Una nuova convivenza annulla in automatico l’assegno di mantenimento
Cass. civ., Sez. I, del 29 maggio, n. 14358 2025
A cura di Dott.ssa Veronica Riggi
MASSIMA: L'instaurazione di una convivenza stabile da parte dell'ex coniuge beneficiario non comporta, di per sé, la cessazione automatica del diritto all'assegno, ma impone al giudice una valutazione complessiva del caso concreto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, che aveva origine dalla richiesta di un ex marito, il quale domandava la revoca dell'assegno riconosciuto all'ex moglie, sul presupposto che quest'ultima avesse intrapreso una stabile convivenza con un nuovo partner.
La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che tale nuova situazione relazionale fosse sufficiente a far venir meno il diritto al mantenimento e L'ex coniuge aveva proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la sola convivenza non poteva considerarsi elemento decisivo per escludere il diritto all'assegno.
Orbene, la Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato sulla la formazione di un nuovo legame affettivo e stabile non comporta, in modo automatico, la revoca dell'assegno divorzile.
Invero, è necessaria, secondo i giudici, una valutazione articolata, che tenga conto di vari elementi, tra cui:
- la durata del matrimonio precedente;
- il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare;
- l'eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali;
- la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza.
Solo una valutazione complessiva di tutti gli elementi consente di stabilire se permangono i presupposti per l'erogazione dell'assegno, nella sua funzione compensativa e perequativa.
Qual è la sua funzione?
La Corte si era già pronunciata sulla funzione propria dell'assegno, in particolare le Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018) avevano enunciato che "non è meramente assistenziale, ma compensativa dei sacrifici e delle scelte fatte in costanza di matrimonio." Servendo dunque, l'assegno, a riequilibrare situazioni in cui un coniuge abbia rinunciato alla propria autonomia economica per dedicarsi alla famiglia.
In tale ottica, la nuova convivenza non è sufficiente a far venir meno l'effetto perequativo, a meno che non emerga una nuova autosufficienza economica effettiva, con un livello di vita paragonabile a quello precedente o comunque adeguato.
Ricordiamo infine, alcune nozioni: