
Detenere un’arma antica in assenza di una denuncia agli organi competenti è reato?
A cura di Avv. Emilia Elefante
Secondo un orientamento giurisprudenziale costante, non basta la semplice data di fabbricazione di un' arma per qualificarla come antica, laddove essa sia perfettamente funzionante.
Sul punto interviene la normativa con la legge n.110/75 che definisce quali armi antiche, soltanto quelle armi fabbricate prima del 1980, tracciando così un discrimine tra progettazione e fabbricazione e attribuendo rilievo, ai fini dell'obbligatorietà della denuncia ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 895/1967, alla data di fabbricazione.
Non si può però non attribuire rilevanza offensività in concreto dell'arma, desumibile dalla funzionalità della stessa, che prevalendo sull'aspetto storico o collezionistico, impone al detentore l' obbligo di denunciare alle autorità competenti.
Si desume, pertanto, che in presenza di un arma fabbricata prima del 1980 sorga l' obbligo di denuncia allorquando essa risulti funzionante e presenti un' offensività intrinseca, ben potendosi integrare, in tal caso, la contravvenzione prevista dall' art.697 c.p.
Bisogna a converso escludersi che le armi antiche rientrino nell'ambito applicativo di cui all'art. 697 c.p. allorquando difetti la loro offensività, ossia quando non siano funzionanti.
