Virus all’ultimo stadio: i contratti dei calciatori nella stagione 2019/2020

25.03.2022

La pandemia Covid-19 ha avuto un impatto devastante anche sul mondo sportivo.

Particolare attenzione si dovrà porre sugli effetti che la pandemia ha avuto sul contratto di lavoro sportivo.

Anche i rapporti contrattuali tra atleti e società sportive vengono, infatti, alterati, in quanto temporaneamente non eseguibili, posto che né le società né gli atleti possono svolgere le prestazioni convenute.

Nel calcio, la data del 30 giugno 2020 rappresenta non solo il termine della stagione, bensì anche il termine di durata dei contratti.

Il superamento di una simile soglia temporale mette in discussione l'esigibilità delle prestazioni dei giocatori, considerata la sopravvenuta scadenza dei contratti, ma anche la stabilità dei contratti medesimi nonché eventualmente di quelli già firmati per la stagione successiva (i quali, per esempio, avrebbero dovuto avere effetto a decorrere dal 1° luglio).

Del resto, in assenza di una finestra di mercato, non sarebbe nemmeno possibile per i giocatori usufruire dell'eventuale svincolo per trasferirsi in un'altra squadra.

Di fronte a tali avvenimenti si pone una questione di priorità.

Di sicuro, come visto, occorre garantire la sicurezza della salute ed incolumità dei tesserati; allo stesso tempo, però, devono essere preservati gli interessi anche economici dei club, al fine di garantire la stabilità del sistema.

Nell'ordinamento sportivo internazionale ci si è, dunque, interrogati se una simile fattispecie, certamente idonea ad incidere in maniera rilevante sui rapporti contrattuali, possa o meno integrare un'ipotesi di forza maggiore.

La nozione di forza maggiore viene poi definita dalla giurisprudenza quale evento, oltre che imprevedibile e straordinario, caratterizzato, altresì, da una forza così intensa cui non si può resistere.

Non sono molti i casi in cui il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) si è occupato di "force majeure", anche perché la Corte di Losanna ha più volte chiarito che le ragioni per l'applicabilità di tale principio, da intendersi quale eccezione alla vincolatività di un'obbligazione, devono essere interpretate in modo restrittivo.

Si riporti, come esempio, la decisione CAS 2014/A/3463 & 3464 Alexandria Union Club v. Juan José Sánchez Maqueda & Antonio Cazorla Reche, avente ad oggetto una controversia di lavoro tra una squadra di calcio egiziana e due allenatori.

In tale occasione, il TAS ha ritenuto sussistere un'ipotesi di forza maggiore nella conclusione anticipata della stagione sportiva calcistica 2012/2013 e nella cancellazione dei risultati della Lega avvenuta a causa di circostanze legate ad eventi politici, tale da legittimare la risoluzione unilaterale del contratto da parte degli allenatori.

Pare lecito, pertanto, domandarsi se l'attuale pandemia Covid-19 possa essere ricondotta alla definizione di forza maggiore di cui sopra.

A questo proposito, con riferimento a fattispecie precedenti assimilabili a quella in esame, si segnala che il TAS, chiamato a dirimere una controversia in merito al ritiro della Federazione di calcio del Marocco dall'organizzazione della Coppa d'Africa 2015, non ritenne l'emergenza sanitaria del 2015, relativa alla diffusione del virus Ebola, una causa di forza maggiore idonea a impedire l'adempimento di un'obbligazione contrattuale.

In quel caso, il collegio arbitrale, nel valutare se l'epidemia del virus Ebola potesse costituire o meno un evento imprevedibile ed inarrestabile, ritenne che non si fosse in presenza di "force majeure" poiché il contagio del virus - anche secondo la stessa federazione marocchina - non rendeva l'organizzazione della competizione sportiva impossibile, ma soltanto "difficile".

Si evidenzia, tuttavia, che, seppur grave, l'epidemia di Ebola occorsa in alcuni stati africani tra il 2014 e il 2015 non fu considerata dall'OMS quale rischio grave ed imminente, a differenza dell'attuale contagio Covid-19 dichiarato ufficialmente pandemia globale.

Il principio di forza maggiore è stato, inoltre, oggetto di molteplici decisioni anche da parte degli organi della FIFA, quali il Comitato per lo Status dei Calciatori (PSC) e la Camera per la Risoluzione delle Controversie (DRC), che, tuttavia, non hanno mai accolto alcun argomento basato sulla "force majeure".

Dalla citata giurisprudenza si ricava, pertanto, che FIFA e TAS ritengano possibile ricorrere al principio di forza maggiore, ove non espressamente pattuito contrattualmente, solo in ipotesi di situazioni, fatti o circostanze imprevedibili, estremamente straordinari e inaspettati, la cui forza è tale da rendere materialmente ed effettivamente impossibile l'adempimento dell'obbligazione.

Ne consegue, quindi, che - sebbene la pandemia Covid-19 contenga a tutti gli effetti le condizioni di imprevedibilità, non imputabilità a nessuna delle parti - la materiale impossibilità di non poter adempiere l'obbligazione contrattuale andrà determinata caso per caso e sarà direttamente connessa alle dichiarazioni ufficiali delle autorità sportive competenti e alla continuazione o meno della relativa competizione o campionato sportivo.

