Poteri sanitari dell'Amministratore di sostegno

24.10.2026

Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2026, n. 1396

Massima: Per poter definire i poteri dell'amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare è tenuto a valutare in concreto la capacità residua di autodeterminazione del beneficiario, al fine di realizzare un equilibrato bilanciamento tra l'esigenza di tutela della persona vulnerabile e il rispetto della sua autonomia decisionale.

A cura di Avv. Sofia Casarotto

Con l'ordinanza n. 1396 del 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un principio di particolare rilevanza in materia Amministrazione di sostegno: la centralità dell'autodeterminazione del beneficiario nell'ambito di attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri in ambito sanitario.

La Suprema Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella Giurisprudenza di legittimità: l'amministrazione di sostegno deve essere letta come uno strumento volto a proteggere la persona fragile senza sostituirla in modo indiscriminato nelle proprie scelte di vita. Per questo motivo, i poteri conferiti all'Amministratore devono essere creati su misura in base alle effettive condizioni del beneficiario.

La Corte ha affermato chiaramente che, in sede di riconoscimento dei poteri da conferire all'Amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare debba effettuare un bilanciamento tra due principi fondamentali riconosciuti dal Nostro Ordinamento, ovverosia il diritto di autodeterminazione della persona e quello di tutela della persona vulnerabile.

Il Giudice Tutelare è chiamato a svolgere una valutazione in concreto e personalizzata della situazione del beneficiario, evitando provvedimenti generici o standardizzati.

Secondo la Suprema Corte, il Giudice Tutelare può attribuire all'ads nominato anche poteri in ambito sanitario e medico, compresa la facoltà di esprimere il consenso informato ai vari trattamenti medici, qualora il beneficiario della misura di tutela non sia concretamente in grado di esprimere in modo consapevole e attuale la propria volontà.

Tale orientamento, tuttavia, non deve essere interpretato come un'ampia legittimazione ad agire riconosciuta all'amministratore di sostegno automaticamente al momento della sua nomina che, si ribadisce, nel suo operato deve sempre tenere in considerazione gli interessi e le esigenze del beneficiario.

È invece necessario accertare caso per caso se il beneficiario gode ancora di una capacità, anche solo parziale, di comprendere le informazioni ricevute e di assumere decisioni riguardanti la propria salute.

L'intervento sostitutivo dell'amministratore di sostegno, dunque, rappresenta una misura eccezionale, giustificata esclusivamente dall'effettiva incapacità del beneficiario di autodeterminarsi rispetto alla specifica decisione.

Particolarmente significativo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui il decreto del Giudice Tutelare deve essere adeguatamente motivato.

Qualora venissero limitati, o addirittura esclusi, dei poteri dell'Amministratore di sostegno o venissero riconosciuti specifici poteri sanitari, il provvedimento deve indicare ragioni concrete che giustificano la scelta, sulla base delle condizioni effettive del beneficiario.

Una motivazione fondata su affermazioni meramente generiche o astratte può integrare un vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

In conclusione, l'ordinanza n. 1396/2026 ribadisce l'impostazione personalistica dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.

Il provvedimento con cui vengono conferiti specifici poteri all'Amministratore di sostegno deve essere frutto di un attento esame della concreta capacità di autodeterminazione del beneficiario nonché richiede un bilanciamento di interessi tra l'esigenza di protezione del beneficiario e la sua capacità residua di autodeterminazione.

La decisione della Cassazione costituisce quindi un'importante linea guida per i Giudici Tutelari, chiamati a creare provvedimenti di nomina e di riconoscimento di poteri degli ads personalizzati costruiti sulle effettive necessità del singolo beneficiario, motivando in modo puntuale ogni limitazione o attribuzione di potere.

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