Cane che abbaia in continuazione: quando si configura reato e quando il proprietario risponde solo in sede civile?

16.09.2026

A cura di Avv. Rosa Dello Spedale Venti

L'abbaiare di un cane costituisce un comportamento naturale dell'animale e, in quanto tale, non può essere considerato automaticamente illecito. 

Tuttavia, quando i latrati diventano continui, particolarmente intensi e si protraggono nel tempo, possono determinare conseguenze giuridiche per il proprietario.

Non sempre, però, il disturbo provocato dall'animale integra un reato. L'ordinamento distingue infatti tra la responsabilità penale, disciplinata dall'articolo 659 del Codice Penale, e la responsabilità civile derivante dalle immissioni rumorose previste dall'articolo 844 del Codice Civile.

L'articolo 659 c.p. punisce ''chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o non impedendo strepiti di animali, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone.''

La disposizione, quindi, contempla espressamente anche l'ipotesi in cui il proprietario ometta di impedire che il proprio cane produca rumori idonei a turbare la quiete pubblica. 

Ciò non significa, però, che ogni abbaiare insistente integri automaticamente il reato. 

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che la contravvenzione sussiste soltanto quando il rumore sia potenzialmente idoneo a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Il bene giuridico tutelato dalla norma è infatti la tranquillità pubblica e non il semplice interesse del singolo individuo a non essere infastidito.

Secondo un orientamento ormai consolidato, affinché possa configurarsi il reato non è necessario dimostrare che un numero elevato di persone sia stato effettivamente disturbato, essendo sufficiente che le modalità del rumore siano tali da renderlo astrattamente idoneo a propagarsi e a incidere sulla quiete di una collettività, come gli abitanti di un condominio, di una strada o di un intero quartiere. 

Il giudice è chiamato a valutare, caso per caso, l'intensità dei latrati, la loro frequenza, la durata, gli orari in cui si verificano e le caratteristiche dei luoghi in cui il fatto si è verificato. 

Particolare rilievo assumono gli episodi che si protraggono durante le ore notturne o nei momenti normalmente destinati al riposo, poiché sono maggiormente idonei a compromettere la quiete pubblica.

Invece, quando il disturbo riguarda esclusivamente uno o pochi soggetti determinati, la fattispecie penale, di regola, non è configurabile.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il reato previsto dall'art. 659 c.p. richiede una lesione della tranquillità collettiva e non del solo diritto individuale alla quiete. 

In tali ipotesi, tuttavia, il proprietario del cane non è esente da responsabilità. Il vicino che subisce il rumore può infatti agire in sede civile invocando l'art. 844 c.c., il quale disciplina le cosiddette immissioni, ossia le propagazioni di rumori, fumi, calore, vibrazioni e altre emissioni provenienti dal fondo del vicino. 

Il giudice civile dovrà verificare se i latrati superino la soglia della normale tollerabilità, tenendo conto della condizione dei luoghi, della destinazione degli immobili, della frequenza e dell'intensità del fenomeno rumoroso e delle esigenze della produzione, ove rilevanti.

Qualora venga accertato il superamento della normale tollerabilità, il proprietario potrà essere condannato a cessare le immissioni illecite mediante l'adozione delle misure necessarie a contenere il disturbo. Inoltre, laddove il vicino dimostri di aver subito un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale causalmente collegato ai rumori, potrà essere riconosciuto anche il risarcimento del danno.

È opportuno precisare che la responsabilità del proprietario non deriva automaticamente dal semplice fatto di essere titolare dell'animale. 

Ciò che assume rilievo è la sua condotta. Il proprietario ha il dovere di custodire il cane con la normale diligenza e di adottare tutte le cautele ragionevolmente esigibili per evitare che il comportamento dell'animale arrechi un disturbo ingiustificato ai terzi. 

L'omessa vigilanza, la mancata adozione di misure idonee o l'inerzia di fronte a una situazione di disturbo persistente possono costituire elementi decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità, sia in sede penale sia in sede civile.

Sotto il profilo probatorio, la dimostrazione del disturbo può essere fornita attraverso diversi mezzi. 

La giurisprudenza ritiene che non siano sempre indispensabili rilievi fonometrici, essendo spesso sufficienti le testimonianze di più persone, i verbali redatti dalle forze dell'ordine intervenute sul posto o altri elementi idonei a dimostrare la continuità e l'intensità dei latrati. 

Nel giudizio penale, tuttavia, occorre che tali prove consentano di accertare l'idoneità del rumore a disturbare una pluralità indeterminata di persone, mentre nel giudizio civile sarà centrale la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilità prevista dall'articolo 844 c.c..


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