
Abuso edilizio e reato paesaggistico: differenze e conseguenze
A cura di Avv. Martina Carosi
Parlare di abuso edilizio e delitto paesaggistico non sempre è semplice.
I due concetti, infatti, spesso sono confusi ma indicano violazioni diverse, con regole e conseguenze distinte.
Quando si costruisce in zone vincolate, anche se le costruzioni sono abusive, non sempre integrano un reato.
A tal proposito, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21286/2025, è tornata sul punto precisando i criteri utili a distinguere una contravvenzione da un delitto richiamando principi di diritto precedentemente affermati dalla Corte Costituzionale.
Nello specifico, il fulcro della questione risiede nella corretta interpretazione dell'art. 181, comma 1-bis, del D.Lgs. 42/2004, che prevede sanzioni severe per gli abusi edilizi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Sul punto, tuttavia, è intervenuta la Consulta nel 2016 con la sentenza n. 56 che ha qualificato la norma come "residuale", finendo per ridimensionarne la portata.
Affinché, infatti, si possa parlare di delitto paesaggistico, i lavori svolti sull'immobile devono comportare i seguenti effetti:
Laddove tali soglie non vengano superate, l'abuso edilizio non può essere qualificato come delitto, bensì come contravvenzione comportante sanzioni, sicuramente, meno gravi ed un periodo di prescrizione più breve. Per tale motivo è richiesto un controllo da parte del giudice sull'abuso per comprendere se l'abuso superi le soglie quantitative imposte dalla Corte costituzionale.
Preme, in tale sede, rammentare anche che il reato edilizio non può essere sanato solamente con la semplice demolizione dell'immobile abusivo. A tal fine, infatti, le uniche opzioni sono:
- Ottenimento di una sanatoria
- Condono edilizio
La via della demolizione può, difatti, comportare solamente una possibile sentenza di non luogo a procedere o la concessione di circostanze attenuanti, ma non estingue automaticamente il reato.
Per il reato paesaggistico, al contrario, la demolizione della struttura si rende necessaria ma non sufficiente. L'art.181, co.1-quinquies, del Codice dei Beni Culturali prevede una "causa estintiva" applicabile esclusivamente al reato paesaggistico ma devono essere soddisfatte due condizioni:
