Il perdono giudiziale è un istituto giuridico previsto dal diritto penale italiano che consente di estinguere gli effetti di una condanna penale, a condizione che il condannato dimostri di aver tenuto un comportamento irreprensibile dopo la condanna stessa.

Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, il Giudice, entro cinque giorni, fissa con decreto l'udienza, la quale si deve celebrare entro trenta giorni dal deposito della richiesta.

La Cassazione ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. La cognizione della Corte è limitata solo ai vizi di legittimità, contemplati ex artt. 606 e 609 c.p.p.

Il concetto di ne bis in idem processuale è per lo più noto ai molti: a seguito di una sentenza avente ad oggetto un determinato fatto, un soggetto non può essere nuovamente processato per il medesimo fatto. Una delle applicazioni più peculiari attiene alla pendenza di due procedimenti che non solo attengono al medesimo fatto di reato in relazione...

La Riforma Cartabia ha notevolmente impattato sul contenuto del codice penale e del codice di rito. In relazione alla materia processuale, un'attenzione particolare è stata dedicata al sistema delle notificazioni. Gli obiettivi perseguiti dal legislatore sono stati prevalentemente due: da un lato, nell'ottica della digitalizzazione del procedimento...