Affettività in carcere: pubblicate le linee guida dal DAP

22.05.2025

A cura di Dott.ssa Gemma Colarieti

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A distanza di oltre un anno dalla sentenza n. 10/2024 del 26 gennaio 2024, quando la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 18, comma 3 ord. penit. nella parte in cui non consentiva lo svolgimento di colloqui con i familiari in modalità riservate, sono state emanate le linee guida del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. 

Si tratta di un testo provvisorio e sperimentale, non trattandosi di una circolare, ma molto articolato, che fornisce agli istituti penitenziari le coordinate della disciplina normativa attuativa di quanto stabilito dalla sentenza, assicurando uniformità e standard minimi di sicurezza e riservatezza.

Preliminarmente, nelle linee guida è precisato lo status di diritto soggettivo dell'affettività in carcere: «La Corte costituzionale qualifica i "colloqui intimi" come un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto al detenuto», e, pertanto, "l'Amministrazione è chiamata oggi a misurarsi sul piano organizzativo con una nuova modalità di fruizione del colloquio da parte del detenuto con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lui stabilmente convivente, caratterizzata – al netto delle eccezioni derivanti da ragioni ostative puntualmente indicate dal Giudice delle Leggi […] dalla assenza di qualsivoglia controllo visivo sullo svolgimento del suddetto colloquio intimo".

Il DAP, inoltre, ha istituito un gruppo di studio multidisciplinare con lo scopo di definire le connotazioni giuridiche e le modalità con le quali garantire l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale. «L'obiettivo, in sostanza, è stato quello di elaborare una proposta coerente con il sistema vigente – anche in considerazione delle diversità strutturali che connotano gli istituti penitenziari sul territorio nazionale – con il coinvolgimento di esperti di diversa preparazione e formazione professionale».

Il DAP riconduce la disciplina del colloquio intimo alla normativa vigente in materia di colloqui visivi di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 230/2000, con esclusione di ciò che risulta incompatibile con l'assenza di controllo visivo sul colloquio

Sono, quindi, applicabili le regole circa il numero di colloqui dei quali i detenuti e gli internati fruiscono mensilmente e sulla durata del colloquio, quantificata nel massimo di due ore.

Tali colloqui intimi dovranno svolgersi in locali collocati, preferibilmente, in prossimità dell'ingresso dell'istituto; sarà previsto l'accompagnamento ai locali, dotati di un sistema di allarme sonoro e la cui pulizia verrà commissionata agli stessi detenuti ammessi al lavoro intramurario; l'aria adiacente dovrà essere videosorvegliata e dovrà essere lasciata aperta dall'interno la porta di accesso. Infine, potranno essere svolti dei controlli sul detenuto e sulle persone ammesse ai colloqui riservati.

Il DAP suggerisce di privilegiare i detenuti con una pena di lunga durata e che non hanno fruito ancora di alcun permesso premio.

Nelle linee guida sono indicati gli altri requisiti per poter godere dei colloqui intimi, la cui verifica è demandata alla direzione penitenziaria, cioè:

  • la sussistenza dello status di coniuge o convivente more uxorio, non necessario, nel caso in cui il detenuto già fruisca di colloqui visivi o telefonici o se ciò emerge comunque dagli atti;
  • l'assenza di motivi ostativi che vengono identificati in "ragioni di sicurezza" e/o di "mantenimento dell'ordine e della disciplina", che devono essere desunte, in primo luogo, dalla condotta intramuraria del detenuto. Perciò, si presuppone un congruo periodo di osservazione funzionale al previo parere del GOT o del GOTA o tramite staff multidisciplinare, di cui la direzione dovrà acquisire un parere. Invece, se il colloquio intimo è richiesto da detenuto per un reato di cui all'art. 4-bis, comma 1 ord. penit., la valutazione delle circostanze dovrà essere estesa anche ai familiari, tramite l'UEPE e le Forze dell'Ordine, e dovranno essere acquisiti i pareri della DDA e della DNA. Al contrario, nel caso di condotta irregolare, la direzione sarà chiamata a valutare se i pregressi disciplinari siano indicativi di un pericolo per la sicurezza e per l'ordine pubblico. L' istruttoria a cura della direzione, dunque, è abbastanza scrupolosa e complessa ma se ne auspica una interpretazione quanto più restrittiva, tale da non sacrificare l'effettività del diritto all'affettività dei detenuti.

Tuttavia, queste linee guida emanate lo scorso 11 aprile sono, attualmente, non attuabili dalla maggior parte delle carceri, che non dispone di locali e spazi idonei da poter sfruttare ai fini di colloqui intimi

Di fatto, dunque, tale diritto non sarà fruibile fin quando lo Stato non erogherà fondi per la ristrutturazione degli istituti penitenziari, se non per il tramite di esperienze del terzo settore.