La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla possibilità per le coppie composte da persone dello stesso sesso di adottare un minore straniero residente all’estero

18.07.2026

Tribunale per i Minorenni di Venezia, Ordinanza 10 marzo 2026

Massima: "nel nostro ordinamento il riconoscimento graduale del rilievo di composizioni sociali diverse dalla famiglia tradizionale è stato negli anni graduale ed esteso a vari ambiti della vita di relazione ed anche genitoriale".

A cura di Avv. Viola Seccarello

A fronte del vuoto normativo, ancora una volta la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi in materia di diritti relativi alle coppie composte da persone dello stesso sesso, questa volta con un'ordinanza che potrebbe aprire la possibilità per le coppie unite civilmente di adottare un minore straniero residente all'estero.

I ricorrenti, uniti civilmente nel 2019, decidevano di adire il Tribunale per i Minorenni di Venezia spinti dalla volontà di adottare un minore straniero residente all'estero ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 bis della L. n. 184 del 1983. La coppia, in particolare, sosteneva di poter offrire al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso, una rete familiare ed amicale che veniva definita solida, positiva e valida oltre che l'esistenza di un progetto genitoriale condiviso. Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, previa verifica istruttoria in relazione all'idoneità della coppia a adottare, effettuata mediante un'indagine approfondita conclusasi con esito positivo, e previa audizione delle parti, pronunciava in data 10 marzo 2026 ordinanza in relazione alla richiesta di rimessione della causa alla Corte costituzionale.

I ricorrenti, infatti, chiedevano in via preliminare e pregiudiziale di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 bis comma 1 della L. n. 184 del 1983 in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 CEDU, nella parte in cui, facendo riferimento all'art. 6 della medesima legge, esclude le coppie unite civilmente residenti in Italia tra coloro che possono presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere che il Tribunale dichiari l'idoneità della coppia unita civilmente all'adozione. L'art. 6 della L. n. 184 del 1983, infatti, stabilisce che l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni ovvero che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per almeno tre anni.

Si legge nell'ordinanza come l'idea che solo una coppia coniugata, composta da uomo e donna, risultasse idonea ad accogliere un minore straniero appare oggi superata, dovendo considerare come nel nostro ordinamento "il riconoscimento graduale del rilievo di composizioni sociali diverse dalla famiglia tradizionale è stato negli anni graduale ed esteso a vari ambiti della vita di relazione ed anche genitoriale". Negli anni vi sono stati, infatti, numerosi interventi normativi in materia che hanno aperto la strada ad una concezione di famiglia diversa rispetto al passato, come in primis la riforma del diritto di famiglia intervenuta con la L. n. 219 del 2012.

Di recente si sono registrati numerosi precedenti giurisprudenziali che si sono pronunciati sul tema tra cui, in particolare, la decisione del Tribunale per i minorenni di Roma che nel 2014 ha riconosciuto la possibilità alla compagna della madre biologica di adottare il minore ai sensi dell'art. 44 lett. d) della L. n. 184 del 1983 che disciplina l'adozione in casi particolari, provvedimento confermato poi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12962 del 2016.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, all'interno dell'ordinanza, richiama in particolare una recente decisione della Corte costituzionale che, con sentenza n. 33 del 2025, ha riconosciuto il diritto della persona di stato civile libero di presentare analoga domanda di adozione. Alla luce del recente pronunciamento, osserva il Tribunale, non si può non rilevare come, qualora il divieto di accesso all'adozione internazionale per le coppie unite civilmente persistesse, l'effetto sarebbe quello della produzione di effetti irragionevoli, discriminanti e non giustificati sotto diversi profili tra cui la possibile prassi irragionevole dello scioglimento dell'unione civile al solo scopo di acquisire lo stato civile libero e la conseguente richiesta di adozione da parte del partner in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. n. 184 del 1983, per poi contrarre nuovamente unione civile. Detta condizione comporterebbe una indubbia violazione delle norme costituzionali, tra cui il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3, sia per i genitori sia per il minore stesso, che godrebbe di un trattamento diverso qualora adottato da una coppia unita civilmente piuttosto che da una coppia coniugata o da una persona singola.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, in definitiva, ha sospeso il giudizio fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale: la Corte costituzionale è chiamata quindi a pronunciarsi sul tema, spesso oggetto di accesi dibattiti politici, nell'ottica imprescindibile di tutela del minore.

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