
Novità sul disegno di legge in tema di violenza sessuale: cosa cambia e perché non c’è da indignarsi
A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti
La nuova proposta in tema di violenza sessuale discussa presso la Commissione Giustizia del Senato sostituisce il testo precedentemente approvato incentrato sul «consenso libero e attuale».
L'ultima proposta presentata ha dato adito a polemiche e critiche da parte dell'opposizione, cui si deve peraltro l'originaria iniziativa di presentare il disegno di legge.
Ad avviso di chi scrive, seppur siano presenti ancora alcune criticità, gli emendamenti all'originario disegno di legge erano auspicabili.
L'iniziale intento era sicuramente lodevole nell'ottica di garantire maggiore tutela alla libertà di autodeterminazione della donna e dava riscontro alle esigenze di adeguamento della disciplina nazionale alla mutata percezione sociale della "violenza sessuale" e ai modelli internazionali di riferimento, quali la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, che dal 2011 prevede un obbligo di incriminazione delle condotte realizzate in assenza di consenso. In attesa di un adeguato intervento legislativo, pertanto, era stata l'interpretazione creativa della giurisprudenza a colmare tale lacuna, con buona pace del principio costituzionale di legalità in materia penale.
Tuttavia, il testo iniziale destava numerose perplessità, come espresso dall'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, di natura prevalentemente tecnico-giuridica e di tenuta con i principi del diritto penale.
Il nuovo testo, come emendato, prevede che: «Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.
La pena è della reclusione da sei a dodici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.
La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».
Le novità apportate, dunque, riguardano tali aspetti:
1) scelta del modello del dissenso («contro la volontà»), adottato anche dall'ordinamento tedesco, al posto di quello del consenso, scelto in anni recenti in Spagna, Inghilterra, Francia, nonché dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ma difficile da provare. La prova di un fatto negativo, cioè, di un non fatto, può infatti risultare ben più complessa rispetto alla prova di ciò che è accaduto, a maggio ragione in considerazione del fatto che l'atto sessuale normalmente si svolge in assenza di testimoni o di riprese video-audio. Anzi, a tal proposito, fuorvianti risultano le critiche secondo cui la prova del dissenso sarebbe scaricata sulla vittima, mentre "il modello del consenso" avrebbe gravato l'onere probatorio sull'accusato;
2) maggiore tecnica definitoria, in ossequio del principio di tassatività e determinatezza, nel precisare che il concetto di «volontà contraria» ricorre anche quando il fatto è commesso a sorpresa (come nel caso delle condotte repentine, palpeggiamenti) ovvero, approfittando dell'impossibilità della persona offesa di esprimere il dissenso (ad esempio perché ubriaca, sotto l'effetto di stupefacenti o in stato di "freezing", cioè paralizzata dallo shock e dalla paura);
3) è precisato – in armonia con l'art. 36 della Convenzione di Istanbul sull'accertamento dell'assenza del consenso – che la volontà contraria deve essere valutata «tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso», secondo un'ottica maggiormente garantista, più che propagandistica. Anche la Convenzione di Istanbul definisce il consenso dando rilievo al contesto, così come il Sexual Offences Act inglese del 2003 e il modello spagnolo del consenso, secondo cui, all'art. 178 del codice penale spagnolo, come modificato nel 2022, questo deve «essere espresso liberamente mediante atti che, in considerazione delle circostanze concrete, manifestano in modo chiaro la volontà della persona».
Da ultimo, si menzioni anche l'approvazione, in Francia, di una riforma del codice penale che ha dato rilevanza al consenso «libero e informato, specifico, preventivo e revocabile», precisando che deve essere «valutato alla luce delle circostanze. Non può essere dedotto esclusivamente dal silenzio o dalla mancata reazione della vittima». Si precisa, inoltre, che «non vi è consenso se l'atto sessuale è commesso con violenza, coercizione, minacce o sorpresa, indipendentemente dalla loro natura».
Il quadro comparato e internazionale, insomma, evidenzia la necessità di introdurre una norma che meglio definisca il consenso e che fornisca al giudice indici di valutazione al quale attenersi, a garanzia dell'imputato e contro ogni forma di presunzione, soprattutto in una materia caratterizzata da difficoltà probatorie e dall'attribuzione di rilevanza penale ad atti, quali quelli sessuali, di per sé non illeciti e normalmente acconsentiti. Una maggiore digressione sarebbe stata ben accolta anche nella definizione di "atti sessuali", tra l'altro;
4) nel rispetto del principio costituzionale di proporzionalità della pena, è modulata la pena diversamente per i fatti commessi contro la volontà (reclusione da 4 a 10 anni) e i fatti più gravi perché commessi con violenza o minaccia o abuso di autorità o approfittamento di condizioni di inferiorità psicofisica (reclusione da 6 a 12 anni, cioè la stessa pena comminata oggi dall'art. 609 bis c.p.). Invero, in contro-tendenza rispetto al recente filone legislativo, è stato preferito aumentare il minimo, anziché inasprire eccessivamente il massimo della cornice edittale;
5) è espunto il riferimento all'abuso di non meglio precisate condizioni di «particolare vulnerabilità» della persona offesa, situazione diversa da quella di vera e propria inferiorità psico-fisica e difficilmente dimostrabile in sede processuale, ad avviso di alcuni illustri giuristi[1], tale da evocare a confronto il delitto di plagio ex art. 603 c.p., dichiarato incostituzionale nel 1981;
6) è modificata l'attenuante dei casi di minore gravità, facendola dipendere dalle modalità della condotta dalle circostanze del caso concreto nonché dal danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa;
7) non si fa più riferimento ai fatti commessi traendo in inganno la persona offesa attraverso la sostituzione di persona, con effetto di abolitio criminis.
[1] GATTA G.L., Sul disegno di legge in tema di violenza sessuale e consenso ("riconoscibile"): alcune riflessioni, per superare lo stallo al Senato, in Sistema Penale, 8 gennaio 2026.
