Assegno unico universale: la Cassazione chiarisce che può spettare integralmente al genitore collocatario

07.11.2026

Cass. Civ., Sez. I, 27 maggio 2026 n. 16632

"L'assegno unico universale può essere attribuito integralmente al genitore collocatario, ossia al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, poiché è quest'ultimo a provvedere quotidianamente ai bisogni della prole e a sostenere le spese ordinarie necessarie per la sua crescita."

A cura di Dott.ssa Gianna Calatozzo

Con l'ordinanza n. 16632 del 27 maggio 2026, la Corte di Cassazione interviene su una questione che, negli ultimi anni, ha alimentato numerosi contrasti tra genitori separati o divorziati: a chi spetta l'assegno unico universale quando i figli sono affidati congiuntamente ma collocati in via prevalente presso uno dei due genitori?

La Suprema Corte ha affermato un principio di particolare rilievo pratico: l'assegno unico universale può essere attribuito integralmente al genitore collocatario, ossia al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, poiché è quest'ultimo a provvedere quotidianamente ai bisogni della prole e a sostenere le spese ordinarie necessarie per la sua crescita.

Il principio

L'ordinanza si basa sul principio generale sancito dal d.lgs. n. 230/2021, secondo cui, in via generale, l'assegno unico è corrisposto al genitore richiedente oppure, su richiesta, ripartito in pari misura tra entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Tuttavia, secondo la Cassazione tale previsione non impedisce al giudice di disporre, anche in presenza di un affidamento condiviso, che l'intero assegno venga corrisposto al genitore collocatario, quando ciò risulti maggiormente conforme all'interesse del minore. La decisione valorizza la concreta organizzazione della vita familiare, riconoscendo che il genitore convivente affronta quotidianamente le esigenze immediate del figlio.

Assegno a favore dei figli e non al genitore

Uno dei passaggi più significativi dell'ordinanza riguarda la natura stessa dell'assegno unico universale. La Corte precisa che le somme erogate dall'INPS non costituiscono un beneficio personale del genitore percettore, ma sono destinate esclusivamente al mantenimento e al benessere della prole. Il genitore collocatario, pertanto, percepisce l'intero importo quale soggetto chiamato ad amministrarlo nell'interesse dei figli, nell'ambito di una sorta di mandato ex lege. Resta fermo il diritto dell'altro genitore di verificare che tali somme siano effettivamente impiegate per le esigenze dei figli, secondo gli ordinari strumenti di controllo previsti dall'ordinamento.

In conclusione

Il messaggio sancito della Corte di Cassazione è chiaro: la ripartizione dell'assegno unico non deve essere guidata da un automatismo formale, bensì dal preminente interesse del minore. Quando il figlio vive prevalentemente con uno dei genitori, l'attribuzione integrale dell'assegno al genitore collocatario rappresenta uno strumento idoneo a garantire che il sostegno economico statale sia immediatamente destinato alla soddisfazione delle esigenze quotidiane della prole.

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