Il privato cittadino può procedere all’arresto?

09.06.2026

A cura di Dott.ssa Federica Lusito

Nel nostro ordinamento vige il principio per cui l'esercizio della forza fisica e la limitazione della libertà personale spettano solo ed esclusivamente all'Autorità Pubblica, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

Tuttavia, l'art. 383 c.p.p. prevede un'eccezione alla regola: la facoltà eccezionale del cittadino di procedere all'arresto in presenza di taluni presupposti e per specifici reati.

La ratio: evitare che il reato venga portato a conseguenze più gravi ed ulteriori in attesa dell'intervento della Polizia Giudiziaria.

2. I presupposti per procedere.

Ai fini della legittimità dell'arresto, è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:

  • Stato di flagranza: è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con corse o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (art. 382 c.p.p.).
  • Delitti perseguibili d'ufficio: deve trattarsi di delitti perseguibili d'ufficio per i quali sia previsto l'arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380 c.p.p.
  • Esempi: rapina, estorsione, furto in abitazione, violenza sessuale, devastazione e saccheggio, delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione delle associazioni di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416bis c.p.

3. Come comportarsi?

In presenza delle suddette condizioni:

  • È ammessa la forza strettamente necessaria a vincere la resistenza o impedire la fuga dell'arrestato;
  • Si deve consegnare, senza ritardo, l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria;
  • Si riceve in copia il verbale redatto dalla Polizia Giudiziaria.

4. Nel caso in cui siano oltrepassati i limiti previsti dalla legge…

Il privato cittadino potrebbe incorrere nella commissione di alcuni reati, come il sequestro di persona (art. 605 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.) o le lesioni personali (582 ss. c.p.), a seconda che si trattenga il soggetto oltre il tempo strettamente necessario alla consegna, oppure che si costringa il soggetto a fare od omettere qualcosa usando la forza non finalizzata all'arresto, oppure che si eserciti una violenza sproporzionata causando lesioni personali.

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