Assegno divorzile: la fine degli automatismi presuntivi
Cass. Civ. Sez. I,7 gennaio 2026, n. 300
Massima: In tema di assegno divorzile, il relativo riconoscimento postula un rigoroso accertamento del nesso di causalità tra lo squilibrio economico-patrimoniale e le scelte endofamiliari del coniuge economicamente più debole. La rilevante disparità reddituale tra gli ex coniugi assurge a mera precondizione fattuale, risultando di per sé insufficiente a fondare il diritto all'attribuzione patrimoniale. Grava, pertanto, sulla parte istante, provare il sacrificio di concrete e documentabili chance professionali- occupazionali, dovendo dimostrare la diretta strumentalità di tale rinunce, rispetto alle esigenze del nucleo familiare ed al correlato accrescimento del patrimonio dell'altro coniuge o della compagine comune.
A cura di Avv. Francesca Lucia Maria Racioppi
Il caso
Il Tribunale di prime cure riconosceva, in favore dell'ex moglie, un assegno divorzile di 250 euro mensili, oltre al contributo per il mantenimento della figlia minore. In sede di gravame, la Corte di Appello, pur avendo accertato un significativo divario economico tra i coniugi, revocava l'assegno, rilevando la mancata prova del nesso causale tra lo squilibrio reddituale ed i sacrifici professionali compiuti dalla moglie, durante il matrimonio. In particolare, le risultanze istruttorie smentivano la rinuncia ad un contratto di lavoro presso una società di revisione, confermando, di contro, che la richiedente avrebbe proseguito la propria attività lavorativa, percependo un reddito idoneo a garantirle un dignitoso tenore di vita. La Suprema Corte confermava tale decisone, rigettando il ricorso.
Inquadramento normativo: art. 5 L. n. 898/1970
Il regime dell'assegno divorzile è stato interessato, negli anni, da una profonda metamorfosi interpretativa, culminata nel definitivo superamento del "mantenimento del tenore di vita", quale presupposto per il riconoscimento del diritto (cfr. SS.UU. sentenza n. 18287/2018). La svolta nomofilattica ha cristallizzato una funzione tripartita (assistenziale, compensativa e perequativa), che impone, oggi, di valutare l'assegno, non più come una ripristino di uno status quo economico, bensì come strumento di riequilibrio dei sacrifici professionali e contributi forniti, da ciascun coniuge, alla formazione del patrimonio comune e dell'altro. Se nell'immediato post 2018, la prassi giurisprudenziale tendeva a presumere il sacrificio professionale sulla mera dedizione alla cura della casa e della prole, l'Ordinanza n. 300/2026 chiude, definitivamente, tale automatismo.
I punti cardine dell'Ordinanza n. 300/2026
II provvedimento in commento chiarisce come non ogni asimmetria economica post-divorzile sia meritevole di compensazione. La Supera Corte sposta il baricentro del riconoscimento dell'assegno dall'accertamento dal dato quantitativo (la disparità reddituale) a quello qualitativo (l'origine della disparità), cosicché lo squilibrio economico tra gli ex coniugi diviene una mera precondizione fattuale all'accertamento del diritto e non il relativo fondamento giuridico. Una volta accertata la differenza di ricchezza, la funzione compensativa impone, al richiedente, la concreta dimostrazione delle perdute occasioni professionali, presuntivamente intraprese di comune accordo tra i coniugi, per l'applicazione dei parametri perequativi: della durata del matrimonio, dell'età del richiedente e del contributo dato (art. 5 L. n. 898/1970).
Deve essere sottolineato che, nel tempo, la giurisprudenza di legittimità ha sdoganato l'idea per cui la cura della casa e della prole possa considerarsi un "dovere gratuito", enfatizzandone il carattere di forma indiretta di accrescimento del patrimonio familiare, poiché esonera il nucleo familiare dal ricorso a servizi esterni (es. servizio di baby-sitting). In altri termini, viene valorizzato il contributo economico non solo in termini monetari, ma anche sotto forma di risparmio di spesa, allorché tale contributo domestico sia risultato esclusivo o prevalente. Tuttavia, laddove emerga che entrambi i coniugi abbiano contribuito in modo paritetico alla conduzione familiare o se non vi è prova del sacrificio sproporzionato da parte di uno dei due coniugi, la disparità di reddito finale non giustifica l'assegno.
Conclusione
L'Ordinanza n. 300/2026 non scardina l'impianto delle Sezioni Unite del 2018, ma ne inasprisce l'applicazione pratica, elevando lo standard dell'istruttoria alla concerta dimostrazione della perdita di chance professionali, eziologicamente connessa alla crescita del patrimonio comune e/o a quello dell'altro coniuge. Il riconoscimento della funzione compensativa si spoglia così di ogni residuo automatismo, configurandosi come un rimedio strettamente ancorato all'effettività del contributo prestato. In assenza di tale rigorosa dimostrazione, l'assegno perde la sua natura perequativa per degradare a misura meramente assistenziale, il cui riconoscimento resta, però, subordinato alla prova di uno stato di oggettiva indigenza e dell'impossibilità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati, nel rispetto del principio di autoresponsabilità economica.
