
Di cosa si parla quando si parla di «voto fuorisede»?
A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta
Con l'avvicinarsi delle date del referendum sulla giustizia di marzo 2026, nel più ampio dibattito sui quesiti referendari, si è anche tornati a parlare del «voto fuorisede».
Di regola, al compimento della maggiore età, ogni cittadino viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza e, in base al proprio indirizzo, gli viene assegnata la sezione elettorale presso cui recarsi per esercitare il diritto di voto.
Nel nostro ordinamento, sono pochissime le eccezioni previste a questa regola e riguardano esclusivamente alcune categorie di elettori che, per condizioni, ruoli o esigenze di lavoro, possono avvalersi di procedure speciali di voto (1).
Eccezioni sono previste, ad esempio, per i componenti del seggio o per i rappresentanti di lista a cui è consentito votare nella sezione dove esercitano la funzione anche se diversa da quella di iscrizione.
Per i cittadini italiani residenti all'estero, i requisiti e le modalità per l'esercizio del diritto di voto sono fissati dalla legge n. 459 del 2001 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 104 del 2003 che, per le elezioni politiche, le europee e le consultazioni referendarie, introducono il voto per corrispondenza.
I cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., stabilmente residenti all'estero, possono votare a distanza ricevendo il plico elettorale per posta.
Allo stesso modo, dal 2016, anche gli italiani temporaneamente residenti all'estero per un periodo di almeno tre mesi, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonché i loro familiari conviventi, possono richiedere di votare per corrispondenza.
Gli elettori all'estero hanno anche la possibilità di esercitare la c.d. «opzione» ossia scegliere di votare direttamente in Italia nel comune di iscrizione elettorale. In questo caso, devono darne comunicazione scritta all'Ufficio consolare competente entro il termine di dieci giorni dall'indizione delle votazioni.
Completamente diversa la situazione per quanto riguarda i «fuori sede» vale a dire i cittadini che, pur rimanendo entro i confini nazionali, per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune diverso da quello di residenza.
Per elettori che rientrano in questa categoria non esiste una norma che riconosca la possibilità di esercitare il diritto di voto senza doversi necessariamente recare alle urne nel comune di residenza.
Invero, nel nostro Paese, ci sono state due occasioni in cui si è sperimentata una modalità di voto a distanza. In entrambi i casi la possibilità è stata introdotta a mezzo di disposizioni ad hoc validea regolare la singola consultazione e decadute con la conclusione della stessa (2).
Nel 2024, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo (c.d. elezioni europee) in sede di conversione il Senato ha approvato un emendamento al decreto-elezioni, introducendo per gli studenti fuorisede, domiciliati temporaneamente per un periodo di almeno tre mesi in un comune italiano situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, la possibilità di votare direttamente nel comune di temporaneo domicilio (articolo 1-ter, decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 poi legge n.38/2024).
Nel 2025, in occasione dei referendum abrogativi sul lavoro e sulla cittadinanza, l'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27ha previsto il voto a distanza per tutti i cittadini domiciliati per un periodo di almeno tre mesi, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, in un comune di una provincia diversa da quella del comune di residenza.
Nonostante il passo avanti fatto con le due sperimentazioni, in occasione del referendum costituzionale di marzo 2026, il decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196 non ha previsto alcuna analoga disciplina sperimentale di voto a distanza e anche in sede di conversione, prima alla Camera e poi al Senato, sono stati bocciati tutti gli emendamenti proposti in materia.
Tuttavia, le conseguenze derivanti della mancata previsione di un sistema di voto più agevole per i fuori sede non sono più trascurabili.
Il diritto di voto è sancito costituzionalmente e non riconoscere forme semplificate di voto a distanza può costituire una reale lesione del diritto per molti studenti, lavoratori e cittadini a vario titolo impossibilitati a (ri)tornare nei comuni di residenza nei giorni del voto. Ciò inoltre genera forme di astensionismo involontario (3) che influiscono sul funzionamento stesso del sistema democratico.
A ben vedere, oggi l'Italia rimane l'unico grande paese dell'Unione Europea a non garantire una forma di voto per i fuori sede. Negli altri Stati le soluzioni adottate sono state diverse: voto per corrispondenza, voto elettronico, voto per delega o, ancora, forme di voto anticipate.
Nel nostro Parlamento la questione si ripropone ciclicamente da anni e molteplici proposte di legge sono state presentate ma nessuna, finora, ha completato l'iter legislativo.
Da ultimo, a gennaio di quest'anno, la Commissione Affari Costituzionali ha dato avvio all'esame della proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata a rendere il voto per i fuorisede un "diritto stabile".
note:
(1) D.P.R. 30 marzo 1957, n.361; D.L. 15 marzo 2010, n.66, art. 1490; L. 23 aprile 1976, n.136; D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, come modificato dall'art.1 della legge n.46/2009;
(2) Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38) - Disposizioni urgenti per le elezioni 2024; Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (convertito dalla legge 15 maggio 2025, n. 72) - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025;
(3) Libro Bianco sull'astensionismo - "Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto", 2022.
