, edizione 2025 Giuffrè Editore.
