Ascolto del minore: non decisivo se influenzato da un genitore manipolativo
Cass. Civ., Sez. I, 6 febbraio 2025 n.2947
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A cura di Dott.ssa Martina Carosi
La controversia riguarda il collocamento prevalente di una minore nata a seguito di una convivenza more uxorio.
Dopo la cessazione della convivenza, il Tribunale di Napoli aveva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre regolamentando, contestualmente, il diritto di frequentazione del padre ed il suo obbligo di contribuzione al mantenimento della figlia.
Successivamente, tuttavia, il padre aveva proposto un ricorso nel quale lamentava l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Tribunale di Napoli evidenziando comportamenti ostruzionistici nella frequentazione padre-figlia, da parte dell'ex compagna.
Nel corso del procedimento, il Tribunale aveva disposto l'espletamento di una CTU la quale aveva evidenziato gravi carenze genitoriali della madre "nel garantire l'accesso alla vitra della figlia dell'altro genitore, nonché l'attività di manipolazione posta ai danni della bambina tramite le condotte escludenti e pregiudizievoli per lei", ritenendo sussistenti, inoltre, delle criticità anche nei confronti del padre superabili.
Per queste ragioni, il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2021 nominava un curatore della minore e sollecitava le parti ad avviare un percorso psicoterapeutico e di sostegno alla genitorialità, prescrivendo l'invio delle relazioni di monitoraggio.
All'esito del monitoraggio e svolta l'udienza istruttoria, il Tribunale di Napoli riteneva più pertinente all'interesse della minore, collocarla presso il domicilio paterno in Torino, rafforzando l'affido al padre con la previsione dell'affido superesclusivo a causa dell'elevata conflittualità tra le parti.
Avverso il provvedimento la madre proponeva reclamo, dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli che, dopo aver ascoltato la minore, ne disponeva il rientro immediato presso il domicilio materno nonostante la carenza di elementi pregiudizievoli relativamente all'ambito paterno.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi alla Suprema Corte dal padre che chiedeva la cassazione del decreto con quattro motivi di doglianza, trattati congiuntamente dagli ermellini, per stretta connessione.
Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d'Appello di Napoli aveva totalmente disatteso la CTU disponendo il rientro della minore a Napoli senza procedere ad un riesame delle emergenze istruttorie e senza procedere ad espletare approfondimenti relativi ad entrambi i genitori per adottare le misure più idonee per l'affidamento ed il collocamento della ragazza.
La Cassazione, nell'esaminare la questione, ha ribadito un principio già più volte affermato secondo il quale "Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e a mantenere salde relazione affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione".
A ciò è stata, ulteriormente, accostata la pronuncia della Corte EDU che nel caso Strand Lobben c. Norvegia n.37283/13 par. 204, 10 settembre 2019, ha precisato la prevalenza del superiore interesse del minore in tutte le cause che lo riguardano, e che nelle questioni relative al loro affidamento, il superiore interesse deve prevalere su ogni altra considerazione.
Ciononostante, per la stessa Corte EDU è, altresì, necessario tutelare un rigoroso controllo sulle garanzie giuridiche finalizzate ad assicurare la protezione effettiva dei diritti dei genitori e dei figli al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU per evitare che possa realizzarsi il pericolo di far cessare la relazione del figlio minore con uno dei due genitori.
Accogliendo quello che è, quindi, l'orientamento nazionale e sovranazionale di riferimento, la Cassazione ha osservato che la modifica del collocamento della figlia fosse avvenuto in considerazione dell'ascolto di quest'ultima nonostante la permanenza presso il padre, nella sua dimora milanese, avesse dato esito positivo.
Tuttavia, discostandosi dall'opinione della Corte d'appello partenopea, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione non conforme ai principi enunciati in precedenza decidendo di cassarla, poiché "L'ascolto del minore e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali, nell'ambito dei quali siano stati accertati comportamenti apertamente ostativi, ostruzionistici e manipolativi da parte di un genitore atti a limitare consistentemente l'esercizio della bigenitorialità dell'altro, comportamenti risultati recessivi solo a seguito della differente collocazione del minore".
Secondo gli Ermellini, infatti, la corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame le dichiarazioni della minore esaminandole insieme ad ogni altro fattore a sua conoscenza per determinare quale fosse il reale interesse della minore.
Al contrario, non solo ciò non è avvenuto, ma ha erroneamente identificato il superiore interesse della figlia con la volontà espressa da quest'ultima.