Addebito della separazione
Cass. civ., Sez. I, 07 Agosto 2024, n. 22294
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di addebito della separazione con particolare riferimento all'ipotesi di condotte violente poste in essere da uno dei coniugi nei confronti dell'altro.
La pronuncia trae origine da un giudizio di separazione personale incardinato da una coppia dinnanzi al Tribunale di Urbino: la Corte, nel pronunciarsi, aveva posto l'addebito a carico di entrambi i coniugi rigettando la domanda di mantenimento economico avanzata dalla moglie.
Nel secondo grado del giudizio, la Corte d'appello di Ancona riformava la precedente pronuncia addebitando la separazione in capo al marito a causa delle sue condotte violente condannandolo, altresì, a versare un contributo economico a favore della moglie.
Il soccombente ricorreva in Cassazione facendo valere sei motivi di doglianza con i quali sosteneva, in particolare, la violazione degli artt. 143 co. II e 151 co. I c.c. oltre all'omesso esame di un fatto decisivo ai fini della pronuncia.
Sostanzialmente il ricorrente riteneva che non fosse stata data la giusta rilevanza alle rispettive condotte dei coniugi ovvero a quella violenta da lui tenuta, certamente contraria ai doveri e ai diritti derivanti dal matrimonio, e quella adulterina dalla moglie che tuttavia era la reale causa della fine del matrimonio. Ciò con evidenti riflessi per quel che riguardava l'addebito e, dunque, le conseguenze patrimoniali della separazione.
Affermava altresì che nei precedenti gradi di giudizio non fossero state considerate le risultanze probatorie di un procedimento penale avente ad oggetto le condotte violente de quo. Da queste, infatti, a dire del ricorrente emergeva la presenza di un solo e isolato atto di violenza fisica da parte dello stesso e, in ogni caso, un quadro familiare già compromesso e caratterizzato da omogenee e reciproche condotte violente.
La Corte di Cassazione rigetta integralmente il ricorso affermando una serie di principi di estrema rilevanza. Ritiene, infatti, il Giudice di Legittimità che l'atto di violenza perpetrato nel contesto di una relazione coniugale rappresenti un: "…comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona".
Da questa considerazione se ne fanno derivare una serie di conseguenze e, in particolare che basta anche un solo episodio violento a giustificare tanto la domanda di separazione personale quanto la richiesta di addebito e ciò in virtù della gravità della violazione dei doveri coniugali che esso comporta.
Non solo: la presenza di comprovate violenze esonera il Giudice di merito dalla comparazione, necessaria ai fini dell'addebito, di tali condotte con quelle poste in essere dall'altro partner potendo, invece, quest'ultime assumere rilevanza solo laddove ad esse omogenee. In altri termini con questo argomento viene posto nel vuoto il tentativo di individuare la causa della separazione nel perpetrato tradimento della moglie antecedente, a dire del ricorrente, alle sue condotte violente.
Giunge, quindi, la Cassazione ad affermare il seguente principio di diritto: "Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis".
I principi di diritto individuati dalla Cassazione vengono, nel caso di specie, accompagnati da una serie di risultanze probatorie emerse nel giudizio, prove queste tutte poste alla base della decisione della Corte d'appello di Ancona che, avendo adeguatamente motivato la propria decisione, risulta esente da alcuna censura da parte del giudice nomofilattico. Rimane comunque ferma la necessità di dar sufficientemente prova dell'esistenza di tale agito violento.
La pronuncia in esame, per quanto ribadisca principi in parte già rinvenibili in altre sentenze della Cassazione, ha una valenza giuridica e sociale significativa mettendo in evidenza come non vi possa essere spazio, nel contesto di una relazione familiare, per episodi di violenza i quali, se presenti, sono di per sé soli causa di separazione e di addebito di essa.
Avv. Michele Zabeo