Caso Torino e misure cautelari: perché il carcere non è automatico

04.09.2026

A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin

Ci sono vicende giudiziarie nelle quali la gravità del fatto contestato rischia di diventare, nel dibattito pubblico, la misura di ogni cosa.

È comprensibile. Quando una contestazione penale riguarda una persona di tredici anni e fatti di natura sessuale, la reazione emotiva è inevitabilmente forte. Ma proprio nei casi nei quali l'indignazione è più comprensibile, il diritto dovrebbe svolgere la sua funzione più difficile: ricondurre la discussione dalle emozioni alle regole.

La vicenda torinese è significativa non soltanto per la gravità dei fatti contestati, ma perché l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari offre un esempio concreto di una questione troppo spesso affrontata in termini giornalistici o politici: quali siano i presupposti per applicare una misura cautelare e, soprattutto, per scegliere la custodia in carcere.

Prima di formulare giudizi, conviene dunque leggere gli atti.

1. I fatti

Secondo il capo riportato nell'ordinanza, all'indagato vengono contestati i reati di cui agli artt. 609-bis, primo comma e secondo comma, n. 1, e 609-ter c.p., per avere compiuto atti sessuali nei confronti di una tredicenne, agendo repentinamente e abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della minore, nonché in ragione della sua età inferiore ai quattordici anni.

La condotta descritta nel provvedimento riguarda un approccio avvenuto all'interno di un esercizio commerciale: l'uomo avrebbe rivolto alcune domande alla ragazza, l'avrebbe abbracciata e successivamente le avrebbe palpato il seno. La ragazza, dopo essersi allontanata, avrebbe riferito immediatamente quanto accaduto alla madre e agli operatori intervenuti.

L'ordinanza riferisce inoltre dell'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno al locale. Dalla loro visione, secondo il GIP, emergerebbe la presenza della ragazza e il successivo contatto con l'indagato, nonché, pochi minuti prima, l'ingresso di un'altra donna, di circa quarant'anni, che sarebbe stata avvicinata e palpata dall'uomo.

2. Violenza sessuale non significa necessariamente stupro

C'è un equivoco terminologico che, in una vicenda come questa, è necessario chiarire. Nel linguaggio comune, l'espressione "violenza sessuale" viene spesso associata esclusivamente alle ipotesi più brutali di aggressione, fino a identificarla con lo stupro. Dal punto di vista giuridico, però, la nozione è molto più ampia.

La legge 15 febbraio 1996, n. 66 ha ricondotto i reati sessuali nell'ambito dei delitti contro la libertà personale. L'art. 609-bis c.p. punisce chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, nonché chi induce taluno a compierli o subirli abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La nozione di "atto sessuale" non coincide quindi necessariamente con la penetrazione: possono rientrarvi anche condotte di contatto corporeo a connotazione sessuale, quali i palpeggiamenti, quando siano idonee a ledere la libertà sessuale della persona offesa.

Nel caso in esame, dunque, parlare di violenza sessuale significa utilizzare la qualificazione giuridica prevista dall'art. 609-bis c.p. per la condotta contestata; non significa affermare che vi sia stato uno stupro nel significato comunemente attribuito a questa parola.

Precisarlo non significa minimizzare il fatto. Significa chiamarlo con il suo nome giuridico. Ed è proprio ciò che dovrebbe fare un'informazione corretta: non attenuare la gravità della contestazione, ma neppure sostituire alla categoria giuridica una rappresentazione esclusivamente emotiva.

3. Il GIP non ha negato i gravi indizi

L'indagato, interrogato nel corso dell'udienza di convalida, avrebbe reso dichiarazioni spontanee, manifestando dispiacere per l'accaduto e assicurando che un fatto del genere non si sarebbe più verificato.

Il quadro che il GIP si trova davanti è tutt'altro che irrilevante. E infatti il giudice lo dice espressamente: i gravi indizi di colpevolezza sussistono. Le dichiarazioni della persona offesa sono ritenute "intrinsecamente credibili, coerenti e prive di evidenti contraddizioni" e le immagini della videosorveglianza costituiscono, secondo l'ordinanza, un elemento di riscontro.

L'ordinanza parla dunque di un quadro "gravemente indiziario" a carico dell'indagato. Non siamo davanti a una decisione che abbia escluso la rilevanza penale della condotta o ritenuto insussistente il quadro indiziario.

La questione sulla quale il giudice si discosta dalla richiesta del pubblico ministero è un'altra: quali esigenze cautelari sussistano e quale misura sia necessaria per fronteggiarle.

