
Quando quello che appare non è la realtà: tutela del creditore pregiudicato tra simulazione e revocatoria
A cura di Dott.ssa Alessia Tescione
L'azione di simulazione e l'azione revocatoria sono due tutele che il legislatore appresta al creditore, a fronte di una lesione alla propria garanzia patrimoniale, costituita dalla massa patrimoniale del debitore, esistente al momento della costituzione del rapporto obbligatorio tra le parti. Il creditore fa affidamento sul patrimonio del debitore, perché questo adempia correttamente nei suoi confronti, ma tale garanzia può essere lesa ove il debitore ponga in essere un comportamento tale da diminuire o disperdere il suo patrimonio in frode al creditore.
L'azione revocatoria e l'azione di simulazione sono rimedi diversi per funzione, presupposti ed effetti; ergo, è bene chiedersi in che rapporto, di alternatività o di complementarietà, si trovino i due strumenti apprestati dall'ordinamento ad un creditore, che, in una circostanza di fatto, preveda di esperirli entrambi.
L'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è il rimedio a tutela di quei creditori che vogliano che sia dichiarato inefficace l'atto di disposizione del debitore che abbia leso le proprie ragioni creditorie, al verificarsi di certi presupposti di legge: il pregiudizio causato dall'atto dispositivo; la consapevolezza del pregiudizio arrecato con quell'atto da parte del debitore e, nel caso di atto a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo del fatto che quell'atto avrebbe leso le ragioni creditorie altrui.
L'azione di simulazione, disciplinata dall'art. 1415 c.c., mira a far emergere la realtà dei rapporti tra le parti che si presumono non corrispondenti alla realtà in quanto simulati e idonei a rappresentare una volontà negoziale solo apparente, benché assente o differente rispetto al contenuto di un accordo dissimulato: simulazione assoluta o relativa. È lo strumento di tutela di chiunque vi abbia interesse: è un rimedio a legittimazione allargata dei terzi, mentre l'azione di revocazione ha come legittimato attivo il solo creditore.
Onere di provare, per la revocatoria, l'inefficacia dell'atto pregiudizievole è a carico del creditore, il quale, stando all'ultima giurisprudenza sul tema (Cass. Sezioni Unite del 27/01/25 n. 1898) deve provare l'elemento soggettivo che accompagna il creditore nell'agire, secondo il parametro della sola consapevolezza, quando l'atto è successivo al sorgere del credito; mentre dovrà essere quello della dolosa preordinazione, nel caso in cui l'atto, da doversi dichiarare inefficace, sia anteriore al sorgere del credito. Serve il dolo specifico del debitore perché si accolga favorevolmente per il creditore la revocatoria dell'atto, dichiarato inefficace.
La pronuncia della Corte fonda le sue motivazioni su valutazioni strettamente letterali e storiche del dettato normativo: la differente formulazione letterale dei presupposti dell'azione nel caso in cui l'atto sia anteriore o successivo al sorgere del credito; la conoscenza del fatto che nel codice dell'85 fosse prevista la revocatoria dei soli atti successivi al sorgere del credito; nonché una particolare attenzione alla certezza dei traffici ed un maggiore equilibrio tra l'esigenza di tutelare i creditori, certamente, ma anche i terzi che abbiano acquistato dal debitore, prima che lo stesso intraprendesse il rapporto obbligatorio con il creditore ricorrente.
L'azione di simulazione necessita della prova dell'apparenza dell'atto e ciò rimarca un'ulteriore distinzione: l'azione di revocazione ha per oggetto un atto dispositivo efficace, mentre l'azione di simulazione ha per oggetto un atto inefficace, perché simulato.
L'azione revocatoria ha prescrizione quinquennale, mentre l'azione di simulazione non ha termini di prescrizione in quanto è, congenitamente, un'azione strumentale alla proposizione di altra azione utile.
La presente trattazione guarda agli effetti delle due azioni nei confronti dei terzi, che siano creditori di una massa patrimoniale debitoria pregiudicata, e, rispetto a questo aspetto, così è declinata la loro disciplina: l'azione di simulazione finisce per dichiarare erga omnes l'inefficacia dell'atto simulato e ricompone quel patrimonio che prima appariva, per via della simulazione, differente; mentre l'azione revocatoria costituisce l'atto inefficace solo nei confronti del creditore ricorrente nei cui confronti l'atto non avrà più efficacia.
Giunti a queste conclusioni, è possibile affermare che il creditore sia un soggetto terzo che, in base al dettato normativo, possa godere di entrambe le tutele, benché le modalità di proposizione delle due domande necessitino di un'ulteriore considerazione.
È possibile valutare il rapporto tra le due azioni in base al tipo di simulazione. In caso di simulazione assoluta, c'è un orientamento giurisprudenziale che ritiene che non sia esperibile l'azione di revocazione ove la previa azione di simulazione abbia dimostrato l'inefficacia dell'atto in quanto simulato, poiché presupposto dell'azione revocatoria non può che essere un atto dispositivo efficace, ed in quanto tale lesivo: rapporto di alternatività tra i due rimedi (Cass. Civ. Sez. III n. 9990 del 10.04.19). Questa giurisprudenza riconosce l'incompatibilità ontologica tra l'azione revocatoria ed una previa sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto per simulazione assoluta.
In caso di simulazione relativa, l'accertamento dell'inefficacia dell'atto simulato fa emergere l'atto dissimulato efficace, il quale può risultare, per il creditore potenzialmente lesivo della sua posizione, per cui, in via complementare e subordinata, potrà agire per revocatoria sull'atto dissimulato pregiudizievole, con l'intento che si ci esprima in merito con una sentenza costitutiva di inefficacia relativa: rapporto di complementarietà dei rimedi. La più recente giurisprudenza afferma che l'incompatibilità svanisce in questo secondo caso, permettendo la strumentalità della prima azione alla seconda.
L'azione revocatoria è uno strumento conservativo della garanzia patrimoniale del creditore, mentre, autonoma e indipendente da questa, si pone l'azione di simulazione, accertativa della realtà dei rapporti giuridici, tra il dichiarato e il disposto, per cui ben distinte necessitano di rimanere come categorie giuridiche, anche alla luce, per rimanere fedeli ad un dovere di aggiornamento, dell'ultima ordinanza Cass. Civ. Sez. III n. 28867/2025 del 31.10.25, la quale si è espressa in tema di incapacità della revocatoria di un atto di produrre effetti "a cascata" sugli atti discendenti, sottolineando i limiti di quest'azione a tutela dei creditori rispetto alla ben più estesa tutela fornita dall'azione di simulazione.
