Attività subacquee: cosa cambia con la Legge n. 70/2026

11.09.2026

A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin

Con la legge 7 maggio 2026, n. 70, il legislatore è intervenuto in un settore che, fino al maggio scorso, era caratterizzato da una disciplina frammentata e affidata prevalentemente a norme tecniche, regolamenti amministrativi e disposizioni regionali. 

Il Capo III della legge introduce, per la prima volta, una cornice normativa unitaria dedicata alle attività subacquee ricreative, perseguendo un duplice obiettivo: da un lato valorizzare il turismo subacqueo quale strumento di sviluppo sostenibile e di promozione del patrimonio naturale e culturale sommerso; dall'altro rafforzare la sicurezza delle immersioni attraverso l'individuazione di obblighi specifici gravanti sui soggetti che organizzano e gestiscono tali attività.

La scelta legislativa appare prevalentemente compilativa e ricognitiva. La legge, infatti, non introduce una disciplina completamente nuova, ma raccoglie in modo organico e coordina principi già presenti nell'ordinamento, valorizzando il ruolo delle norme tecniche UNI EN ISO e sistematizzando obblighi che, fino a qualche mese fa, trovavano fondamento soprattutto nelle prassi operative del settore. Il risultato è una disciplina che offre maggiore certezza agli operatori e, soprattutto, individua con maggiore precisione i soggetti chiamati a garantire la sicurezza delle immersioni.

L'ambito di applicazione è chiaramente delimitato dall'articolo 8. 

La disciplina riguarda esclusivamente i centri di immersione e di addestramento subacqueo che forniscono servizi connessi all'attività subacquea ricreativa, restando invece escluse le attività agonistiche, quelle di protezione civile e le immersioni scientifiche o professionali svolte da università, enti di ricerca e istituzioni scientifiche. La legge precisa inoltre che rimangono ferme le disposizioni nazionali e internazionali concernenti le immersioni rivolte alle persone con disabilità.

Non si tratta, dunque, di una normativa rivolta all'intero mondo subacqueo, bensì di una disciplina settoriale che mira a regolamentare il turismo subacqueo ricreativo quale attività economica, ambientale e culturale. La stessa disposizione individua, infatti, finalità che vanno ben oltre la mera sicurezza: promozione dello sviluppo sostenibile, destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso, tutela degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali e incentivazione dell'innovazione tecnologica.

L'articolo 9: le definizioni non hanno soltanto funzione descrittiva.

Particolarmente significativa è la scelta del legislatore di dedicare un intero articolo alle definizioni. A una prima lettura potrebbe apparire una disposizione meramente terminologica; in realtà essa svolge una funzione sistematica essenziale. A tal proposito, l'articolo 9 individua con precisione i soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla legge e delimita le rispettive sfere di competenza. 

È proprio da queste definizioni, infatti, che prende forma il sistema delle responsabilità delineato nei successivi articoli.

L'istruttore subacqueo viene definito come il soggetto che insegna le tecniche dell'immersione a tutti i livelli e specializzazioni, purché in possesso del relativo brevetto rilasciato da un'organizzazione didattica riconosciuta. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili. Non si tratta semplicemente di un docente, bensì un soggetto cui è affidata la formazione tecnica del futuro subacqueo e, conseguentemente, il primo garante dell'apprendimento delle corrette procedure di sicurezza.

Diversa è la figura della guida subacquea, che non svolge attività didattica, ma accompagna persone già in possesso del brevetto durante immersioni ricreative, sempre nel rispetto delle norme UNI, EN e ISO e della disciplina vigente. Anche questa distinzione non è meramente nominalistica. L'istruttore assume obblighi prevalentemente formativi; la guida, invece, esercita funzioni di accompagnamento e vigilanza durante l'immersione.

Accanto alle due figure professionali, la legge individua il centro di immersione e di addestramento subacqueo quale impresa o organizzazione dotata delle risorse logistiche, organizzative e strumentali necessarie per offrire servizi specializzati. In questo modo, il legislatore chiarisce che la sicurezza non dipende esclusivamente dalla condotta del singolo istruttore o della guida, ma costituisce il risultato dell'intera organizzazione predisposta dal centro immersioni.

Particolarmente significativa, poi, è la scelta di richiamare espressamente il rispetto delle norme UNI, EN e ISO, le quali cessano di rappresentare soltanto standard tecnici volontari e diventano il parametro organizzativo attraverso il quale il legislatore costruisce il sistema della sicurezza previsto dalla legge.

