La Cassa integrazione guadagni (CIG)

04.10.2024

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) è un istituto che ha da sempre lo scopo di integrare il reddito dei lavoratori al verificarsi di specifiche circostanze, c.d. cause integrabili, che determinano una sospensione (di solito temporanea) del rapporto di lavoro, che però rimane ancora in corso.

Praticamente, la CIG è un contributo economico da parte dello Stato che va a sostituire o ad integrare la retribuzione destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda.

Possono usufruire della CIG:

  • gli operai;
  • gli impiegati;
  • i quadri.

Sono esclusi i dirigenti e i lavoranti a domicilio mentre i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sono stati inclusi dal D.lgs 148/2015.

La grande distinzione che dobbiamo qui operare è tra CIG ordinaria e CIG straordinaria.

  • La CIG ordinaria è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori come la mancanza di commesse o ad esempio a causa di avversità atmosferiche. Essa può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi anche se, in determinate aree territoriali, il limite è elevato a 24 mesi;
  • La CIG straordinaria, invece, può essere chiesta per eventi straordinari che costringono alla sospensione dell'attività produttiva, come nel caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale, crisi aziendali di particolare rilevanza sociale e in caso di procedure concorsuali, anche nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. La CIG straordinaria però è destinata solo ad aziende con più di 15 dipendenti.

Vi è di più!

Una CIG diversa da quelle appena descritte è quella cd. in deroga che prevede trattamenti di integrazione salariale destinati ai lavoratori come apprendisti, interinali e a domicilio, di imprese escluse dalla CIG ordinaria e straordinaria. La sua durata massima è pari a 12 mesi e l'ammontare del trattamento economico può arrivare toccare fino all'80% della retribuzione. Invero, essa è concessa nei casi in cui alcunisettori come quello tessile, abbigliamento oppure orafo, che versano in grave crisi occupazionale, senza limiti nel numero di dipendenti come d'altronde è avvenuto per l'emergenza da Covid-19!

Il Jobs Act ha introdotto importanti novità in materia di CIG, modificando il concetto di unità produttiva per il calcolo delle ore di cassa integrazione, la durata massima complessiva dei trattamenti sia ordinari che straordinari non può superare i 24 mesi nel quinquennio.

Dal gennaio 2016, poi, sono state abolite le commissioni provinciali per l'autorizzazione delle ore per la CIG ordinaria e l'autorizzazione dei trattamenti ordinari viene disposta direttamente dalla Sede INPS territorialmente competente.

Orbene, per CIG straordinaria, invece, sempre a partire da gennaio 2016 è stata esclusa come causale di autorizzazione la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

Con il Jobs Act si è anche istituito il Fondo integrazione salariale (FIS) ovvero un fondo di solidarietà volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa. I datori di lavoro appartenenti al FIS, anche non imprenditori, occupano mediamente più di 5 dipendenti, fanno parte di settori per i quali non sono stati stipulati accordi per la creazione di un fondo di solidarietà bilaterale di categoria ed essi non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG ordinaria e straordinaria, come disposto nella circolare Inps n.130/2017.

Ora, spiegato ciò, c'è da dire che i lavoratori in CIG non perdono i loro diritti sindacali.

Difatti, la collocazione in CIG dei lavoratori di un'impresa sospende soltanto le obbligazioni corrispettive della prestazione dell'attività da parte dei lavoratori stessi e della corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro, lasciando inalterata la posizione dei lavoratori nell'impresa, fonte di ulteriori diritti e doveri nei confronti dell'imprenditore. Per cui, i lavoratori sospesi mantengono il diritto previsto dall'art. 20 L. 300/1970- Statuto dei Lavoratori ovvero di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestavano la loro opera.

Ultimo punto ma non meno importante riguarda lo sciopero, le ferie e la malattia durante la CIG:

  • Per quanto riguarda lo sciopero, durante la CIG ordinaria, il diritto all'integrazione salariale deve essere riconosciuto per le giornate e le ore di sciopero effettuate nel corso del periodo di sospensione o riduzione dell'orario, a meno che il lavoratore non vi rinunci dichiarando espressamente di aderire allo sciopero. Mente nel caso di CIG straordinaria la circolare Inps 15/09/1979 n. 52020 ha affermato che "non è configurabile in senso tecnico la partecipazione allo sciopero da parte del lavoratore non tenuto alla prestazione lavorativa in quanto si trova già nello status di sospeso dalla predetta attività" cosicché i lavoratori conservino il diritto all'integrazione salariale;
  • Per quanto riguarda la malattia, c'è da dire che se l'insorgenza della malattia avviene durante la sospensione a zero ore, il lavoratore ha diritto a continuare a fruire dell'integrazione, anche senza aver comunicato lo stato di malattia. Al contrario, se lo stato patologico è antecedente, il lavoratore può continuare a percepire detto beneficio solo ove la sospensione interessi la totalità del personale in forza all'impresa. In caso contrario, il prestatore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia. Se poi, l'intervento della CIG è relativo a una mera contrazione dell'attività, prevale l'indennità di malattia;
  • Per quanto riguarda le ferie, il lavoratore a zero ore non matura le ferie. Però per ciò che riguarda la fruizione delle ferie, in caso di CIG a zero ore, il datore di lavoro sulla base di una scelta discrezionale può posticiparne il godimento al termine dell'evento sospensivo o se c'è una ipotesi di CIG parziale, non è necessario un differimento stante che deve comunque essere garantito al prestatore il ristoro psico-fisico connesso all'attività svolta.

Dott.ssa Veronica Riggi