
Esporre aragoste e altri crostacei vivi su un letto di ghiaccio può costituire reato?
A cura di Avv. Rosa Dello Spedale Venti
Secondo una pronuncia della Cassazione, mantenere aragoste vive sul ghiaccio può provocare sofferenza poiché i crostacei sarebbero sottoposto a condizioni incompatibili con la loro natura causando sofferenze ingiustificate. Tale pratica porta alla configurazione del reato di maltrattamento di animali, poiché si tratta di una condizione incompatibile con l'ambiente naturale di questi animali, che vivono in acqua.
Di conseguenza, ristoratori e commercianti devono adottare modalità di conservazione più rispettose delle caratteristiche biologiche dei crostacei, come la detenzione in vasche con acqua marina ossigenata.
La pratica di esporre aragoste, astici e altri crostacei vivi su un letto di ghiaccio è stata per lungo tempo considerata una consuetudine commerciale finalizzata a dimostrare la freschezza del prodotto.
Negli ultimi anni, tuttavia, tale pratica è stata oggetto di un crescente dibattito giuridico in relazione alla normativa penale sul maltrattamento degli animali.
Il riferimento normativo è il combinato disposto tra l'art. 544-ter e l'art. 727 del c.p. che disciplinano il reato di maltrattamento di animali.
Elemento centrale della fattispecie è dunque la sottoposizione dell'animale a condizioni incompatibili con la sua natura o tali da provocare sofferenze non giustificate da necessità alcuna.
Per molto tempo la questione se i crostacei rientrassero nell'area di tutela penale prevista per gli animali è rimasta controversa. La giurisprudenza più recente ha tuttavia progressivamente ampliato l'ambito di applicazione della norma. Infatti, la Corte di Cassazione con una emblematica pronuncia ha confermato la condanna di un ristoratore che conservava aragoste vive su un letto di ghiaccio, con le chele legate, ritenendo che tale modalità di detenzione fosse idonea a provocare sofferenze agli animali.
Ed invero, secondo i giudici di legittimità ''anche i crostacei rientrano nella nozione penalistica di "animale" e la loro detenzione deve rispettare le caratteristiche biologiche della specie per cui mantenerli fuori dall'acqua e a diretto contatto con il ghiaccio costituisce una condizione incompatibile con la loro natura.''
La Corte ha quindi ritenuto integrato il reato di maltrattamento di animali, in quanto la pratica non era giustificata da alcuna necessità ma esclusivamente da finalità espositive e commerciali.
Tale decisione si fonda su due principi fondamentali: la nozione ampia di animale nella tutela penale, che non si limita ai vertebrati ma comprende anche gli invertebrati quando sia dimostrabile la loro capacità di percepire stimoli dolorosi o condizioni di stress e il rispetto delle caratteristiche etologiche della specie, parametro utilizzato dal legislatore per valutare se una determinata condotta integri un comportamento incompatibile con la natura dell'animale.
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, l'esposizione di crostacei vivi su ghiaccio può integrare il reato di maltrattamento di animali qualora comporti condizioni di detenzione incompatibili con la loro natura.
Per ridurre il rischio di responsabilità penale, la prassi oggi maggiormente consigliata nel settore prevede che la conservazione dei crostacei vivi in vasche con acqua marina ossigenata, una limitazione del tempo di permanenza fuori dall'acqua e l'adozione di sistemi di idonei che rispettino le condizioni fisiologiche della specie.
L'evoluzione della giurisprudenza dimostra un progressivo ampliamento della tutela penale del benessere animale, estesa anche a specie tradizionalmente considerate esclusivamente come prodotti alimentari. In questo contesto, pratiche commerciali un tempo diffuse — come l'esposizione di aragoste vive su ghiaccio — possono oggi assumere rilevanza penale qualora siano ritenute lesive delle caratteristiche etologiche dell'animale.
Cass. Pen. Sez. III, del 20 luglio 2017, n.30177.
