
L’incendio di una cosa propria può assumere rilevanza penale?
A cura di Dott. Marco Misiti
La domanda richiama alla mente l'art. 423 c.p. che distingue tra l'incendio doloso di cosa propria e quello di cosa altrui: il primo è punito solo se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità. Pertanto, la disposizione richiede esplicitamente che sia accertato in concreto, nel processo penale, che sia stata messa in pericolo l'integrità di un numero indistinto di individui.
Qualora l'incendio sia stato causato, invece, per colpa, viene in gioco la disposizione di cui all'art. 449 c.p.
Affinché il fatto possa essere qualificato come incendio è però necessario che il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice. In assenza di queste condizioni, non si avrà un incendio, bensì un fuoco, non punito dalle precedenti norme richiamate.
Nulla esclude, tuttavia, che possano essere integrati anche altri illeciti amministrativi o penali.
Ad esempio, bruciare materiale derivante dalla propria attività agricola può essere considerata attività non autorizzata di smaltimento dei rifiuti, punita dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, in assenza delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6-bis. Ancora, leggi regionali potrebbero prevedere divieti temporanei di accensioni di fuochi, come prescritto, a titolo esemplificativo, dalla legge regionale del Lazio n. 39, artt. 64 e 65, sanzionate dall'art. 84.