4. Il fermo non è la misura cautelare

L'indagato era stato sottoposto a fermo. Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il GIP, tuttavia, non convalida il fermo perché non ravvisa il concreto e attuale pericolo di fuga richiesto dall'art. 384 c.p.p. Il giudice sottolinea che tale pericolo deve essere fondato su elementi specifici e concreti e non può essere ricavato dalla sola gravità del reato contestato.

La mancata convalida del fermo non equivale, dunque, alla negazione della necessità di una misura cautelare. Sono piani differenti.

L'art. 273 c.p.p. stabilisce il primo presupposto delle misure cautelari personali: la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ma la presenza dei gravi indizi non è, da sola, sufficiente.

5. Le esigenze cautelari e la scelta della misura

Occorre che ricorra almeno una delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p. Tra queste, alla lettera c), il legislatore contempla il concreto e attuale pericolo che l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale, ovvero delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Il pericolo deve essere desunto dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini.

La misura cautelare, dunque, non è una risposta automatica alla gravità dell'accusa.

Nel caso di Torino, il GIP ritiene sussistente proprio l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.: il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è considerato concreto e attuale, in ragione delle modalità della condotta, della giovane età della persona offesa e, soprattutto, del comportamento analogo che, secondo la ricostruzione del provvedimento, sarebbe stato posto in essere poco prima nei confronti di un'altra donna.

Il GIP non dice, quindi, che non c'è pericolo. Dice che occorre stabilire quale misura sia necessaria per fronteggiarlo. Ed è qui che entra in gioco l'art. 275 c.p.p.

La custodia in carcere non è automatica. L'art. 275 c.p.p. impone criteri di adeguatezza e proporzionalità e, per determinate categorie di reati, prevede una disciplina più rigorosa, ammettendo tuttavia il superamento della presunzione relativa di adeguatezza del carcere quando, in concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.

Il GIP ritiene che ciò sia possibile e valorizza l'incensuratezza dell'indagato, la condotta collaborativa nell'immediatezza, il contributo al recupero delle immagini delle telecamere, il comportamento tenuto durante l'interrogatorio e la resipiscenza manifestata rispetto all'accaduto.

Da questi elementi il giudice ritiene che il pericolo possa essere fronteggiato mediante l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenuto idoneo a mantenere un contatto diretto e persistente con le istituzioni e a consentire un controllo sull'indagato.

È qui che può concentrarsi una critica giuridica seria al provvedimento. Ci si può chiedere se quegli elementi siano sufficienti; se, a fronte del riconoscimento di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, l'obbligo di presentazione sia davvero adeguato a neutralizzarlo; e se la motivazione dimostri in maniera convincente perché una misura più afflittiva non sia necessaria.

Sono domande legittime. Ma devono essere rivolte alla motivazione dell'ordinanza.

6. La libertà personale non si sacrifica all'indignazione

Il tema non può essere affrontato senza ricordare l'art. 13 Cost. La libertà personale è inviolabile e ogni restrizione deve essere disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e nei modi previsti dalla legge.

A ciò si collega l'art. 27, secondo comma, Cost.: l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Non sono formule di rito. Sono garanzie costituzionali. Le misure cautelari sono ammesse, ma hanno una funzione cautelare, non punitiva.

La domanda costituzionalmente corretta non è dunque "per un fatto così grave deve andare in carcere?". È un'altra: esistono i presupposti di legge per la misura e quale misura è necessaria, adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari concretamente accertate?

Da qui emerge un secondo tema.

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Il GIP ha applicato una misura diversa. Ma sarebbe singolare considerare scandalosa, di per sé, la circostanza che un giudice non condivida la richiesta del pubblico ministero.

Il GIP non è il notaio della Procura. La funzione del giudice è proprio quella di compiere una valutazione autonoma: il pubblico ministero chiede, il giudice decide e può farlo diversamente.

Se ogni richiesta cautelare del pubblico ministero dovesse necessariamente tradursi nella misura richiesta, il controllo giurisdizionale sulla libertà personale perderebbe una parte essenziale della propria funzione.

Questo non significa, tuttavia, che ogni decisione difforme dalla richiesta della Procura debba essere automaticamente celebrata come prova di indipendenza. L'indipendenza del giudice non consiste nel dare torto al pubblico ministero, ma nel decidere autonomamente, secondo la legge e sulla base degli atti.

È il percorso motivazionale, non il risultato in sé, a consentire di valutare la qualità della decisione.

L'art. 111 Cost. colloca il processo nel paradigma del giusto processo e richiede che la giurisdizione si svolga davanti a un giudice terzo e imparziale; la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è, a sua volta, garanzia essenziale del controllo sulla decisione.

Se la Procura ritiene che l'obbligo di presentazione non sia sufficiente, l'ordinamento le offre gli strumenti di impugnazione. L'art. 309 c.p.p. disciplina il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

È questa la fisiologia del sistema: il pubblico ministero può contestare la valutazione cautelare e sarà il giudice del riesame a verificare se la misura applicata sia adeguata oppure debba essere modificata.

Non c'è anomalia nel fatto che due organi giudiziari possano arrivare a conclusioni differenti. Il sistema processuale è costruito anche per consentire il controllo e l'eventuale correzione delle decisioni.

7. Il potere ispettivo del Ministro e il confine con l'indipendenza della magistratura

La vicenda pone infine un interrogativo ulteriore, reso ancora più delicato dall'annuncio di un'attività ispettiva da parte del Ministro della Giustizia.

Il potere ispettivo del Ministro non è, in sé, un'anomalia. L'ordinamento attribuisce al Ministero della Giustizia compiti di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e strumenti di vigilanza sull'amministrazione giudiziaria. L'attività ispettiva può dunque svolgere una funzione fisiologica: verificare il funzionamento degli uffici, accertare eventuali irregolarità amministrative o disciplinari e acquisire gli elementi necessari per l'esercizio delle competenze proprie del Ministro.

Ciò che non può diventare, però, è un controllo ministeriale sul contenuto di una decisione giurisdizionale.

Il confine è essenziale. Un conto è verificare se un ufficio abbia funzionato secondo le regole; altro è chiedere conto al giudice della valutazione compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel caso concreto, la domanda dovrebbe quindi essere molto semplice: che cosa si intende verificare? Se l'ispezione riguarda eventuali profili organizzativi, amministrativi o disciplinari, essa appartiene agli strumenti propri dell'ordinamento. Se, invece, dovesse trasformarsi in una verifica ministeriale sulle ragioni per le quali il GIP abbia ritenuto non necessaria la custodia cautelare in carcere, il rischio sarebbe quello di confondere due piani radicalmente diversi: la responsabilità dell'amministrazione della giustizia e l'autonomia della decisione giudiziaria.

Ed è proprio qui che occorre evitare ogni lettura pretestuosa.

Un Ministro della Giustizia non deve essere chiamato a "correggere" una decisione giudiziaria che non condivide, così come un giudice non deve essere sottratto alla critica soltanto perché indipendente. La decisione giudiziaria ha i suoi strumenti di controllo: nel caso in esame, anzitutto, il riesame.

L'indipendenza della magistratura non significa che le decisioni giudiziarie siano sottratte a ogni controllo. Significa che il controllo deve avvenire attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento e da parte degli organi competenti, non attraverso una pressione politica o mediatica esercitata sul giudice per il solo contenuto della sua decisione.

E, paradossalmente, è proprio questo il punto sul quale sarebbe opportuno essere più rigorosi: se si invoca l'indipendenza della magistratura soltanto quando una decisione piace e si invoca l'ispezione ministeriale quando non piace, non si sta difendendo né l'una né l'altra. Si sta semplicemente scegliendo quale principio invocare a seconda del risultato.

La garanzia dell'autonomia della giurisdizione e la possibilità di sottoporre l'operato degli uffici ai controlli previsti dalla legge non sono principi contrapposti. Devono convivere, ciascuno nel proprio perimetro.

7. L'uso pretestuoso della separazione delle carriere

La vicenda consente una riflessione ulteriore sul dibattito relativo alla separazione delle carriere.

Tra gli argomenti utilizzati a sostegno della riforma vi è anche la necessità di rafforzare la distinzione tra funzione requirente e funzione giudicante e di assicurare una maggiore percezione di terzietà del giudice.

Ma proprio questo caso dimostra quanto sia facile cadere nella semplificazione.

Se il GIP accoglie la richiesta della Procura, si dice che il giudice non abbia realmente esercitato il proprio ruolo. Se la respinge, si dice che finalmente abbia dimostrato la propria indipendenza. Entrambe le letture sono pretestuose.

La prova dell'indipendenza non può essere il risultato della decisione. Deve essere il modo in cui la decisione viene assunta.

La separazione delle carriere può essere discussa, sostenuta o criticata. Ma non può diventare una lente attraverso la quale reinterpretare ogni singolo provvedimento secondo la convenienza del momento.

8. Il ruolo e le responsabilità dell'informazione

C'è infine il tema dell'informazione.

Un'inchiesta giornalistica può svolgere una funzione preziosa: può portare alla luce una vicenda, porre interrogativi e contribuire a fare emergere fatti che meritano attenzione. Ma proprio perché l'informazione svolge una funzione importante in una democrazia, deve mantenere chiara la distinzione tra raccontare un fatto e sostituirsi alla giurisdizione.

