Categorie di beni nell’ordinamento italiano. Quali sono?

12.10.2023

Ai sensi dell'Art. 810 c.c. "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti" e con il termine cosa si intende sia un bene in senso materiale e dunque individuabile nel mondo esterno, sia un bene ideale come un bene astratto che può formare oggetto di diritto (es. un'opera di ingegno).

Però, non tutte le cose sono intese come beni in senso giuridico, occorre distinguere tra res communes omnium che appartengono a tutti (sole, aria, acqua…) e res in commercio che possono formare oggetto di diritti perché sono beni in senso giuridico.

Ora, tra le cose si distingue tra cose specifiche e cose generiche. Le prime sono individuate singolarmente, mentre le seconde, sono individuate solo nel genere. Quest'ultimo aspetto è rilevante soprattutto nel momento in cui si verifica il trasferimento di dette cose e nel caso in cui si verifica una impossibilità sopravvenuta della prestazione, poiché l'obbligazione avente ad oggetto "un dare" determina una quantità di cose di genere da specificare.

Le cose si distinguono anche in beni fungibili e beni infungibili a seconda della possibilità di sostituzione delle stesse e in cose semplici, composte e accessorie a seconda se sono composte da una pluralità di elementi fusi, combinati o in relazione, tra loro.

Distinzione fondamentale si tra ha tra beni mobili e beni immobili:

  • I beni immobili sono quelli tassativamente indicati dall'art. 812 c.c. e comprendono tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo (sorgenti d'acqua);
  • I beni mobili sono invece, individuati dal nostro codice civile in via residuale perché sono tutti quei beni che non sono ricompresi nella categoria degli immobili. Tale categoria di beni è soggetta ad un particolare tipo di pubblicità nei registri pubblici al momento della costruzione, creazione o immissione in circolazione (automobili).

Per la circolazione dei beni immobili è necessario rispettare alcune formalità quale quella della forma scritta dell'atto di trasferimento della proprietà mentre non sono previste per i beni mobili.

Distinzione rilevante è anche tra beni privati e beni pubblici a seconda che appartengono ad un privato o allo Stato.

I beni pubblici si dividono in:

  • Beni demaniali che a sua volta si distinguono in beni demaniali necessari (necessariamente appartengono allo stato per natura o per rilevanza) e beni demaniali accidentali che fanno parte del demanio solo se appartengono allo Stato o ad altri enti territoriali. Tali beni sono INALIENABILI, NON USUCAPIBILI E NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI DIRITTI DI TERZI;
  • Beni patrimoniali indisponibili che appartengono allo Stato e agli enti pubblici territoriali che hanno una particolare destinazione alla quale non possono essere sottratti;
  • Beni patrimoniali disponibili ovvero tutti gli altri beni di proprietà dello Stato.

Dott.ssa Veronica Riggi