Sembra utile riportare come abbia proceduto la FIFA, la massima organizzazione nell'ordinamento calcistico, di fronte alla pandemia.

A seguito della decisione di sospensione della stragrande maggioranza dei campionati calcistici mondiali, la FIFA ha ritenuto necessario redigere alcune linee guida, per accompagnare e sostenere gli organismi nazionali nell'affrontare le conseguenze di simili decisioni.

La FIFA, da un lato, ha chiarito la necessità di adottare soluzioni eque a livello globale, dall'altro, ha riconosciuto l'essenzialità di proteggere gli interessi delle federazioni, sia dal punto di vista sportivo che economico.

La FIFA ha, quindi, rilasciato una circolare, la n. 1714 del 7 aprile 2020, chiedendo la cooperazione di tutte le parti in causa, per mitigare gli effetti causati dal COVID-19.

L'obiettivo espresso è quello di fornire alle associazioni nazionali alcuni principi guida, nella prospettiva di poter fornire, a livello di sistema, una risposta armonizzata.

La stessa natura del documento fornisce già un elemento importante da considerare.

Di fronte, ad una situazione globale complessa, ma allo stesso tempo difforme nelle sue varie articolazioni a livello continentale nazionale, la FIFA ha deciso che non fosse possibile adottare misure orizzontali uguali per tutte le associazioni, potendo, invece, solo limitarsi a dare indicazioni comuni, invocando un principio di uniformità.

L'attenzione della circolare si è concentrata in particolare sui contratti dei giocatori.

Da questo intervento della FIFA, sebbene non vincolante possono essere tratti spunti utili.

Prima di tutto, vi è un dato di fatto rilevante: la FIFA ha qualificato espressamente l'epidemia di COVID-19 come una causa di forza maggiore in grado di influire sul sinallagma contrattuale.

Inoltre, la FIFA ha considerato tale emergenza come una causa in grado di giustificare il cambiamento in corsa di talune regole che incidono sul format della competizione e sulle regole relative a trasferimenti e tesseramenti.

L'assenza di competizioni è, quindi, condizionata da una circostanza sopravvenuta che trascende, anzi condiziona, la volontà degli organizzatori.

Non a caso, in questo frangente si è spesso fatto ricorso al concetto di forza maggiore, per qualificare l'interruzione delle gare come un'ipotesi di impossibilità che esula dal controllo delle parti, con conseguenti effetti in termini di responsabilità ed esigibilità delle prestazioni.

Citando la figura della forza maggiore si vuole, quindi, far riferimento all'esistenza di un evento tale da poter giustificare un'attenuazione, se non lo scioglimento, del vincolo contrattuale sussistente tra le parti.

Rispetto al problema della scadenza contrattuale in costanza dello slittamento dei campionati, il documento richiama un principio di preferenza in favore del club, nel quale il giocatore stava militando al momento della sospensione, al fine di consentire ad entrambi di terminare la stagione insieme.

In questo modo le Federazioni nazionali sarebbero esortate, da un lato, a prorogare la scadenza dei contratti in essere e, dall'altro, a posticipare quella di inizio dei contratti che avrebbero dovuto avere efficacia in correlazione con la stagione 2020/2021.

In effetti, sebbene i contratti generalmente pongano espressamente una data di termine ovvero di inizio, sono causalmente orientati a coprire specifiche stagioni sportive.

Il cambiamento della estensione di queste può, quindi, influire sugli accordi a prescindere dalla loro formulazione rispetto alla durata.

Con il Comunicato Ufficiale n. 228/A del 22 giugno 2020, denominato "Provvedimento sull'estensione dei contratti", la Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblica delle linee guida previste al fine di garantire omogeneità di trattamento ai rapporti contrattuali in scadenza alla fine della stagione sportiva 2019/2020, adottando, così, il documento della FIFA "Covid-19. Football Regulatory Issues" del 7 aprile 2020, che ha autorizzato le singole Federazioni ad estendere la durata delle stagioni sportive oltre il 30 giugno 2020.

Questo comunicato, di straordinaria importanza, mette la parola fine a tutti i dibattiti che negli ultimi mesi hanno animato i salotti giuridici dell'Italia sportiva, in materia di durata e, quindi, scadenza dei contratti dei calciatori.

La sopracitata disposizione ha avuto una valenza non indifferente, poiché anche la F.I.G.C. ha stabilito, in data 8 giugno 2020, che per concludere la stagione sportiva 2019/2020 si dovranno utilizzare le rose così come sono alla data dell'11 giugno.

Le linee guida diramate dalla F.I.G.C. rientrano nel campo delle cosiddette "raccomandazioni", che dal punto di vista giuridico hanno un valore molto debole, ma, poiché la FIFA, sapendo di non poter intervenire d'imperio sui contratti stipulati fra uno o più club in caso di prestito o comproprietà di calciatori, ha invitato tutte le componenti interessate a considerare estesa fino alla chiusura della stagione sportiva 2019/2020 la durata dei contratti economici in scadenza al 30 giugno 2020 e decorrenti dal 1 settembre 2020 i contratti della stagione sportiva 2020/2021.

Il tutto non è - e non potrebbe neanche esserlo per i motivi sopra detti - una norma cogente, ossia che determina un obbligo inderogabile, ma soltanto una raccomandazione e, quindi, un atto non vincolante.

Dott. Federico Basile