Aspetti e peculiarità dell’istigazione a delinquere

20.09.2023

Il titolo V libro II c.p. si incentra sui delitti contro l'ordine pubblico, inteso in senso:

  • materiale

(intende l'ordine pubblico come la pacifica convivenza tra i cittadini ed il regolare andamento del vivere comune, immune da disordine e violenza, che si sostanzia nella percezione della stessa pubblica tranquillità da parte dei consociati);

  • ideale

(intende l'ordine pubblico come un insieme di principi e delle istituzioni poste alla base dell'ordinamento giuridico e della sua sopravvivenza, il cosiddetto ordine legale costituito, e presenta connotati idealistici essendo identificato nei principi o nell'istituzioni fondamentali dalla cui immutabilità e continuità dipende la sopravvivenza dell'ordinamento);

La dottrina maggioritaria propende per la prima concezione perché quella idealistica rischierebbe di consegnare all'interprete un concetto manipolabile. La Corte costituzionale ha avvalorato entrambe le teorie e, con la sentenza dell'8 luglio del 1971 n.168, ha proposto una definizione di ordine pubblico intermedia tra le due tesi. La Corte Costituzionale, pertanto, intendeva l'ordine pubblico come l'insieme dei principi fondamentali che riassumono l'ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali. La peculiarità dei delitti contro l'ordine pubblico è la capacità di tutela anticipatoria preventiva, essendo tutti i reati di mera condotta e di pericolo. Tra i delitti contro l'ordine pubblico rientra l'istigazione a delinquere disciplinata e regolata dall'art. 414 c.p.

Per istigazione si intende l'azione sulla psiche di altre persone per spronare a commettere determinati fatti. È essenziale che l'istigazione sia essere commessa pubblicamente cioè con mezzo stampa o con altro mezzo di propaganda (Internet o televisione) oppure in un luogo aperto al pubblico dove è sufficiente la presenza di almeno due persone. Tradizionalmente si attribuisce all'istigazione a delinquere un'eccezione alla regola fissata dall'articolo 115 c.p. secondo cui se l'istigazione non è accolta non è punibile. La ragione di tale deroga, infatti, viene individuata nella diminuzione della fiducia che ha l'individuo nella sicurezza sociale. Il comma quattro e il comma tre dell'articolo 414 c.p. prevedono due circostanze aggravanti:

  • art. 414 co.4 prevede una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui i fatti siano stati commessi con mezzi informatici o telematici;
  • art. 414 co.3 prevede una circostanza aggravante per i delitti di terrorismo, crimini contro l'umanità e la pena è aumentata della metà;

Nell'istigazione a delinquere il dolo è generico, inteso come la volontà di incitare alla commissione di determinati fatti con la consapevolezza del carattere criminoso. Il soggetto che istiga può rispondere inoltre del reato ex art. 110 c.p. (rubricato "pena per coloro che concorrono nel rato") qualora abbia portato un contributo casualmente efficiente alla sua commissione. Quanto alla pena:

  • art. 414 co.1 è prevista una più grave per l'istigazione a commettere delitti ed una meno grave per l'istigazione a commettere contravvenzioni;
  • art. 414 co.2 prevede che si applichi la pena di cui al primo comma se l'istigazione ha ad oggetto uno o più delitti /uno o più contravvenzioni;

Dott.ssa Letizia Fratello