Ho ricevuto un atto di citazione, cosa faccio?

14.03.2024

L'atto di citazione è un atto del diritto processuale con il quale un soggetto, l'attore, propone una domanda giudiziale.

È un atto redatto in forma scritta e ha la duplice funzione di convenire in giudizio il soggetto al quale è notificato e di chiedere ufficialmente al giudice la tutela di una data situazione giuridica soggettiva.

Ora, siccome non è questa la sede per spiegare le caratteristiche che deve avere l'atto di citazione, per rispondere alla nostra domanda, parto premettendo che il soggetto che notifica l'atto di citazione prende il nome di attore e colui che riceve la notifica prende il nome di convenuto e la prima cosa che dobbiamo fare quando riceviamo un atto di citazione è chiederci quanto tempo abbiamo per difenderci e provvedere subito ad un avvocato e qui, entra in gioco la costituzione in giudizio del convenuto.

Il convenuto, ex Art. 166 c.p.c., deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione, entro 70 giorni prima dell'udienza prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Solo il rispetto di tali termini consente di evitare le decadenze ex art. 167 c.p.c.

Il convenuto, nella comparsa di risposta deve proporre le sue difese (oltre alle proprie generalità), prendere una posizione sulle affermazioni attoree, contestando i fatti dedotti dall'attore, e deve proporre a pena di DECANDENZA, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali di merito che non siano rilevabili d'ufficio dal giudice.

Il convenuto deve altresì, in questa sede, chiamare l'eventuale terzo in causa.

Dott.ssa Veronica Riggi