
Cos’è l’azione di riduzione?
L' azione di riduzione (artt. 533 e ss) è un'azione personale di accertamento costitutivo a tutela dei successori legittimi laddove vengano lesi nella loro quota di legittima, a causa delle disposizioni testamentarie o delle donazioni fatte in vita dal de cuius.
La finalità di tale azione è quella di integrare la porzione che gli eredi hanno effettivamente ricevuto con quella spettante per legge, mediante una dichiarazione di inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni. Possiamo definirla, dunque, come un'azione di nullità relativa stante che le disposizioni rimangono valide se gli interessati non decidono di agire.
Legittimati ad esercitare tale azione sono i legittimari lesi in tutto o in parte nella loro quota di legittima, i loro eredi o aventi causa, mentre i legittimati passivi sono gli eredi, legatari o donatari, coloro cioè che sono stati beneficiari della disposizione lesiva.
In particolare, in caso di successione legittima, l'azione di riduzione deve essere esercitata, secondo l'art. 559 c.c., nei confronti di chi ha ricevuto la donazione più recente, e se questa non coprisse il valore della legittima, nei confronti del penultimo donatario, e così via.. invece in caso di successione testamentaria, l'azione di riduzione testamentaria deve rivolgersi agli eredi ed ai legatari (art. 558 c.c.).
Come si procede?
Condizione di procedibilità è l'accettazione con beneficio di inventario da parte del legittimario leso, quando la riduzione viene chiesta contro legatari e donatari che non siano chiamati all'eredità come eredi ovvero, l'imputazione ex se di tutte le liberalità ricevute dal defunto, a meno che il de cuius non abbia espressamente dispensato il legittimario da tale imputazione.
I legittimari lesi devono, con atto di citazione previa mediazione obbligatoria, "chiamare" le persone che hanno beneficiato ingiustamente di una parte di patrimonio e dunque esercitare tale azione entro 10 anni dalla pubblicazione del testamento.
Viene effettuata un'operazione cd. fittizia, divisa in 3 fasi:
- Calcolo del valore dei beni relitti all'apertura della successione (art. 456 c.c.);
- Sottrazione dalla massa ereditaria formata dai beni relitti e dai debiti del de cuius;
- Riunione fittizia ovvero la somma al valore ottenuto dalle donazioni compiute in vita dal de cuius.
L'art 563 c.c. disciplina, poi, l'azione di riduzione contro i terzi acquirenti.
Nel dettaglio, la norma si riferisce esclusivamente agli aventi causa del donatario, anche se la dottrina è unanime nell'estenderne l'applicazione anche all'avente causa dal beneficiario di disposizione testamentarie ridotte. Questa ha carattere reale ed è soggetta a condizioni ben precise:
- il bene oggetto dell'attribuzione ridotta deve essere stato alienato dal donatario, legatario o erede;
- il donatario, legatario o l'erede devono essere stati preventivamente e infruttuosamente escussi dal legittimario;
- non devono essere trascorsi più di 20 anni dalla trascrizione della donazione;
- l'azione deve essere proposta secondo l'ordine cronologico delle alienazioni, a partire dall'ultima.
Quali sono le conseguenze dell'azione di riduzione?
In primo luogo, sarà domandato al giudice l'accertamento della lesione della quota di legittima del legittimario, una volta accertata la lesione, il giudice dichiarerà l'inefficacia totale o parziale delle disposizioni testamentarie o donative lesive, reintegrando il legittimario nei diritti spettanti per legge.
Il legittimario, dunque, sarà reintegrato nella comunione ereditaria, avendo poi la facoltà di domandare la divisione ereditaria sulla quota definita dalla sentenza.