L’incompletezza della cartella clinica non può gravare sul paziente danneggiato

18.09.2026

Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.15608 del 21 maggio 2026

Massima: In materia di responsabilità sanitaria, la carenza o l'incompletezza della documentazione clinica non può pregiudicare il paziente sul piano probatorio ai fini del risarcimento del danno. In applicazione del principio di vicinanza della prova, il danneggiato può ricorrere a presunzioni sia ai fini dell'accertamento della colpa del medico sia per la ricostruzione del nesso causale tra condotta e danno. 

A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta

Con l'ordinanza n.15608 del 21 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha confermato che, in ipotesi di cure mediche mal eseguite, la mancanza o l'incompletezza della cartella clinica non può pregiudicare il diritto del paziente al risarcimento del danno, quando la carenza documentale dipende da un comportamento del medico responsabile della cartella. 

Del resto, sul piano probatorio, per il principio della vicinanza della prova, al danneggiato è dato ricorrere a presunzioni se la prova diretta è diventata impossibile a causa del comportamento della parte contro la quale deve dimostrarsi il fatto.

Nella vicenda che ha occasionato l'ordinanza della Suprema Corte, la danneggiata conveniva innanzi al Tribunale il medico odontoiatra per ottenerne il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di cure canalari sbagliate.

La donna per circa un decennio, si era sottoposta a molteplici interventi invasivi e continui rifacimenti delle protesi che le avevano, infine, procurato gravi effetti invalidanti sull'apparato masticatorio e pesanti ripercussioni a livello psichico. 

Solo successivamente, rivolgendosi ad altro professionista, la donna scopriva che le cure erano state eseguite in modo scorretto.

Nel 2007, in sede penale, veniva accertata la responsabilità del medico per il reato di cui all'art. 590 c.p., e disposta la condanna al risarcimento del danno. La sentenza veniva poi confermata in appello.

Di seguito veniva avviata la controversia in sede civile. 

Il giudice di prime cure valorizzando le risultanze della consulenza d'ufficio disposta, statuiva un ridimensionamento della responsabilità del medico e una riduzione in punto di liquidazione del danno, dando particolare rilievo alla mancanza di una documentazione clinica relativa agli anni iniziali delle cure e alla presenza di fattori congeniti della paziente.

Contro tale decisione, peraltro in contrasto con gli accertamenti svolti in sede penale, la donna proponeva impugnazione innanzi alla Corte d'appello, reiterando l'istanza di rinnovazione della CTU. La Corte d'appello confermava la statuizione di primo grado, considerando imperita la condotta del medico solo a partire da un determinato momento e quindi limitando il risarcimento al solo danno morale.

Veniva quindi proposto ricorso in Cassazione.

La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione, con l'ordinanza del 21 maggio 2026, ha accolto il ricorso e cassato la sentenza, ritenendo la motivazione della Corte d'appello "gravemente deficitaria". Per la Suprema Corte il giudice di merito non ha valutato adeguatamente gli accertamenti svolti nel giudizio penale e non ha operato alcuna concreta comparazione circa le condizioni della paziente prima, durante e dopo i trattamenti odontoiatrici. Sono poi censurate la valutazione dal giudice di merito in punto di conseguenze dannose della condotta imperita del medico e in punto di liquidazione del danno.

Tuttavia, il passaggio più significativo della pronuncia è quello in cui è rilevato l'errore in iure operato dal giudice di merito alla carenza documentale riscontrata dalla CTU ai fini della valutazione del danno subito.

La Suprema Corte ha ribadito che, sotto il profilo della responsabilità civile sanitaria il paziente non può subire le conseguenze delle omissioni del sanitario nella tenuta della cartella clinica

Per di più, alla luce del generale principio della vicinanza della prova, il danneggiato può ricorrere a presunzioni se la prova diretta è diventata impossibile a causa del comportamento della parte contro la quale deve dimostrarsi il fatto.

Sul piano pratico la pronuncia comporta che, qualora l'incompletezza della cartella rende impossibile stabilire il nesso causale tra la condotta del medico e il danno e la condotta può dirsi astrattamente idonea a provocare il danno lamentato, il giudice non può limitarsi a riscontrare l'assenza di documentazione a scapito del paziente. Il giudice deve necessariamente indagare su chi abbia la responsabilità della lacuna tenuto conto che l'accuratezza e completezza della cartella clinica non è solo un mero adempimento ma un vero e proprio obbligo di diligenza del professionista sanitario. 

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