La semplice inerzia, anche se reiterata nel tempo, non configura elusione in assenza di comportamenti fraudolenti
Cass. pen., Sez. VI 21 gennaio 2026, 7358
Massima: Non integra il delitto di elusione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento di minori la condotta del genitore che, trascurando di esercitare la propria responsabilità genitoriale, ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento civile che disciplina la regolamentazione dei rapporti tra questi ultimi e il genitore "non affidatario" o "non collocatario", potendo tale condotta, ove ne ricorrano i presupposti, integrare eventualmente la violazione dell'art. 570, primo comma, cod. pen.
A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia
Nel caso in esame, il ricorrente ha articolato plurimi motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che aveva ritenuto provata la sua responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 570-bis e 388, secondo comma, cod. pen.
Con specifico riferimento al sesto motivo, relativo alla dedotta violazione dell'art. 388, secondo comma, cod. pen., egli ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
In particolare, secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la sospensione delle visite era riconducibile al clima familiare fortemente conflittuale, all'atteggiamento ostile della coniuge, ritenuta responsabile di ostacolare la relazione padre-figli, al rifiuto manifestato dai minori di incontrare il padre, nonché alla condizione di fragilità emotiva e psicologica in cui versava il ricorrente. Tali circostanze, ad avviso di quest'ultimo, avrebbero dovuto indurre la Corte d'appello a escludere la sussistenza del fatto ovvero, quanto meno, a dubitare dell'elemento soggettivo del reato.
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso per le ragioni di seguito esposte.
Nello scrutinare il caso sottoposto al suo esame, la Corte di Cassazione ha preliminarmente ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mero inadempimento di un provvedimento giudiziario non integra il reato di cui all'art. 388, comma secondo, cod. pen., occorrendo il compimento di atti fraudolenti o simulati, attraverso comportamenti implicanti un inadempimento in mala fede.
Dunque, non ogni inadempimento integra, per ciò solo, un'elusione.
La Corte ha inoltre chiarito che la vicenda non rientrava tra quelle tradizionalmente esaminate dalla giurisprudenza, nelle quali il genitore affidatario o "collocatario" ostacola, mediante condotte elusive, il diritto di visita dell'altro genitore, compromettendone così il diritto/dovere di mantenere e coltivare la relazione genitoriale.
Nel caso di specie, infatti, i figli minori erano collocati presso la madre e il genitore non collocatario (ossia il ricorrente) non esercitava il proprio diritto/responsabilità di frequentazione e di mantenimento dei rapporti con i figli.
Pertanto, un eventuale comportamento omissivo, quale quello contestato al ricorrente, non appare lesivo del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice; non si configurerebbe, infatti, un'omissione idonea a eludere un provvedimento civile "che concerna l'affidamento dei minori", bensì il mancato esercizio di una delle componenti della responsabilità genitoriale.
Di qui, la conclusione per cui la vicenda oggetto del giudizio, qualora ne sussistano i presupposti, potrebbe piuttosto rilevare nell'ambito di una diversa fattispecie ovvero quella prevista dall'art. 570, primo comma, cod. pen. (rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare"), "ove la condotta omissiva rappresenti una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, tale da mettere seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore" (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, M., Rv. 257392 -01).