L'articolo 10 e la costruzione della posizione di garanzia

Il cuore della riforma è rappresentato dall'articolo 10. La disposizione non si limita a disciplinare le modalità di svolgimento delle immersioni, ma introduce una vera e propria rete di obblighi finalizzati alla prevenzione del rischio.

Anzitutto, tutte le immersioni devono svolgersi nel rispetto della normativa ambientale, della disciplina sul patrimonio culturale sommerso e delle norme tecniche UNI, CEI o degli altri enti di normazione europei. Contestualmente viene imposto ai subacquei il divieto di arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette, confermando come la sicurezza venga concepita in stretta connessione con la tutela dell'ambiente.

La disposizione prosegue vietando l'asportazione o la manipolazione della fauna e della flora marina e prevedendo specifiche linee guida elaborate dall'ISPRA per ridurre l'impatto delle immersioni sugli ecosistemi. Anche questo elemento dimostra come la legge persegua un modello di turismo subacqueo sostenibile e responsabile.

Ma è il comma 4 a rappresentare la disposizione di maggiore interesse sotto il profilo penalistico.

La norma stabilisce infatti che gli istruttori, le guide, le organizzazioni didattiche, i centri di immersione e le organizzazioni senza scopo di lucro debbano garantire la sicurezza degli utenti durante le attività subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, oltre a sensibilizzarli circa la fragilità degli ecosistemi marini e l'importanza della loro conservazione. Ed è proprio questa disposizione che costituisce il presupposto per l'individuazione di una posizione di garanzia.

Nel diritto penale, la posizione di garanzia individua la situazione nella quale un soggetto è giuridicamente obbligato a impedire il verificarsi di un evento lesivo. L'art. 40, secondo comma, c.p. stabilisce infatti che «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».

Nel caso delle attività subacquee, la legge n. 70/2026 individua con precisione gli obblighi di protezione gravanti sugli operatori. Non si tratta più soltanto di doveri ricavabili dalla diligenza professionale o dalle norme tecniche, ma di obblighi espressamente previsti dalla legge: garantire la sicurezza, assistere gli utenti, supervisionare le immersioni e organizzare l'attività in condizioni di sicurezza.

Da ciò consegue che, qualora un evento lesivo sia causalmente riconducibile alla violazione di tali obblighi, la posizione di garanzia dell'istruttore, della guida o del centro immersioni potrà assumere rilievo anche sotto il profilo della responsabilità penale.

Gli obblighi organizzativi dell'istruttore e della guida: sicurezza come dovere giuridico

Se l'art. 10 individua il principio generale della sicurezza, è l'art. 11 a precisarne il contenuto concreto.

La disposizione disciplina l'esercizio dell'attività di istruttore e di guida subacquea, subordinandolo al possesso di requisiti soggettivi e professionali ben definiti: maggiore età, titolo abilitativo, copertura assicurativa, certificazione medica e, per gli operatori stranieri, il riconoscimento della qualifica professionale secondo la normativa europea.

L'aspetto più interessante, tuttavia, è rappresentato dal quarto comma.

Il legislatore impone agli istruttori e alle guide l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché di tenere un apposito registro contenente i dati relativi ai collaudi e agli interventi manutentivi. È inoltre previsto che un successivo provvedimento disciplini il sistema di certificazione delle attività di controllo e manutenzione. Non si tratta ì, però, di un adempimento meramente burocratico.

L'obbligo di manutenzione, infatti, costituisce una tipica misura preventiva finalizzata ad eliminare o ridurre il rischio prima ancora dello svolgimento dell'immersione. La sicurezza viene così anticipata alla fase organizzativa: il legislatore non pretende soltanto un comportamento diligente durante l'attività subacquea, ma impone che gli strumenti utilizzati siano preventivamente verificati e mantenuti in condizioni di perfetta efficienza.

Questa impostazione appare perfettamente coerente con l'evoluzione della responsabilità colposa, sempre più orientata verso modelli di prevenzione organizzata del rischio.

Il centro immersioni come garante dell'organizzazione

Ancora più significativo è il ruolo attribuito al centro di immersione e di addestramento subacqueo. L'art. 12 non si limita a disciplinarne i requisiti amministrativi, ma costruisce un vero e proprio sistema organizzativo della sicurezza.

Per poter operare, il centro deve disporre di attrezzature conformi alla normativa europea, strumenti di primo soccorso, personale formato, copertura assicurativa e istruttori e guide in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

Particolare rilievo assume poi la disciplina relativa alle verifiche preliminari.

Prima dell'immersione il responsabile del centro deve verificare il brevetto posseduto da ciascun partecipante, annotarne gli estremi, registrare l'orario di inizio dell'immersione e indicare il nominativo dell'istruttore o della guida incaricati. Al termine dell'attività devono essere registrati anche l'orario di conclusione, la profondità raggiunta, il tipo di autorespiratore utilizzato e la miscela respiratoria impiegata. Tutta questa documentazione deve essere conservata per almeno sei mesi ed essere resa disponibile alle autorità in caso di accertamenti amministrativi o penali.

Queste prescrizioni evidenziano come il legislatore attribuisca al centro immersioni un ruolo centrale nella gestione del rischio.

L'attività non viene più considerata esclusivamente come prestazione tecnica dell'istruttore o della guida, ma come risultato di un'organizzazione complessiva che comprende controlli documentali, pianificazione preventiva, verifica delle attrezzature, tracciabilità delle immersioni e gestione delle emergenze.

Ulteriore conferma si rinviene nella previsione del rapporto massimo di sei subacquei per ogni istruttore o guida, nonché nell'obbligo per i partecipanti di attenersi alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale deve operare nel rispetto dei limiti derivanti dai brevetti posseduti dai singoli subacquei.

La pianificazione dell'immersione diviene così un preciso obbligo giuridico, destinato ad assumere rilievo anche sotto il profilo dell'eventuale responsabilità per colpa.

La Cassazione e la posizione di garanzia dell'operatore subacqueo

Le novità introdotte dalla legge n. 70/2026 trovano un significativo punto di contatto con la giurisprudenza della Corte di cassazione.

La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, n. 1941 del 2022, pur pronunciata in un contesto antecedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, valorizza il ruolo dell'istruttore e della guida quali soggetti tenuti a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'immersione.

La pronuncia richiama l'importanza della preventiva conoscenza del sito di immersione, della valutazione delle condizioni ambientali, dell'adeguata organizzazione dell'attività e del rispetto delle procedure tecniche normalmente adottate dalla comunità professionale.

Sotto questo profilo, la legge n. 70/2026 sembra recepire e positivizzare principi che la giurisprudenza aveva già progressivamente elaborato.

Ciò che prima, quindi, costituiva principalmente una regola di diligenza professionale, ricavata dalla perizia richiesta all'operatore e dagli standard tecnici del settore, oggi trova un espresso fondamento normativo.

Ne deriva un rafforzamento della posizione di garanzia dell'istruttore, della guida e del centro immersioni, i cui obblighi non sono più soltanto desumibili dalla buona tecnica, ma direttamente previsti dalla legge.

Considerazioni conclusive

Il Capo III della legge n. 70/2026 rappresenta uno degli interventi più significativi degli ultimi anni nella disciplina delle attività subacquee ricreative.

La riforma non introduce una rivoluzione del settore, ma realizza un importante riordino normativo, raccogliendo principi già consolidati e trasformandoli in obblighi legislativi espressi.

Il dato di maggiore interesse riguarda proprio la sicurezza.

La legge non si limita a prescrivere comportamenti prudenti, ma costruisce una vera architettura della prevenzione, fondata sulla formazione degli operatori, sulla manutenzione delle attrezzature, sulla pianificazione delle immersioni, sulla documentazione delle attività e sulla responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione.

In questa prospettiva assume particolare rilievo l'art. 10, comma 4, che attribuisce espressamente a istruttori, guide, organizzazioni didattiche e centri immersioni il compito di garantire la sicurezza degli utenti attraverso assistenza, supervisione e informazione.

Proprio tale disposizione, letta congiuntamente agli artt. 11 e 12, consente di individuare un sistema organico di obblighi giuridici che, in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 40, secondo comma, c.p., può assumere rilevanza anche ai fini dell'accertamento della responsabilità omissiva.

La legge n. 70/2026 dimostra così come la valorizzazione del turismo subacqueo non possa prescindere dalla costruzione di un modello organizzativo fondato sulla prevenzione del rischio, sulla professionalità degli operatori e sulla tutela congiunta della persona e dell'ambiente marino.

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