Danneggiamento del braccialetto elettronico: aggravante dell’ esposizione alla pubblica fede o della cosa destinata a pubblico servizio?
Cass., Pen., Sez. VI, 16 gennaio 2026, n. 79
A cura di Avv. Emilia Elefante
La Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, con la sentenza n. 79 emessa il 16 gennaio 2026, n. 79, depositata in data 13 febbraio 2026, sancisce un principio cardine in relazione al discrimine tra l' aggravante dell' esposizione alla pubblica fede e quella della cosa destinata a pubblico servizio, così prevista dall' art. 625 n.7 c.p., trattandosi di una qualificazione necessaria per la definizione del perimetro della penale responsabilità.
Si ritiene doveroso riportare che l'introduzione del braccialetto elettronico ha sollevato diverse questioni interpretative in merito alle conseguenze penali della sua manomissione o distruzione, integrandosi in tale ipotesi il reato di danneggiamento aggravato ex art. 635 c.p.
L'analisi posta in essere dagli ermellini trae origine dal ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale si era confermata la sua responsabilità in ordine al reato di danneggiamento del braccialetto elettronico in concorso con il reato di minaccia a pubblico ufficiale.
Il ricorrente, si doleva del vizio della violazione di legge e di motivazione per difetto dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ritenendo non sussistente tale aggravante in relazione al dispositivo di controllo a distanza, posto sotto la custodia della persona sottoposta agli arresti domiciliari presso un luogo di privata dimora, quale il domicilio coatto.
Nella sentenza, oggetto di analisi, la Corte, ritenendo tale motivo infondato, sostiene che il danneggiamento di tale dispositivo integri non già l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quanto bensì quella della cosa destinata a pubblico servizio.
Per comprendere il ragionamento posto in essere dalla Corte occorre tracciare la distinzione tra le due aggravanti previste dall'art.625 n.7 c.p., ravvisandosi quanto segue: ai fini dell'applicabilità dell'aggravante per pubblica fede è necessario aver riguardo della particolare posizione in cui si trovano quelle cose che, non sottoposte a custodia diretta, hanno la loro tutela nel sentimento collettivo di onestà e di rispetto della proprietà altrui, e perciò esposte ad un maggiore pericolo, confidandosi nel senso di onestà della collettività.
Di converso, si configura l'aggravante delle cose destinate a pubblico servizio rispetto a cose che, per necessità, consuetudine o destinazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata, sono funzionali a un servizio pubblico, quali energia elettrica o infrastrutture.
Operata tale premessa, rispetto al danneggiamento del dispositivo di controllo a distanza, la Corte di Cassazione nella pronuncia di nostro interesse, esclude la configurabilità dell'esposizione alla pubblica fede rispetto ad un bene che è sottoposto all'esclusiva custodia della persona a cui è apposto.
Invero, però, non può escludere che tale strumento, essendo funzionale ad assicurare il controllo della persona sottoposta a misura cautelare nell'interesse della collettività, possa assolvere ad un servizio pubblico.
Sia chiaro che il dispositivo elettronico non è un semplice monile elettronico, ma un'estensione del potere di vigilanza dello Stato, che consente l'esecuzione di misure cautelari o detentive con modalità meno afflittive della carcerazione, garantendo al contempo la sicurezza pubblica.
Difatti, la sua funzione intrinseca è quella di essere utilizzata dagli organi di polizia per monitorare a distanza, al fine di prevenire e reprimere la commissione di ulteriori reati, tra cui quello di evasione.
Tanto premesso, affinché si configuri l'ipotesi aggravata di danneggiamento di cui all'art. 635 co.2 n.1 c.p. assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio, ossia la connotazione pubblicistica dell'attività cui il bene è destinato, che giustifica l'inclusione di tale condotta fra quelle indicate nel numero 7) dell' art.625 c.p.
Pertanto, ciò che conta, ai fini della configurabilità dell'aggravante, non è tanto il luogo in cui il bene si trova, né la sua eventuale proprietà privatistica, ma la destinazione pubblicistica della funzione svolta.
Il dispositivo, infatti, è uno strumento operativo del servizio di vigilanza, funzionale al controllo della misura cautelare nell'interesse della collettività ed è proprio per questo che rientra tra le cose destinate a pubblico servizio richiamate dall'art. 625, n. 7, c.p., con conseguente applicazione dell'art. 635, comma 2, n. 1, c.p. e regime di procedibilità d'ufficio.
In definitiva, chi danneggia il braccialetto elettronico non risponde di un generico danno a un bene "esposto pubblicamente", ma di un'offesa all'efficienza dei sistemi di controllo giudiziario.
La corretta contestazione ex art. 635, comma 2, n. 1, che richiama la destinazione a pubblico servizio o utilità, garantisce, pertanto, che la sanzione rifletta non solo il danno economico, ma la sfida all'autorità dello Stato e ai suoi meccanismi di controllo sociale.
