Interesse o vantaggio dell’ente in caso di plurime imputazioni per il medesimo fatto

12.06.2026

Cass. Pen., sez. IV, 10.02.2026 n. 5537

Massima: Ai fini della responsabilità dell'ente ex art. 5 D.lgs. 231/2001, in presenza di plurimi concorrenti nel medesimo reato presupposto, non è necessario accertare per ciascun imputato il perseguimento dell'interesse o vantaggio dell'ente, essendo sufficiente che tale collegamento sussista anche solo rispetto a uno degli autori del reato.

A cura di Avv. Alessio Moretto

Con la sentenza Cass. Pen., sez. IV, 10.02.2026 n. 5537, la Suprema Corte si è espressa sul rapporto che deve sussistere fra l'autore del reato e l'interesse o il vantaggio della persona giuridica in caso di plurime imputazioni soggettive per il medesimo fatto di reato, ai fini dell'applicazione di una sanzione prevista dal D.lgs. 231/2001.

Il Tribunale, all'esito di un giudizio abbreviato, aveva riconosciuto responsabile il soggetto di diritto per l'illecito amministrativo dipendente da reato di cui agli artt. 5, co. 1, lett. a) e 6 D.lgs. 231/2001, in relazione al delitto previsto dall'art. 590, co. 3, c.p. Pertanto, la responsabilità dell'ente veniva ricondotta dal punto di vista fattuale alla commissione del delitto di lesioni colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme prescritte per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In secondo grado, la Corte di Appello aveva confermato la condanna riducendo l'intensità della sanzione amministrativa comminata alla persona giuridica.

Avverso il provvedimento veniva quindi promosso ricorso lamentando la presenza di vizi motivazionali e l'erronea applicazione dell'art. 5, D.lgs. 231/2001, che disciplina i criteri di imputazione oggettiva dell'illecito.

Nel ricorso veniva contestava la mancata analisi e l'assenza di elementi probatori relativi al perseguimento di un interesse aziendale in capo agli imputati persone fisiche che ricoprivano una posizione apicale in capo all'ente. Secondo il ricorrente era inoltre assente la prova che vi fosse stato a favore del soggetto di diritto un vantaggio riconducibile a un risparmio di spesa o un mantenimento ottimale della produzione e del profitto derivanti dalla rimozione delle protezioni antinfortunistiche di riferimento.

Il Collegio, nonostante abbia ritenuto inammissibile il ricorso in ragione della sua genericità, ha identificato comunque alcune circostanze meritevoli di attenzione.

La Corte rimarca innanzitutto come l'illecito dell'ente sia strutturato su una fattispecie complessa costituita da propri elementi strutturali, oggettivi e soggettivi.

Dal punto di vista oggettivo, ai fini dell'integrazione di un illecito di cui al D.lgs. 231/2001 sarebbero richiesti:

· la realizzazione di un fatto di reato c.d. presupposto, che deve essere integrato in tutti i suoi elementi materiali e psicologici;

· un rapporto qualificato fra la persona giuridica e l'autore dell'illecito penalmente rilevante, il quale deve rivestire anche di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa autonoma) (c.d. apicale) o essere sottoposto all'altrui direzione o vigilanza (c.d. sottoposto);

· che il soggetto attivo del reato abbia agito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica.

Dal punto di vista soggettivo, verrebbe in rilievo la colpa di organizzazione del soggetto di diritto, che si atteggia diversamente a seconda della qualifica assunta dall'autore del reato presupposto.

Nel caso di specie, evidenzia la Corte, le censure mosse erano volte a contestare la sussistenza dell'ultimo dei requisiti oggettivi suindicati e pertanto la presenza di un interesse o vantaggio dell'ente conseguenti alla commissione della fattispecie delittuosa ascritta alle persone fisiche.

La prima puntualizzazione del Collegio in merito riguarda l'alternatività che sussiste fra gli elementi suindicati. Non è infatti necessario, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 231/2001, che concorrano ai fini dell'integrazione dell'illecito amministrativo da reato l'aver agito nell'interesse della persona giuridica o averle procurato un vantaggio.

La seconda puntualizzazione, rilevante nel caso di specie, consiste nel fatto che qualora sussistano plurime imputazioni nel medesimo infortunio non sia necessario accertare per ciascuno degli imputati «il rapporto di connessione fra la loro responsabilità penale e l'ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato».

Pertanto, conclude la Cassazione, «con riguardo alle posizioni apicali (…) non era necessario accertare (…) se anche costoro avessero agito nell'interesse dell'ente, una volta ritenuta provata la connessione fra il reato ascritto ai preposti e il predetto interesse».

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