Un'inchiesta non è una sentenza e non può diventare il parametro attraverso il quale misurare la legittimità di una successiva decisione giudiziaria.

La magistratura non deve confermare la stampa. La stampa non deve confermare la magistratura: sono funzioni differenti.

Per questo anche la responsabilità dei cosiddetti "tecnici del diritto" è rilevante. Chi conosce il diritto dovrebbe essere il primo a moderare i toni: leggere l'ordinanza, individuare i presupposti cautelari, spiegare la differenza tra fermo e misura cautelare e chiarire il funzionamento degli artt. 273, 274 e 275 c.p.p.

Se invece il tecnico costruisce dietrologie sull'atteggiamento del giudice, sulla Procura o sulle presunte dinamiche interne della magistratura, non sta più spiegando il diritto. Sta alimentando il processo mediatico.

Ed è un cortocircuito pericoloso. Prima ci si lamenta della perdita di fiducia del cittadino nella giustizia; poi, ogni volta che una decisione non coincide con quella che ci si aspettava, gli si offre una spiegazione che non passa dagli atti, ma dalle presunte intenzioni di chi ha deciso.

È così che la fiducia si consuma.

9. La giustizia non è una tifoseria

La vera domanda che questa vicenda dovrebbe lasciare sul tavolo non è se abbia ragione la Procura o abbia ragione il GIP.

La domanda è se la decisione cautelare sia giuridicamente adeguata rispetto alle esigenze che lo stesso GIP ha riconosciuto. E questa domanda potrà essere sottoposta ai giudici del riesame.

Si può ritenere che la valutazione del GIP sia convincente oppure che la motivazione non dimostri sufficientemente l'idoneità dell'obbligo di presentazione a fronteggiare un pericolo di reiterazione qualificato come concreto e attuale. Si può sostenere che le modalità della condotta e la disciplina dell'art. 275 c.p.p. avrebbero dovuto condurre a una misura più incisiva.

Sono posizioni discutibili, ma sono posizioni giuridiche.

Non abbiamo bisogno di un giudice che dia sempre ragione o sempre torto al pubblico ministero. Abbiamo bisogno di un giudice che possa decidere senza condizionamenti e che motivi le proprie decisioni. E di un sistema nel quale quelle decisioni possano essere contestate e controllate attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

Il diritto non deve chiedere il permesso all'indignazione.

La libertà personale è troppo importante per essere affidata all'emotività; la presunzione di non colpevolezza è troppo importante per essere trattata come un ostacolo alla giustizia; la difesa è troppo importante per essere considerata una forma di complicità; l'indipendenza della magistratura è troppo importante per diventare uno slogan da invocare soltanto quando fa comodo; l'informazione è troppo importante per essere trasformata in una giurisdizione parallela.

Questa vicenda dovrebbe suggerire una riflessione più seria di quella che il clamore mediatico rischia di produrre.

Si può essere indignati per il fatto contestato e, contemporaneamente, pretendere il massimo rigore giuridico. Si può ritenere che la misura applicata dal GIP non sia adeguata e, contemporaneamente, difendere l'autonomia del giudice. Si può criticare un'ordinanza senza delegittimare chi l'ha pronunciata.

E soprattutto si può riconoscere il valore di un'inchiesta giornalistica senza pretendere che sia la stampa a stabilire quale debba essere la risposta giudiziaria.

Perché l'indipendenza della magistratura non significa infallibilità, così come la critica alla magistratura non significa delegittimazione.

Nel caso di Torino, gli atti ci dicono che il GIP ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza; che non ha ravvisato il concreto e attuale pericolo di fuga necessario alla convalida del fermo; che ha invece ravvisato il concreto e attuale pericolo di reiterazione; e che, pur riconoscendo tale esigenza cautelare, ha ritenuto sufficiente l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Procura ritiene che quella risposta cautelare non sia sufficiente. Sarà il sistema delle impugnazioni a stabilire se quella valutazione debba essere confermata o modificata.

È così che funziona uno Stato di diritto: non attraverso le tifoserie, le dietrologie o l'indignazione trasformata in categoria giuridica, ma attraverso atti, norme, motivazioni e controlli.

Perché il cittadino non perde fiducia nella giustizia semplicemente perché un GIP decide diversamente da una Procura. La perde quando non riesce più a capire perché.

Ed è precisamente per questo che, in una vicenda come questa, il compito di chi conosce il diritto non dovrebbe essere quello di alimentare il rumore.

Dovrebbe essere quello, molto più difficile, di spiegare.

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