Il ricorso all’ABF e rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali scaduti a titolo di risarcimento del danno per la mancata consegna dei fogli illustrativi

16.06.2023

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche o gli altri intermediari finanziari.

Disciplinato dall'art. 29 della L. 28.12.2005, n. 262, esso è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128- bis del Testo unico bancario (TUB), che prevede l'obbligo, per le banche e gli intermediari finanziari tenuti ad applicare le disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela che assicurino "la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela".

Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad aderire al sistema, per poter ottenere dalla Banca d'Italia la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.

Stante ciò, dunque, possono essere interessati dal procedimento davanti l'ABF sia le banche, sia gli intermediari finanziari[1], gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, la Poste Italiane S.p.A., in relazione all'attività di bancoposta.

Non svolgendo attività bancaria in senso proprio, non rientrano nell'ambito dell'ABF gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi, i quali si limitano, rispettivamente a promuovere e concludere contratti tra clientela ed intermediari e, a mettere in relazione l'una con gli altri.[2]

L'Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice in una sentenza ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o con l'intermediario, presentando ad essi un reclamo. Se non rimane soddisfatto delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.

È la Banca d'Italia a fornire i mezzi per il suo funzionamento.

L'ABF è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:

  • Milano che decide sui ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
  • Roma che decide sui ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero;
  • Napoli che decide sui ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Ciascuno di questi collegi ha la sua Segreteria tecnica, che ha il compito di: ricevere il ricorso, curare la raccolta della documentazione ricevuta dalle parti, richiedere eventuali integrazioni e sottoporla al Collegio per la decisione.

Orbene, vediamo come funziona il ricorso all'Arbitro…

  • Abbiamo sopra riportato che, prima di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, è necessario presentare un reclamo all'intermediario. Esso deve ricevere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione. Se è accolto, l'intermediario comunica al cliente quanto tempo è necessario per risolvere il problema;
  • Se non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro, purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario e prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 € come contributo alle spese della procedura e il cliente deve inviarne immediatamente copia all'intermediario con lettera raccomandata AR o PEC;

L'ABF su quali controversie può decidere?

L'arbitro decide su:

-Controversie che riguardano servizi e attività di investimento quali ad esempio la compravendita di azioni e obbligazioni ovvero le operazioni in strumenti finanziari derivati,

che sono di competenza del sistema di conciliazione e arbitrato della Consob;

-Controversie che riguardano beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene

concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo oppure le forniture connesse a operazioni di factoring[3], per l'acquisto di un bene, l'Arbitro non decide sui difetti del bene oggetto del contratto;

-Controversie già all'esame dell'autorità giudiziaria, di arbitri o di conciliatori.

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile solo se la procedura di conciliazione non va a buon fine.

  • Dalla ricezione della comunicazione, l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso.;
  • La Segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti e può, insieme al Collegio chiedere alle parti di fornire ulteriori documenti (questa richiesta comporta la sospensione del termine di 60 giorni per la decisione da parte del Collegio, di cui viene data comunicazione alle parti).;
  • Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine per presentarle. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria e la decisione è presa a maggioranza (sempre motivata).
  • La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia, se il ricorso è accolto solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione, se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Abbiamo analizzato a grandi linee come funziona il ricorso all'ABF, ma andiamo al punto focale di questo elaborato

Cosa sono i Buoni fruttiferi postali?

I buoni fruttiferi postali sono titoli di risparmio caratterizzati dall'indivisibilità e non sono ammessi rimborsi parziali, la presentazione del titolo, infatti, dà luogo alla restituzione del capitale unitamente alla corresponsione degli interessi secondo le modalità stabilite nei decreti di emissione della rispettiva serie e, dunque, salvo eventuali deroghe previste dalla normativa specifica di settore, ai sensi dell'art. 1292 c.c. ciascuno degli intestatari, in quanto creditore del valore del titolo, ha diritto ad ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione, cioè il rimborso dell'intero valore del titolo, e l'adempimento conseguito per intero da uno solo dei creditori libera comunque il debitore verso tutti gli altri creditori cointestatari.

Cosa faccio se il mio BFP è scaduto, posso chiedere l'importo a titolo di risarcimento del danno?

La normativa (D. M. n. 300/2000 all'art. 8, comma 1), prevede che i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi si prescrivono a favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo e la Corte di Cassazione ha affermato che può essere data rilevanza, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., soltanto a quello che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non anche agli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede ipotesi tassative tra le quali non è ricompresa l'ignoranza del titolare circa il fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo circa l'esistenza di tale diritto[4].

In merito alla questione qui esaminata, deve tenersi a mente il principio rilevato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 17814 del 10 luglio 2019 secondo il quale " la mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del foglio informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, salva tuttavia la possibilità, di domandare il risarcimento del danno per la violazione della normativa di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione" e ancora la decisione del Collegio di Roma, N° 18243 del 2 agosto 2021 dove al punto 10 si esprime favorevolmente al rimborso, a titolo di risarcimento, del solo importo facciale dei titoli e non i rendimenti da essi previsti sulla base della mancata indicazione della data di scadenza e dalla mancata consegna di alcun foglio informativo, disponendo quindi il risarcimento del danno per la cifra pari al capitale versato, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dott.ssa Veronica Riggi

[1] Che sono iscritti nell'albo ex art. 106 t.u.b

[2] Nella disciplina, rientrano anche gli intermediari aventi sede in altro Stato membro dell'UE che operano in regime di libera prestazione di servizi anche se, possono non aderire all'ABF, a condizione che aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie straniero che partecipi alla rete Fin.Net. promossa dalla Commissione europea.

[3] Ad esempio, nel caso del leasing o del prestito

[4] Ipotesi di mancata consegna del foglio informativo da parte dell'intermediario