L’accollo e il suo inquadramento sistematico

19.10.2026

A cura di Dott.ssa Rossella De Santis

L'accollo si colloca, non senza ragione, tra gli istituti più problematici e al contempo più affascinanti del diritto delle obbligazioni. La sua disciplina non si esaurisce in una semplice tecnica di trasferimento del debito; esso si configura in una vicenda giuridica articolata, idonea ad incidere profondamente sull'assetto soggettivo dell'obbligazione.

Tradizionalmente ricondotto nell'alveo delle modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio, l'accollo si inserisce, più precisamente, tra le vicende modificative del lato passivo.

L'art. 1273 c.c. stabilisce che "Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore." La disposizione delinea una struttura trilaterale dell'istituto, individuando i soggetti protagonisti della vicenda. Le parti coinvolte sono, anzitutto, il debitore originario (accollato), il quale è titolare dell'obbligazione e parte dell'accordo con il terzo.

Accanto al debitore si colloca il terzo accollante, vale a dire il soggetto che si assume il debito altrui. Tale assunzione del debito trova il proprio fondamento nel rapporto interno con il debitore originario, tradizionalmente qualificato come rapporto di provvista.

Infine, si individua la figura del creditore (accollatario) titolare della pretesa originaria. È proprio nella posizione del creditore che si coglie uno dei profili più delicati e qualificanti dell'istituto. Il creditore, infatti, non è parte originaria dell'accordo di accollo, che nasce tra debitore e terzo, ma è il soggetto nella cui sfera giuridica l'operazione è destinata a produrre effetti. È tuttavia possibile, per il creditore aderire alla convenzione intervenuta tra debitore e terzo, rendendo ai sensi dell'art. 1273 comma 1 irrevocabile la stipulazione a suo favore.

Si definisce accordo esterno, quello che si configura come accordo tra debitore e terzo accollante e che acquista efficacia anche nei confronti del creditore. Ciò avviene attraverso adesione di quest'ultimo. Tale momento è decisivo per il passaggio dal piano interno (debitore e terzo) al piano esterno (debitore, terzo e creditore).

All'interno di questa figura si possono distinguere due diverse ipotesi:

L'accollo cumulativo: quando il creditore aderisce all'accordo senza liberare il debitore originario;

Si ha invece accollo liberatorio quando il creditore, oltre a aderire, dichiara espressamente di voler liberare il creditore originario; in tale ipotesi l'accollante diventa l'unico obbligato.

L'accollo si presenta quindi come uno strumento di notevole duttilità applicativa, in grado di tutelare l'autonomia privata e le esigenze di tutela.

Share